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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 31 marzo 2006 |  | Condizioni  tecniche  per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole
 Visto   il   regolamento   (CE   n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed istituisce  taluni  regimi  di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del 21 aprile  2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto   il   decreto   ministeriale   5 agosto   2004   concernente «Disposizioni  per l'attuazione della riforma della politica agricola comune»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  191  del  16 agosto  2004,  e  successive  modifiche  e integrazioni;
 Visto  il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003   concernente   la   gestione   della  riserva  nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
 Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2006;
 Sentiti  i  rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 17 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Nuovo agricoltore
 1.  In  applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.  1782/2003,  un  nuovo  agricoltore  che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
 2.  L'agricoltore  che  richiede  titoli  all'aiuto a partire dalla riserva  nazionale  deve  detenere  almeno  un  ettaro  di superficie ammissibile.
 |  |  |  | Art. 2. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi
 di ristrutturazione e/o sviluppo
 1.  Ai  sensi  dell'art.  42,  paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  l'agricoltore  con  superfici  sottoposte  a programmi di ristrutturazione  e/o  sviluppo  connessi  con  una forma di pubblico intervento,   puo'   richiedere   titoli   all'aiuto   alle  seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria responsabilita', di trovarsi nella  situazione  di  cui  all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE)   n.   1782/2003,   descrivendo   lo   specifico   programma  di ristrutturazione  e/o  sviluppo  connesso  con  una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;
 b) deve  produrre  copia  della  documentazione  che  descriva il riferimento  alla  forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda  di  adesione  al  programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi  con  una  forma  di  pubblico  intervento  per  l'eventuale provvedimento di ammissione;
 c) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma  di  cui alla precedente lettera a) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento.
 2.  Ai  fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o   sviluppo  sono  tutti  gli  interventi  comunitari,  nazionali, regionali  o  realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di  sviluppo  rurale  (PSR)  e i programmi operativi regionali (POR), che:
 a) abbiano  come  finalita'  la  ristrutturazione  o  lo sviluppo aziendale;
 b) determinino,  rispetto  al  periodo di riferimento, un aumento delle  superfici  ammissibili  ai  pagamenti  disaccoppiati  e  siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
 3.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a) agricoltori  che  presentano  la  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b)  agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c).
 4.  Non  e'  consentito  richiedere  titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, da coloro che abbiano gia' indicato i  programmi  di  ristrutturazione  e/o  sviluppo come causa di forza maggiore  o  circostanza  eccezionale  per  escludere dal calcolo dei titoli  uno  o  piu'  anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art.  40  del  regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.
 |  |  |  | Art. 3. Allineamento alle medie regionali
 Ai  sensi  dell'art.  42,  paragrafo  6,  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003,  e  dell'art.  6,  paragrafo  3,  del  regolamento (CE) n. 795/2004  l'agricoltore,  che  gia'  detiene dei titoli e che, per il 2006, ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e  2  del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media regionale  di  cui  all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di  cui  all'art.  42,  paragrafo  3, ovvero nelle condizioni  di  cui  all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b)  deve  dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;
 c)  deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44   e   51  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  relative all'utilizzo  dei  titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la  richiesta  di  titoli  di  cui  agli  articoli 1 e 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori
 Ai   sensi   dell'art.   7   del   regolamento  (CE)  n.  795/2004, l'agricoltore    con    superfici    sottoposte    a   programmi   di ristrutturazione  e/o  sviluppo  connessi  con  una forma di pubblico intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:
 a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004:
 b) deve  produrre  copia  della  documentazione  che  descriva il riferimento  alla  forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda  di  adesione  al  programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi  con  una  forma  di  pubblico  intervento  per  l'eventuale provvedimento di ammissione;
 c)  deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.
 |  |  |  | Art. 5. Produttori di latte
 L'agricoltore  che,  a  causa  di  circostanze  eccezionali  di cui all'art.  40  del  regolamento  CE n. 1782/2003, ha ceduto in affitto tutto  o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma  dell'art.  16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo  che termina il 31 marzo 2006, puo' ai sensi dell'art. 19 del regolamento   (CE)  n.  795/2004,  richiedere  titoli  alle  seguenti condizioni:
 a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella  situazione  di  cui  al citato art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b) deve  aver comunicato la circostanza eccezionale o la causa di forza   maggiore   invocata,   ai   sensi  dell'art.  2  del  decreto ministeriale 21 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 6. Trasferimento di terre date in affitto
 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004,  ha  ricevuto mediante vendita oppure mediante un contratto di  affitto  di  cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico,   oppure  mediante  successione  effettiva  o  anticipata, un'azienda  o  parte  di  un  azienda che era stata data in affitto a terzi  durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione  o  deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito  del  regime  di  pagamento  unico  nel suo primo anno di applicazione. puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella  situazione  di  cui  al citato art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b) deve  produrre copia della documentazione attestante il titolo di possesso;
 c) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a)  agricoltori  che  presentano  la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b)  agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c).
 |  |  |  | Art. 7. Investimenti
 1.  In  applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore  che  abbia  effettuato  investimenti  in  capacita' di produzione  o  che  abbia  acquistato  o affittato terreno per almeno cinque  anni,  entro  il  15 maggio  2004,  o,  per  i  produttori di barbabietola   da  zucchero,  entro  il  3 marzo  2006  o  che  abbia impiantato olivi nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione entro  il  31 dicembre  2006,  puo'  richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
 a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o  l'affitto  per  cinque anni o piu' di terreni ammisibili, ai sensi degli  articoli 44  e  51  del  regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i quali  il  dichiarante  non  deve aver percepito premi comunitari nel periodo di riferimento;
 c) deve   produrre   copia  della  documentazione  attestante  la maggiorazione  della  superficie  olivetata  a  seguito dell'impianto autorizzato di nuovi olivi;
 d) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e tutte le superfici relative ai terreni di cui alle precedenti lettere b) e c);
 e) deve    produrre   copia   della   documentazione   attestante l'incremento   di  capacita'  produttiva  ricavata  dall'impianto  di oliveti tra il 1° maggio 1995 ed il 1° maggio 1998;
 f) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto di quote tabacco effettuato entro il 15 maggio 2004, per il quale non e' stato possibile applicare il disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004.
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a) agricoltori  che  presentano  la  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b) agricoltori  che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,   limitatamente  agli  investimenti  in  capacita'  produttiva riguardanti  le  superfici  olivetate  di  cui al precedente comma 1, lettera d);
 c)  agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente agli acquisti di quote di produzione tabacco;
 d) agricoltori  che, almeno una volta nel quadriennio 2002/2003 - 2005  -  2006,  abbiano  stipulato  un  contratto  di coltivazione di barbabietola da zucchero con un'impresa saccarifera.
 3.  I  produttori  che, ai sensi del comma 1, abbiano acquistato od affittato  per  cinque  o  piu' anni superfici ammissibili durante il periodo di riferimento ricevono titoli assegnati valere della riserva pari  alla  differenza  tra  le  superfici  ammissibili,  condotte  e dichiarate  al  momento  della  domanda  di accesso alla riserva e le superfici  considerate  per  il  calcolo  dei  titoli  nel periodo di riferimento.
 4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004, se  un  agricoltore  gia'  possiede  titoli  all'aiuto,  in  caso  di investimenti in capacita' di produzione di cui al comma 1, lettere d) il  valore totale dei diritti all'aiuto e' maggiorato dell'importo di riferimento  calcolato  ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 24 marzo 2005.
 5.  Ai  sensi  dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 2004 gli  agricoltori  che  richiedono  titoli alla riserva sulla base del presente  articolo  per aver acquistato una quota tabacco ricevono un importo  di riferimento e un numero di titoli pari a quelli calcolati per il venditore sulla base della quota ceduta.
 |  |  |  | Art. 8. Locazione di terreni
 1.  L'agricoltore  che,  ai  sensi  dell'art.  22  paragrafo 1, del regolamento  (CE) n. 795/2004. ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o piu' un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere  le  condizioni  del  contratto  di affitto, tra la fine del periodo  di  riferimento  e il 15 maggio 2004, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria responsabilita', di trovarsi nella  situazione di cui all'art. 22 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b) deve   produrre   copia  della  documentazione  attestante  la locazione di lungo periodo dei terreni;
 c) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a)  agricoltori  che  presentano  la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b)  agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c).
 |  |  |  | Art. 9. Acquisto di terreni dati in locazione
 1.  L'agricoltore  che,  ai  sensi  dell'art.  22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda  o  parte  di  essa il cui terreno era dato in affitto nel corso  del  periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere  la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del  contratto  di  affitto,  puo'  richiedere  titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
 a)  deve  dichiarare,  sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004:
 b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei  terreni  e  della  loro  precedente  locazione  nel  periodo  di riferimento;
 c) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44  e  51  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a) agricoltori  che  presentano  la  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b) agricoltori  che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c).
 |  |  |  | Art. 10. Riconversione della produzione
 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004  ha  preso  parte  a  programmi  nazionali  o  regionali  di riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo di  riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento  unico,  in  particolare  programmi  di riconversione della produzione,   puo'   richiedere   titoli   all'aiuto   alle  seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria responsabilita', di trovarsi nella  situazione  di  cui  al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)  deve  produrre  copia  della  domande di desione ai programmi nazionali  o  regionali  di  riconversione  con  relativa  copia  del provvedinento di ammissione ai benefici;
 c)  deve  dichiarare  tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento;
 d) deve  dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a) agricoltori  che  presentano  la  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b) agricoltori  che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera d).
 |  |  |  | Art. 11. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
 L'agricoltore  che,  ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al  periodo  di  riferimento  puo'  richiedere  titoli  alle seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria  responsabilita' di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b) deve  produrre  copia  del provvedimento amministrativo ovvero della  decisione  giudiziaria  che  descriva  le superfici e/o i capi relativi   al   periodo  di  riferimento  che  sono  da  considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.
 |  |  |  | Art. 12. Circostanze eccezionali
 1. In conformita' all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004,  l'agricoltore  che,  ai  sensi  dell'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002, o  1999-2002  per il settore olio d'oliva, sia il triennio precedente 1997-1999,  o  il  quadriennio  precedente  1995-1998  per il settore dell'olio d'oliva, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a) deve  dichiarare,  sotto  propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b)  deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento n. 1782/2003.
 2.  E'  consentito  richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a:
 a) agricoltori  che  presentano  la  domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
 b) agricoltori  che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico,  limitatamente  alle  superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera b).
 Art. 12.
 Disposizioni finali
 1.  Per  le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10  e 12, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non e' consentito  richiedere  titoli  all'aiuto  per  superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
 2.  L'organismo  pagatore  competente  verifica  le  condizioni  di ammissibilita'   all'assegnazione   dei  titoli  all'aiuto  e  l'AGEA provvedera'  a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in  particolare,  di quanto previsto all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 48-quater del regolamento (CE) n. 795/2004.
 3.  Per  quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il direttore generale: Catania
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