IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 recante il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata; Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione; Considerato che il 19 dicembre 2005 giunge a naturale scadenza la concessione della ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo», in atto esercitata dalla Societa' Funiviaria Alto Tirreno S.p.A.; Vista l'istanza di proroga presentata dal concessionario uscente, che ha richiesto la applicazione alla concessione del disposto dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine del disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385; Visto il parere n. 786 trasmesso con nota n. 10076 del 4 novembre 2005, con il quale il Consiglio di Stato si e' espresso non favorevolmente sulla proroga del termine di scadenza della detta concessione; Vista la nota n. 4733 dell'8 novembre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' al parere suddetto, ha comunicato al concessionario istante di non poter accogliere la richiesta di proroga; Considerato che il servizio della predetta ferrovia viene esercitato mediante gestione di una infrastruttura ad impianti fissi per il trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in via alternativa al trasporto su strada e su rotaia, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalita' e supporto alla crescita economica nonche' di impatto ambientale; Considerato che, per la rilevanza rivestita dall'impianto nel contesto della portualita' alto tirrenica, per le dimensioni e caratteristiche tecniche del servizio fornito, provenienza dei traffici, peculiarita' delle merci trasportate, interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in parola e' stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle procedure di attuazione del trasferimento di funzioni e compiti in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o locale ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, ferma restando quindi la competenza in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che deve essere assicurata la continuita' del pubblico servizio di rilievo nazionale di che trattasi anche successivamente alla naturale scadenza della concessione; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtu' del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni»; Considerato che detta gestione diretta e' necessaria anche per pervenire alla puntuale definizione dei rapporti patrimoniali con il soggetto concessionario uscente e per la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale addetto al servizio; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Articolo unico 1. A decorrere dal 20 dicembre 2005 e' autorizzata, al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio e del servizio di trasporto, per la durata di un anno, la gestione governativa, di cui all'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia «Funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo», essendo giunta alla naturale scadenza la concessione assentita alla Societa' Alto Tirreno S.p.A. 2. Nel periodo di gestione governativa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla definizione dei rapporti patrimoniali con il concessionario uscente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 186 e 187 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. 3. Alla copertura degli oneri per la gestione governativa del servizio si provvede mediamente l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti U.P.B. 5.1.2.1. capitolo 2412. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'esecuzione del presente decreto ed alla nomina di un commissario per la gestione governativa, prescelto tra i Dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo. Roma, 23 dicembre 2005 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 119 |