Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nel territorio dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena. (Ordinanza n. 3510).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico che ha interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2006, con il quale e' stato esteso al territorio del comune di Montefiorino la dichiarazione di stato di emergenza del 22 dicembre 2005;
Considerata la situazione di rischio in cui versano i territori del comune di Frassinoro e del comune di Montefiorino (Modena), interessati da dissesti idrogeologici conseguenti alla riattivazione di estesi movimenti franosi denominati frana dei Boschi di Valoria, Lama del Corvo e Farneta;
Ravvisata la necessita' di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 17 marzo 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nei territori dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena, colpiti da gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 2005 e del 2 marzo 2006 citati in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale della struttura regionale di protezione civile, nonche', ove necessario, della collaborazione degli Uffici tecnici regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:
° alla effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;
° alla realizzazione dei primi interventi indifferibili ed urgenti per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi, anche individuando, a tal fine, specifici soggetti attuatori, nonche' per la ricostruzione di edifici distrutti.
4. Il Commissario delegato provvede altresi', e sulla base delle indagini effettuate ai sensi del comma 3, alla stesura del piano esecutivo degli interventi, nel quale sono indicate tutte le opere necessarie al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita. Il piano potra' essere attuato mediante stralci successivi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, commi 1 e 2.
5. In relazione alla dichiarazione di stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 e del 2 marzo 2006, gli interventi finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale in atto, anche posti in essere a valere sui fondi stanziati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0021283 del 18 marzo 2005, sono dichiarati indifferibili ed urgenti.
 
Art. 2.
1. Per l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, i soggetti attuatori competenti, di cui al precedente art. 1, comma 3, possono convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. In tal caso i termini temporali previsti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo. L'approvazione da parte della Conferenza dei servizi, anche in deroga all'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il Commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Per la valutazione d'impatto ambientale le relative procedure sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento previsto deve essere terminato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
 
Art. 3.
1. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, avvalendosi delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/1950;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
 
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il cronoprogramma di attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 5.
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 4, si provvede, a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile, nel limite massimo di euro 4.700.000,00, che presenta l'occorrente disponibilita'.
2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 arile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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