Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 31 marzo 2006 |
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole Visto il regolamento (CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2006; Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 17 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Nuovo agricoltore 1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004. 2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile. |
| Art. 2. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo 1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento; b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento. 2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che: a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale; b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi. 3. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c). 4. Non e' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, da coloro che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004. |
| Art. 3. Allineamento alle medie regionali Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004 l'agricoltore, che gia' detiene dei titoli e che, per il 2006, ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. |
| Art. 4. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004: b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento. |
| Art. 5. Produttori di latte L'agricoltore che, a causa di circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003, ha ceduto in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo che termina il 31 marzo 2006, puo' ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004, richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve aver comunicato la circostanza eccezionale o la causa di forza maggiore invocata, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2005. |
| Art. 6. Trasferimento di terre date in affitto 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha ricevuto mediante vendita oppure mediante un contratto di affitto di cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione. puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia della documentazione attestante il titolo di possesso; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b). 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c). |
| Art. 7. Investimenti 1. In applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita' di produzione o che abbia acquistato o affittato terreno per almeno cinque anni, entro il 15 maggio 2004, o, per i produttori di barbabietola da zucchero, entro il 3 marzo 2006 o che abbia impiantato olivi nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2006, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o piu' di terreni ammisibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i quali il dichiarante non deve aver percepito premi comunitari nel periodo di riferimento; c) deve produrre copia della documentazione attestante la maggiorazione della superficie olivetata a seguito dell'impianto autorizzato di nuovi olivi; d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutte le superfici relative ai terreni di cui alle precedenti lettere b) e c); e) deve produrre copia della documentazione attestante l'incremento di capacita' produttiva ricavata dall'impianto di oliveti tra il 1° maggio 1995 ed il 1° maggio 1998; f) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto di quote tabacco effettuato entro il 15 maggio 2004, per il quale non e' stato possibile applicare il disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004. 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente agli investimenti in capacita' produttiva riguardanti le superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera d); c) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente agli acquisti di quote di produzione tabacco; d) agricoltori che, almeno una volta nel quadriennio 2002/2003 - 2005 - 2006, abbiano stipulato un contratto di coltivazione di barbabietola da zucchero con un'impresa saccarifera. 3. I produttori che, ai sensi del comma 1, abbiano acquistato od affittato per cinque o piu' anni superfici ammissibili durante il periodo di riferimento ricevono titoli assegnati valere della riserva pari alla differenza tra le superfici ammissibili, condotte e dichiarate al momento della domanda di accesso alla riserva e le superfici considerate per il calcolo dei titoli nel periodo di riferimento. 4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004, se un agricoltore gia' possiede titoli all'aiuto, in caso di investimenti in capacita' di produzione di cui al comma 1, lettere d) il valore totale dei diritti all'aiuto e' maggiorato dell'importo di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 24 marzo 2005. 5. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 2004 gli agricoltori che richiedono titoli alla riserva sulla base del presente articolo per aver acquistato una quota tabacco ricevono un importo di riferimento e un numero di titoli pari a quelli calcolati per il venditore sulla base della quota ceduta. |
| Art. 8. Locazione di terreni 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004. ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o piu' un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia della documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b). 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c). |
| Art. 9. Acquisto di terreni dati in locazione 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004: b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b). 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera c). |
| Art. 10. Riconversione della produzione 1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004 ha preso parte a programmi nazionali o regionali di riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia della domande di desione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedinento di ammissione ai benefici; c) deve dichiarare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento; d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera d). |
| Art. 11. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita' di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento. |
| Art. 12. Circostanze eccezionali 1. In conformita' all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002, o 1999-2002 per il settore olio d'oliva, sia il triennio precedente 1997-1999, o il quadriennio precedente 1995-1998 per il settore dell'olio d'oliva, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento n. 1782/2003. 2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, a: a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006; b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente comma 1, lettera b). Art. 12. Disposizioni finali 1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non e' consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro. 2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA provvedera' a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 48-quater del regolamento (CE) n. 795/2004. 3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2006 Il direttore generale: Catania |
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