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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione  emergenziale  conseguente  al  movimento  franoso  che ha interessato  il  territorio  del  comune  di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3509). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3453 del 3 agosto 2005, recante «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare  la  situazione  emergenziale  conseguente  al movimento franoso  che  ha  interessato il territorio del comune di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004»;
 Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
 Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di  determinare  gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
 Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  Commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo completamento  degli interventi finalizzati al definitivo superamento del  contesto  critico  in  atto  nel  territorio  della provincia di Taranto;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Vista  la  nota del 23 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della Presidenza della Giunta regionale della Lombardia;
 Acquisita  l'intesa  della  regione Lombardia con nota del 1° marzo 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione Lombardia e' confermato, fino al 31 dicembre   2006,   Commissario  delegato  e  provvede,  in  regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di  tutte  le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito del movimento franoso che ha interessato  il  territorio  del  comune  di Varenna, in provincia di Lecco, il giorno 13 novembre 2004.
 2.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  Commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi dei soggetti  attuatori  di  cui  all'art.  1,  comma 2, dell'ordinaza di protezione  civile  n.  3453/2004  nonche' della collaborazione degli Uffici  tecnici  regionali,  degli  Enti  locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  Commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il   Commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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