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| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n. 153 |  | Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
 Visti  gli  articoli da  248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Modifiche   all'articolo  248  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  L'articolo  248  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.   248   (Targa  per  ciclomotori).  -  1.  La  targa  di  cui all'articolo  97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
 2.  Non  puo'  essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.
 3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al  veicolo  identificato  nel  certificato  di  circolazione  di cui risulta  intestatario.  Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente  munirsi  di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  testo  dell'art.  17, comma 1, lettera a), della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
 -  Il  testo  dell'art.  97  del decreto legislativo 30
 aprile   1992,   n.   285,  (Nuovo  codice  della  strada),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
 S.O., e' il seguente:
 «Art.   97  (Circolazione  dei  ciclomotori).  -  1.  I
 ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
 a)  un certificato di circolazione, contenente i dati
 di  identificazione  e  costruttivi  del  veicolo,  nonche'
 quelli  della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato dal
 Dipartimento  per  i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
 soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
 modalita'  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
 delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  a  seguito  di
 aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei veicoli di cui
 agli articoli 225 e 226;
 b)  una  targa,  che  identifica  l'intestatario  del
 certificato di circolazione.
 2.  La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
 Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
 fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
 Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
 regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
 264.
 3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato nell'Archivio
 nazionale  dei  veicoli  di cui agli articoli 225 e 226, da
 una  scheda  elettronica, contenente il numero di targa, il
 nominativo  del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e di
 identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel tempo, il
 titolare   della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
 l'indicazione  della data e dell'ora di ciascuna variazione
 d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
 sono  inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
 i   trasporti   terrestri  a  fini  di  sola  notizia,  per
 l'individuazione del responsabile della circolazione.
 4.  Le  procedure e la documentazione occorrente per il
 rilascio   del   certificato   di  circolazione  e  per  la
 produzione   delle   targhe   sono  stabilite  con  decreto
 dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  secondo  criteri  di  economicita' e di massima
 semplificazione.
 5.  Chiunque  fabbrica,  produce,  pone  in commercio o
 vende  ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
 quella  prevista  dall'art.  52  e'  soggetto alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71 a Euro
 286.   Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua  sui
 ciclomotori  modifiche  idonee  ad  aumentarne la velocita'
 oltre i limiti previsti dall'art. 52.
 6.  Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
 ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
 nell'art.  52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
 sviluppi  una  velocita'  superiore a quella prevista dallo
 stesso  art.  52,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 143.
 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
 e'  stato  rilasciato  il  certificato  di  circolazione e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
 8.  Chiunque  circola  con un ciclomotore sprovvisto di
 targa   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
 pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
 9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
 non  propria  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85.
 10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una
 targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 Euro 21 a Euro 85.
 11.    Chiunque    fabbrica    o   vende   targhe   con
 caratteristiche    difformi    da   quelle   indicate   dal
 regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
 suddette  targhe  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
 del  pagamento  di  una  somma  da  Euro  1.626,45  a  Euro
 6.506,85.
 12.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
 non  e'  stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
 circolazione  per trasferimento della proprieta' secondo le
 modalita'   previste  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro
 343,35   a   Euro   1.376,55.  Alla  medesima  sanzione  e'
 sottoposto   chi   non   comunica   la   cessazione   della
 circolazione.  Il  certificato  di circolazione e' ritirato
 immediatamente  da  chi accerta la violazione ed e' inviato
 al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i trasporti
 terrestri,  che  provvede  agli aggiornamenti previsti dopo
 l'adempimento delle prescrizioni omesse.
 13.   L'intestatario   che   in  caso  di  smarrimento,
 sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
 della  targa  non  provvede, entro quarantotto ore, a farne
 denuncia  agli  organi di polizia e' soggetto alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma da Euro 68,25 a
 Euro  275,10.  Alla  medesima  sanzione e' soggetto chi non
 provvede   a  chiedere  il  duplicato  del  certificato  di
 circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
 14.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  5,  6  e 7
 consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
 confisca  del  ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
 I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
 e  6,  si  procede  alla distruzione del ciclomotore, fatta
 salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
 polizia   stradale  che  ha  accertato  la  violazione,  di
 chiedere  tempestivamente  che sia assegnato il ciclomotore
 confiscato,   previo   ripristino   delle   caratteristiche
 costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
 fatto  salvo  l'eventuale risarcimento del danno in caso di
 accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
 violazione  prevista  dai  commi 8 e 9 consegue la sanzione
 accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo per un
 periodo  di  un  mese  o,  in  caso  di  reiterazione delle
 violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
 amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
 I, sezione II, del titolo VI.».
 -  Il  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, (Modifiche
 ed  integrazioni  al codice della strada), pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale   30 giugno  2003,  n.  149  e'  stato
 convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
 1°  agosto 2003, n. 214 (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003,
 n. 186, S.O.).
 -  Gli articoli da 248 a 252 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di
 esecuzione  e di attuazione del nuovo codice della strada),
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
 303, S.O., modificati dal presente decreto, recavano:
 «Art.  248  (Art.  97  Cod.  Str.).  - (Contrassegno di
 identificazione  per  ciclomotori  e  relative procedure di
 distribuzione)».
 «Art.  249  (Art.  97  Cod.  Str.). - (Trasferimento di
 proprieta' dei ciclomotori)».
 «Art.  250  (Art.  97  Cod. Str.). - (Caratteristiche e
 modalita'     d'applicazione     del     contrassegno    di
 identificazione per ciclomotori)».
 «Art.  251  (Art.  97  Cod.  Str.).  -  (Procedure  per
 l'assegnazione,  rilascio  e registrazione del contrassegno
 di identificazione per ciclomotori)».
 «Art.   252   (Art.   97  Cod.  Str.).  -  (Adempimenti
 dell'intestatario  del  contrassegno di identificazione per
 ciclomotori)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche   all'articolo   249   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  L'articolo  249  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  249  (Utilizzazione  della targa in caso di trasferimento di proprieta'  dei  ciclomotori).  -  1.  In  caso  di  trasferimento di proprieta',  o  di  costituzione  di  usufrutto  o  di  locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del  ciclomotore,  la  targa rimane in possesso del titolare che puo' riutilizzarla   per   una  successiva  richiesta  di  certificato  di circolazione  dopo  averne  dato  comunicazione ai soggetti di cui al comma  2  per  l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui   all'articolo   225   del  codice.  L'annotazione  nell'Archivio nazionale  dei  veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la natura  giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e' effettuata,  ai  fini  di  sola  notizia,  per  l'individuazione  del responsabile della circolazione.
 2.  Il  titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede  alla  sua  distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, ovvero  ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento    della   sezione   "ciclomotori"   dell'Archivio nazionale dei veicoli.».
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modifiche   all'articolo   250   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  All'articolo  250  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalita' di applicazione della targa per ciclomotori»;
 b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 «1. La targa e' composta da sei caratteri alfanumerici, nonche' dal marchio  ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco.  Il  colore  dei  caratteri  e  del  marchio  ufficiale della Repubblica italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante  imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico  piano  in  lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
 2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;
 c) il comma 3 e' soppresso;
 d)  al  comma  4,  le  parole:  «dalla  Direzione  generale della M.C.T.C.»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;
 e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve   essere   necessariamente  illuminato»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo  periodo,  la  parola:  «Esso»  e' sostituita dalla seguente: «Essa»;
 f) il comma 6 e' soppresso;
 g) al  comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, modificato
 dal presente decreto:
 «Art.  250 (Caratteristiche e modalita' di applicazione
 della  targa per ciclomotori). - 1. La targa e' composta da
 sei  caratteri  alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale
 della  Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco.
 Il  colore  dei  caratteri  e  del  marchio ufficiale della
 Repubblica  italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono
 realizzati   mediante  imbutitura,  profonda  1,4  \pm  0,1
 millimetri,  su  supporto  metallico  piano  in  lamiera di
 alluminio  dello  spessore  di  1,00  \pm  0,05 millimetri,
 ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
 2.  La  forma e le dimensioni della targa e del marchio
 sono  indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri
 nella tabella III 2.
 3. (Soppresso).
 4.   Il   codice  alfanumerico  e'  costituito  da  una
 combinazione  di  lettere  e  numeri. La progressione delle
 combinazioni   viene   stabilita  dal  Dipartimento  per  i
 trasporti terrestri.
 5. La targa non deve essere necessariamente illuminata,
 salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro
 dei   trasporti  e  della  navigazione.  Essa  deve  essere
 applicata  con le medesime modalita' previste per le targhe
 dei  motoveicoli,  tranne  per  quanto  riguarda  l'altezza
 minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere
 al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia
 inferiore  al  raggio  della ruota o delle ruote posteriori
 misurato a veicolo carico.
 6. (Soppresso).
 7.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo',
 in  caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche
 diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Modifiche   all'articolo   251   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  L'articolo  251  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  251  (Affidamento  delle  procedure  di rilascio di targhe e certificati  di  circolazione).  - 1. Con provvedimento del Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per  lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed  aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti  che  esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro  elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.
 2.  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  di  consulenza  per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  e  successive  modificazioni,  abilitati  al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma  1,  espongono,  all'esterno  dei  locali  dove  hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Modifiche   all'articolo   252   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  L'articolo  252  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art.   252   (Adempimenti  dell'intestatario  del  certificato  di circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del  certificato  di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto  ore,  ne  fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato  ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti. Analogamente  procede  in  caso  di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.
 2.  In  caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario  del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto  ore,  chiede  il  rilascio  di  un  nuovo  certificato e l'emissione  di  una  nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la  nuova  targa  contestualmente  alla  domanda,  con  le  modalita' prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti. Analogamente  procede  in  caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
 3.  Il  centro  elaborazione  dati del Dipartimento per i trasporti terrestri   aggiorna   telematicamente   gli  archivi  del  Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
 4.  Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1  e  2,  rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
 5.  In  caso  di  trasferimento  di residenza delle persone fisiche intestatarie   di  certificati  di  circolazione,  i  comuni,  previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio  centrale  operativo  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri,  per  via  telematica  o  su supporto cartaceo, secondo la modulistica  prescritta  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia  dell'avvenuto  trasferimento di residenza, nel termine di un mese   decorrente   dalla  data  di  registrazione  della  variazione anagrafica.  L'Ufficio  centrale  operativo  sopra citato provvede ad aggiornare  il  certificato  di  circolazione trasmettendo per posta, alla  nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
 6.  Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro  trenta  giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del  certificato  di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda,   con   le   modalita'   prescritte   dal   Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  un  tagliando,  recante  la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».
 |  |  |  | Art. 6. 
 Modifiche  agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del
 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  All'allegato  al  titolo  III  la  figura  III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO  DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  CICLOMOTORI,  del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 1.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Modifiche  all'allegato  al titolo III - articolo 250 del decreto del
 Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  All'allegato  al  titolo  III  la  tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI  PER  I  CONTRASSEGNI  DEI  CICLOMOTORI,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 2.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della
 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 
 1.  All'allegato  al  titolo  III  del decreto del Presidente della Repubblica   16 dicembre   1992,   n.  495,  dopo  la  figura  III  3 articolo 250  e'  inserita  la  figura  III3/a  articolo  251, di cui all'Allegato 3.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Disposizioni transitorie
 
 1.  E'  fatta  sempre  salva  la  possibilita'  per chi si dichiara proprietario   di   un  ciclomotore,  gia'  immesso  in  circolazione anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente regolamento,  di  richiedere  il  rilascio  della  nuova  targa e del certificato  di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri ovvero  presso  uno  dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, come modificato dal presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 495
 del 1992 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 263
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