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| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 27 marzo 2006 |  | Pubblicazione  del  21°  Gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della  sicurezza  approvate  ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell'impiego del gas combustibile |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
 Vista  la  legge  5 marzo  1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.  447,  concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990;
 Sentita    l'apposita    Commissione    tecnica    costituita   per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 Considerata  la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre  1971,  n. 1083, di approvare le norme tecniche specifiche per   la   sicurezza,  pubblicate  dall'Ente  nazionale  italiano  di unificazione  (UNI),  in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza  fa  presumere  realizzati  secondo  le regole della buona tecnica  per  la  salvaguardia  della  sicurezza,  i  materiali,  gli apparecchi,  le  installazioni  e  gli  impianti  alimentati  con gas combustibile;
 Considerato  che  le  predette norme tecniche si estendono agli usi similari  di  cui  all'art.  1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1081,  e  cioe'  a  quelli  analoghi,  nel  fine  operativo, agli usi domestici  e  da  questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni diverse;
 Considerato  che,  ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica  6  dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti  costruiti  secondo  le  norme  tecniche  CEI  e UNI-CIG, si presumono  soddisfare  la  regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
 Considerato  che  le  tabelle  UNI-CIG  relative  ai materiali e ai componenti alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di  applicazione  della  direttiva  90/396/CEE sugli apparecchi a gas combustibile;
 Considerato  che  le  predette  tabelle  UNI-CIG, pur mantenendo il carattere  di  norme tecniche volontarie, e pertanto, non costituendo regole  tecniche  ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva  98/48/CE,  che  ha  abrogato  e  sostituito  la  direttiva 83/189/CEE   e   successive  modifiche,  conferiscono  ai  materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di  conformita'  alle  regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
 Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica per  la  salvaguardia della sicurezza le norme tecniche emanate dagli organismi  di  normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CEE,modificata   dalla   direttiva  98/48/CE,  se  dette  norme garantiscono  un  livello  di  sicurezza  equivalente,  sia  le norme tecniche  mutuamente  riconosciute equivalenti negli Stati contraenti lo Spazio economico europeo;
 Considerata   la   necessita',   per  la  piu'  ampia  divulgazione possibile,   di   pubblicare  dette  norme  tecniche  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  in  allegato  al  decreto di approvazione,   trattandosi   di   norme  tecniche  finalizzate  alla salvaguardia  della  sicurezza  e  della  salute  delle  persone,  in analogia  alla  pubblicazione  delle  corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
 Considerata  la  convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3,  della legge n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 e la convenzione 21 novembre 2005 tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
 Decreta:
 Sono  approvate,  ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n.  1083  e  pubblicate  in allegato al presente decreto, le seguenti norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (21° gruppo): 1. UNI 9165:2004
 Reti  di  distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio  minore  o  uguale  a  5  bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento. 2. UNI 10582:1996
 Prodotti  di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi  flessibili  di  allacciamento  di  apparecchi  a  gas  per  uso domestico. Requisiti. 3. UNI 11003:2002
 Contatori  di  gas  -  Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica. 4. UNI 11071:2003
 Impianti  a  gas  per  uso  domestico  asserviti  ad  apparecchi  a condensazione    e   affini   -   Criteri   per   la   progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione. 5. UNI 7129:2001
 Impianti   a   gas   per   uso  domestico  alimentati  da  rete  di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione. 6. UNI 11137-1:2004
 Impianti  a  gas  per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica  e  per  il  ripristino  della tenuta di impianti interni in esercizio  -  Parte  1:  prescrizioni generali e requisiti per il gas della I e II famiglia.
 Il  presente  decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 marzo 2006
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | ALLEGATO ---->  Vedere allegato da pag. 6 a pag. 80  <----
 
 ---->  Vedere allegato da pag. 81 a pag. 167  <----
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