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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | DECRETO 31 marzo 2006 |  | Disposizioni sul passaporto elettronico. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
 Vista  la  Risoluzione  dei  rappresentanti dei Governi degli Stati membri  delle  Comunita'  europee,  riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno  1981,  relativa  all'adozione  di un passaporto di modello uniforme  fra  gli  Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni;
 Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo  alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
 Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio  2005  che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme  sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
 Vista  la  legge  31 marzo  2005,  n.  43,  art.  7-vicies-ter  che stabilisce  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2006 il passaporto su supporto  cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
 Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Visto  il decreto del Ministero degli affari esteri del 29 novembre 2005  che  ha  definito  il  nuovo  passaporto elettronico costituito dall'usuale  libretto  passaporto  su  cui  e'  inserito  un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e del titolare;
 Riconosciuta  la necessita' di definire istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;
 Sentito    il   Ministero   dell'interno,   il   dipartimento   per l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  in  ordine  alla  produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;
 Visto  l'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.  313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno per la  consultazione, a fini istruttori, del casellario giudiziale e del bollettino delle ricerche;
 Acquisito  il  parere  favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 27 gennaio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 Ai sensi del presente decreto si intende:
 a) per  «Passaporto elettronico»: il passaporto di cui alla legge 21  novembre  1967,  n.  1185,  conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione  europea  n. 2252/2004 e alla decisione della Commissione europea  C(2005)409  del  28 febbraio  2005,  previsto dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;
 b) per  «SSCE-PE»:  il  sistema  di  sicurezza  del  circuito  di emissione dei passaporti elettronici;
 c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 d)  per  «ICAO»:  l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
 e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato  come  supporto  per  la  memorizzazione dei dati e per la ricezione  e  trasmissione,  tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza   alcun   contatto   fisico,   dal/al  dispositivo  elettronico utilizzato    per    la   trasmissione/ricezione,   al   fine   della memorizzazione  dei  dati  sul chip o per la successiva lettura degli stessi;
 f)  per  «codice  cifrato»:  i  codici alfanumerici contenuti nel microprocessore   che   identificano   univocamente   il   Passaporto elettronico;
 g) per  «chiavi  di  sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che  consentono  l'autenticazione  del  mittente e la cifratura delle inforrnazioni durante una sessione di lavoro.
 |  |  |  | Art. 2. Norme di riferimento
 Al passaporto elettronico si applica:
 la  legge  21  novembre  1967,  n.  1185  «Norme sui passaporti», nonche' tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti;
 il  Regolamento  del  Consiglio  dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo  alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 3. Presentazione della domanda
 per ottenere il passaporto
 1.  La domanda di rilascio del passaporto elettronico e' presentata personalmente   dall'interessato,   in  Italia:  nel  luogo  dove  il richiedente  ha  residenza,  domicilio  o  dimora,  alla  questura  o all'ufficio  locale  distaccato  di  pubblica  sicurezza,  ovvero, in mancanza  di  questi,  al comando locale dei carabinieri o al comune; all'estero:  alle  rappresentanze diplomatiche e consolari. Presso il Ministero  degli  affari esteri e' previsto il rilascio di passaporti elettronici per motivi istituzionali.
 2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare il nome,  il  cognome,  il  luogo  e  data  di  nascita, la cittadinanza italiana,  la  residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo  stato  civile  in  relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale  esistenza  di  procedimenti penali o di condanne penali, nonche'  di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali,   nonche'   l'esistenza  di  eventuali  misure  di  sicurezza detentiva  o  di  prevenzione  previste  dall'art. 3 e seguenti della legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  l'eventuale status di fallito, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
 3.  Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e  a  volto  scoperto,  conformi  alle  modalita' richieste dall'ICAO (allegato A).
 4.   Al   momento  della  presentazione  della  domanda  verificata l'identita'  dell'interessato  nei  modi  stabiliti  dalla legge deve essere  acquisita  a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice  delle  mani dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito  indice  non  fosse  disponibile  si  utilizzera' per la stessa, procedendo  in  successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio,  anulare  e  pollice.  Ove  a causa di mutilazioni le impronte siano  inesistenti,  o  per  lo  stato  dell'epidermide le stesse non fossero  leggibili,  si  omettera' l'acquisizione delle impronte. Ove l'interessato   per  malattia  o  altro  impedimento  non  superabile certificato  nei modi di legge, non possa presentare personalmente la domanda e quindi non possano essere acquisite le impronte digitali ha diritto ugualmente al rilascio del passaporto senza la necessita' che si provveda in modo diverso all'acquisizione delle impronte.
 5.  Fino  a  quando  non verra' modificato l'art. 14 della legge 21 novembre  1967,  n.  1185, continuano ad applicarsi le regole gia' in vigore  per  il rilascio del passaporto individuale ai minori nonche' per la loro iscrizione sul passaporto di un adulto.
 6.  Ove  la  domanda  di  passaporto  sia  presentata ad un ufficio ammesso  a  riceverla  ma territorialmente non competente al rilascio questa  e'  trasmessa,  anche  via  telematica,  insieme ad eventuali accertamenti  istruttori,  all'Autorita' competente per residenza non oltre  cinque giorni dalla presentazione. L'Autorita' competente dopo gli  accertamenti  istruttori  provvedera',  a  secondo dei casi, o a delegare  l'autorita'  in  cui ha domicilio o dimora l'interessato ad emettere  il  passaporto,  o  ad  emettere  il passaporto ed inviarlo all'ufficio che dovra' provvedere alla consegna.
 7. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
 |  |  |  | Art. 4. Consegna del passaporto elettronico
 Il     passaporto    elettronico    va    ritirato    personalmente dall'interessato presso l'ufficio competente, in genere lo stesso che ha   ricevuto  la  domanda.  Al  momento  della  consegna,  l'Ufficio competente verifichera' il funzionamento del passaporto e l'identita' del  titolare  attraverso  la  lettura  delle impronte. Ove invece il passaporto  non  contenga  le  impronte digitali, per gli impedimenti previsti  dal  presente  decreto, lo stesso potra' essere ritirato da persona delegata al ritiro o, ove richiesto, spedito al domicilio del titolare a sue spese.
 |  |  |  | Art. 5. Caratteristiche del supporto
 di memorizzazione (sistema a processore RF)
 1.  Il  supporto  di memorizzazione (chip) contenuto nel passaporto elettronico  deve  essere  conforme  alle decisioni della Commissione europea  riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche   di   sicurezza  e  sugli  elementi  biometrici  dei passaporti e dei documenti di viaggio.
 2.  In  particolare  il  processore e' conforme alle prescrizioni indicate  nella  decisione  della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio  2005, per quanto attiene a: gli standard internazionali, l'interfaccia  RF  e  la  capacita' di memoria, la struttura dei dati memorizzati.
 3.  Anche  al  fine  di garantire l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza  dei  dati  in  esso  memorizzati,  il  processore  deve assicurare   la   rispondenza   alle  specifiche  tecniche,  indicate nell'art.  2  del  Regolamento  del  Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 e nella decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio  2005  ed alle successive modificazioni e integrazioni di dette disposizioni.
 |  |  |  | Art. 6. Elementi biometrici
 1.  Il  passaporto  elettronico  assume  come  dati  biometrici, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma 2, del Regolamento del  Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, l'immagine del volto e le impronte digitali in formato interoperativo.
 2.  Le  caratteristiche  relative  al  tipo,  formato,  qualita'  e disposizioni  di  memorizzazione  di tali elementi biometrici, devono essere  conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le  specifiche  tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.
 3.  In  particolare  gli  elementi  biometrici devono soddisfare le prescrizioni  indicate  nella  decisione  della  Commissione  europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005.
 |  |  |  | Art. 7. Infrastruttura di sicurezza
 1.   Per   assicurare  la  integrita'  e  l'autenticita'  dei  dati memorizzati  nel  processore del passaporto elettronico, e' assegnata la   funzione  di  autorita'  di  certificazione  (AC)  al  Ministero dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Centro elettronico della Polizia scientifica.
 2.  L'infrastruttura  infrastruttura  a  chiave  pubblica  (PKI) e' realizzata  presso  il Sistema di sicurezza del circuito di controllo per l'emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE).
 3. L'SSCE-PE provvede, a tal fine:
 a)  rilasciare  e  pubblicare  il certificato digitale nazionale, valido  per  il  riconoscimento  a  livello internazionale di tutti i passaporti italiani emessi;
 b) generare  le  coppie  di  chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati  nel  microchip  del  passaporto e garantirne in tal modo l'integrita' e autenticita';
 c) fornire  telematicamente  all'IPZS,  in  modalita'  sicura, il codice  identificativo  univoco necessario a numerare i passaporti in bianco,  da  riportare  a  vista  sul passaporto e in elettronico sul chip;
 d)  fornire  agli  uffici  che emettono i passaporti le chiavi di sicurezza  per personalizzare i passaporti elettronici con i dati del titolare   e  per  firmare  elettronicamente  i  dati  contenuti  nel processore.
 |  |  |  | Art. 8. Banca dati passaporti
 1.  Su delega del Ministero degli affari esteri e' istituita presso il  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una  «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica dell'esistenza  di  precedenti  passaporti  rilasciati  alla medesima persona ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento  del  documento  nonche'  per  consentire  le  necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip.
 2.  La  banca dati contiene esclusivamente le informazioni relative ai passaporti emessi in Italia e all'estero. Per ogni passaporto sono registrati   nella   banca  dati  tutti  i  dati  identificativi  del passaporto  stesso e del chip, nonche' le generalita' e la fotografia dell'interessato.  Non  sono  registrate  le impronte digitali e dati biometrici   da   queste   derivati   sono   altresi'  registrate  le informazioni  relative  al  furto  o allo smarrimento del passaporto, nonche' i provvedimenti di sospensione di validita' dello stesso. Gli elementi  e  i  dati  biometrici  possono  essere utilizzati solo per finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto.
 3.  Titolare  del  trattamento  dei dati personali registrati nella banca  dati  e'  il  Ministero  degli affari esteri. Responsabile del trattamento  e'  l'unita'  del  Dipartimento della Pubblica sicurezza presso cui e' istituita la banca dati.
 4.  I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per  via  telematica, da parte delle autorita' competente al rilascio del  passaporto,  alla banca dati passaporti per la registrazione. Le medesime autorita' aggiornano la banca dati in ordine a provvedimento di ritiro o di sospensione della validita' del passaporto.
 5. La banca dati e' consultabile per via telematica dal personale, espressamente  autorizzato,  del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari italiane all'estero, delle Questure  e  dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalita' di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 9. Accertamenti istruttori
 1. Nell'espletamento dei compiti di istruttoria per il rilascio del passaporto  il  Ministero  degli  affari  esteri,  le  Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure, possono acquisire, anche  in  via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle  ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazion i relativi  ai  richiedenti  il  rilascio  del passaporto assolutamente indispensabili  per effettuare gli accertamenti istruttori e disporre degli  elementi  necessari  per  motivare compiutamente ogni rifiuto. L'acquisizione  dei  dati  e'  effettuata  anche  nel  rispetto delle modalita'   tecnico-operative   individuate   dal   Ministero   della giustizia,  ai  sensi  dell'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica   del   14 novembre   2002,  n.  313,  per  consentire  la consultazione  diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.
 |  |  |  | Art. 10. Aggiornamenti tecnici
 1.  Per  tutte  le  specifiche  tecniche del processo di sicurezza, nonche'  per  ulteriori  procedure  relative  all'acquisizione  ed al flusso  dei  dati,  compresi  quelli  biometrici,  si provvedera' con successivo  provvedimento  dirigenziale,  adottato  previo parere del Garante  per  la  protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il Ministro: Fini
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