| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto  il  regio  decreto  9 maggio  1912, n. 1447 recante il testo unico   delle   disposizioni   di  legge  per  le  ferrovie  concesse all'industria privata;
 Vista  la  legge  2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio  ed  il  potenziamento  di  ferrovie  e di altre linee di trasporto in regime di concessione;
 Considerato  che  il 19 dicembre 2005 giunge a naturale scadenza la concessione  della  ferrovia denominata «Funivie Savona - S. Giuseppe di  Cairo», in atto esercitata dalla Societa' Funiviaria Alto Tirreno S.p.A.;
 Vista  l'istanza  di proroga presentata dal concessionario uscente, che  ha  richiesto  la  applicazione  alla  concessione  del disposto dell'articolo  14  della legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in subordine del  disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385;
 Visto  il  parere n. 786 trasmesso con nota n. 10076 del 4 novembre 2005,  con  il  quale  il  Consiglio  di  Stato  si  e'  espresso non favorevolmente  sulla  proroga  del  termine  di scadenza della detta concessione;
 Vista  la  nota  n.  4733  dell'8 novembre  2005,  con  la quale il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, in conformita' al parere suddetto, ha comunicato al concessionario istante di non poter accogliere la richiesta di proroga;
 Considerato   che   il   servizio  della  predetta  ferrovia  viene esercitato  mediante gestione di una infrastruttura ad impianti fissi per  il  trasporto oltre Appennino di carbone e di rinfuse solide, in via  alternativa al trasporto su strada e su rotaia, con apprezzabili risultati  di  interesse  pubblico  in  termini  di decongestione del traffico,  di  intermodalita'  e  supporto  alla  crescita  economica nonche' di impatto ambientale;
 Considerato  che,  per  la  rilevanza  rivestita  dall'impianto nel contesto  della  portualita'  alto  tirrenica,  per  le  dimensioni e caratteristiche   tecniche  del  servizio  fornito,  provenienza  dei traffici,  peculiarita'  delle  merci  trasportate,  interconnessione funzionale  con  il trasporto marittimo e ferroviario, la ferrovia in parola e' stata riconosciuta di interesse nazionale nell'ambito delle procedure  di  attuazione  del trasferimento di funzioni e compiti in materia  di  servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e/o locale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  422 del 1997, ferma restando   quindi  la  competenza  in  materia  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;
 Considerato  che deve essere assicurata la continuita' del pubblico servizio  di  rilievo nazionale di che trattasi anche successivamente alla naturale scadenza della concessione;
 Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  ai  sensi del combinato disposto  degli  articoli 18  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 2 della  legge 12 gennaio 1991, n. 13, in virtu' del quale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  «nel  caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva  rinnovazione,  durante  il  periodo  intercedente  tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da  parte  del  nuovo  concessionario,  il Ministero dei trasporti e' autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima  di  un  anno,  salvo  proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni»;
 Considerato  che  detta  gestione  diretta  e' necessaria anche per pervenire  alla puntuale definizione dei rapporti patrimoniali con il soggetto concessionario uscente e per la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale addetto al servizio;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  A  decorrere  dal  20 dicembre  2005 e' autorizzata, al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio e del servizio di trasporto, per la durata di un anno, la gestione governativa, di cui all'art. 18 della  legge 2 agosto 1952, n. 1221, della ferrovia «Funivie Savona - S.  Giuseppe  di  Cairo»,  essendo  giunta  alla naturale scadenza la concessione assentita alla Societa' Alto Tirreno S.p.A.
 2.   Nel   periodo  di  gestione  governativa  il  Ministero  delle infrastrutture   e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia  e  delle finanze procede alla definizione dei rapporti patrimoniali  con  il  concessionario  uscente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 186 e 187 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
 3.  Alla  copertura  degli  oneri  per  la gestione governativa del servizio  si  provvede  mediamente  l'utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti U.P.B. 5.1.2.1. capitolo 2412.
 4.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti provvede all'esecuzione  del presente decreto ed alla nomina di un commissario per  la  gestione  governativa, prescelto tra i Dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
 Roma, 23 dicembre 2005
 p. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Letta
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 119
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