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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 24 novembre 2005 |  | Incarico  ad  AGEA  per la realizzazione e la gestione del sistema di negoziazione  dei  titoli previsti all'articolo 43 del regolamento CE 1782/2003. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto   il   regolamento   CE   n.  1782/2003  del  Consiglio,  del 29 settembre   2003,  che  stabilisce  in  particolare  norme  comuni relative  ai  regimi  di  sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare gli articoli 21, 43 e 46;
 Visto   il  regolamento  CE  n.  795/2004  della  Commissione,  del 21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 25;
 Visto   il  regolamento  CE  n.  796/2004  della  Commissione,  del 21 aprile 2004, ed in particolare l'art. 7;
 Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 Visto   il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  recante «Disposizioni   in   materia  di  soggetti  e  attivita',  integrita' aziendale  e  semplificazione  amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.  1,  comma  2,  lettere  d),  f),  g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
 Visto   il   decreto-legge   9 settembre  2005,  n.  182,  recante: «Interventi  urgenti  in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere  agroalimentari»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
 Visto  in  particolare  l'art. 3 del predetto decreto-legge, che al comma  1  prevede,  in  attuazione  della  politica  agricola comune, l'istituzione da parte dell'AGEA di un Registro nazionale titoli, nel quale   sono  inscritti,  per  ciascun  agricoltore  intestatario,  i relativi  titoli  di cui al regolamento CE n. 1782/2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore;
 Visto  il  proprio decreto 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, ed in particolare l'art. 10;
 Considerato  che  i  trasferimenti  dei  titoli effettuati ai sensi dell'art.  46 del regolamento CE n. 1782/2003, disciplinati dall'art. 10  del  decreto  ministeriale  del  5 agosto 2004 sopra citato, sono registrati,  a  norma  del  comma  3  dell'art.  3  del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, nel Registro nazionale titoli;
 Considerato  che  occorre  garantire che le transazioni relative ai trasferimenti  dei  titoli  avvengano  nel  rispetto  della normativa comunitaria   e   nazionale,  e  secondo  criteri  di  correttezza  e trasparenza,  anche  mediante  modalita'  operative  che  favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di titoli;
 Considerato   altresi'   che   occorre  assicurare  che  le  stesse transazioni  siano  oggetto  di  costante monitoraggio, anche ai fini delle  verifiche  di  conformita' alla normativa comunitaria previste dall'art. 25 del regolamento CE n. 795/2004, nonche' della successiva trascrizione nel Registro nazionale titoli;
 Ritenuto  pertanto  di  dover realizzare un sistema di negoziazione dei  titoli  che assicuri, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale,  il  corretto  andamento delle relative transazioni, anche mediante   l'erogazione,   agli   utenti  del  sistema,  dei  servizi eventualmente connessi;
 Ritenuto  che,  alla  luce  delle competenze in materia di Registro nazionale titoli attribuite all'AGEA, occorre affidare alla stessa la realizzazione  e  la  gestione,  attraverso  il  SIAN, del sistema di negoziazione dei titoli;
 Ritenuto  di  dover  assicurare  la  separazione tra le funzioni di gestione   del   Registro   nazionale   titoli   e  le  attivita'  di realizzazione e gestione del sistema di negoziazione dei titoli;
 Decreta:
 Art. 1.
 Realizzazione e gestione
 del sistema di negoziazione dei titoli
 1.  L'AGEA e' incaricata della realizzazione e gestione del sistema di  negoziazione  dei titoli previsti dall'art. 43 del regolamento CE n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, secondo i criteri stabiliti  dall'art.  46  dello stesso regolamento e dall'art. 10 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  del 5 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del 16 agosto 2004.
 2.  Allo  scopo  di  assicurare  la  separazione tra le funzioni di gestione   del   Registro   nazionale   titoli   e  le  attivita'  di realizzazione  e  gestione  del sistema di negoziazione dei titoli di cui  al  comma  1,  l'AGEA si avvale della societa' affidataria della gestione e dello sviluppo del SIAN, costituita ai sensi dell'art. 14, comma   10-bis,   del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99, introdotto  dall'art.  4  del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
 3. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di  trasferimento  dei titoli agli aiuti e con riferimento al sistema di negoziazione dei titoli di cui al comma 1, l'AGEA adotta, entro il 31 marzo  2006,  con propri provvedimenti, le modalita' operative per la  realizzazione  del sistema stesso, curando l'approfondimento e la soluzione  delle  problematiche connesse, relative, tra l'altro, alla sicurezza  della circolazione dei titoli, alla validazione degli atti di  trasferimento,  alla  tutela  della riservatezza dei dati ed alla prevenzione degli abusi.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni finanziarie
 1.  La  realizzazione  e  gestione  del sistema di negoziazione dei titoli  avviene  nell'ambito  delle  ordinarie  dotazioni di bilancio dell'AGEA.
 2.  L'AGEA,  ai  fini della copertura dei costi relativi ai servizi erogati nell'ambito dell'operativita' del sistema di negoziazione dei titoli,  puo' richiedere agli utenti dei servizi stessi una specifica contribuzione commisurata ai costi complessivi dell'attivita' svolta, anche   tenendo  conto  del  valore  della  transazione  interessata, stabilendo soglie minime e massime di contribuzione.
 |  |  |  | Art. 3. Oneri a carico del bilancio dello Stato
 Il  presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Roma, 24 novembre 2005
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 195
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