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| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 aprile 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  CSQA  Certificazioni  Srl, ad effettuare i controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa Vicentina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno   2005  e  14 dicembre  2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, e' stata prorogata fino al 28 aprile 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di   origine   protetta   «Sopressa   Vicentina»  allo  schema  tipo, trasmessogli  con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa Vicentina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 4 aprile 2003;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione    rilasciata    all'organismo   denominato   CSQA Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  4 aprile  2003,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, gia'  prorogata  con  decreti  28 settembre  2004,  20 gennaio  2005, 11 aprile  2005,  30 giugno 2005 e 14 dicembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 4 aprile 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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