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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Disposizioni   urgenti  di  protezione  civile  per  fronteggiare  la situazione  di  pericolo  determinatasi  nel territorio dei comuni di Frassinoro  e  di Montefiorino, in provincia di Modena. (Ordinanza n. 3510). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre   2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre  2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro,  in  provincia  di  Modena,  colpito  da  grave  dissesto idrogeologico  che ha interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio  2006,  con  il  quale  e'  stato esteso al territorio del comune  di  Montefiorino  la  dichiarazione di stato di emergenza del 22 dicembre 2005;
 Considerata la situazione di rischio in cui versano i territori del comune   di   Frassinoro  e  del  comune  di  Montefiorino  (Modena), interessati  da dissesti idrogeologici conseguenti alla riattivazione di  estesi  movimenti franosi denominati frana dei Boschi di Valoria, Lama del Corvo e Farneta;
 Ravvisata   la  necessita'  di  procedere  con  ogni  urgenza  alla realizzazione  dei  primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Emilia-Romagna  con  nota  del 17 marzo 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Il   Presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato Commissario  delegato  per  fronteggiare  la  situazione  di pericolo determinatasi   nei   territori   dei   comuni  di  Frassinoro  e  di Montefiorino,  in  provincia  di  Modena,  colpiti  da gravi dissesti idrogeologici   che   hanno   interessato   infrastrutture  pubbliche essenziali  ed  insediamenti  abitativi  e  di  cui  ai  decreti  del Presidente  del  Consiglio  del  22 dicembre  2005 e del 2 marzo 2006 citati in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  Commissario  delegato  si avvale della struttura regionale  di  protezione  civile,  nonche',  ove  necessario,  della collaborazione  degli  Uffici  tecnici  regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Il Commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:
 ° alla  effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie alla  identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale,   finalizzate   alla  individuazione  degli  interventi urgenti  da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;
 ° alla   realizzazione  dei  primi  interventi  indifferibili  ed urgenti  per  la  riduzione  del  rischio e la messa in sicurezza dei luoghi, anche individuando, a tal fine, specifici soggetti attuatori, nonche' per la ricostruzione di edifici distrutti.
 4.  Il  Commissario  delegato provvede altresi', e sulla base delle indagini  effettuate  ai  sensi  del  comma 3, alla stesura del piano esecutivo  degli  interventi,  nel quale sono indicate tutte le opere necessarie al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle  normali  condizioni  di  vita.  Il  piano potra' essere attuato mediante   stralci   successivi,   compatibilmente   con  le  risorse finanziarie  disponibili  ai  sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, commi 1 e 2.
 5.  In relazione alla dichiarazione di stato di emergenza di cui ai decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005  e del 2 marzo 2006, gli interventi finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale in atto, anche posti in essere a valere sui fondi  stanziati  dal  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze  n.  0021283 del 18 marzo 2005, sono dichiarati indifferibili ed urgenti.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui  realizzazione dovesse ritenersi necessaria, i soggetti attuatori competenti,  di  cui al precedente art. 1, comma 3, possono convocare apposite  conferenze  di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241  del  1990.  In  tal  caso i termini temporali previsti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo. L'approvazione da parte della Conferenza dei servizi, anche in deroga  all'art.  14-quater della legge n. 241 del 1990, costituisce, ove   occorra,   variante   agli  strumenti  urbanistici  del  comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica  utilita'  delle  opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
 2.  Il  Commissario  delegato,  anche  per  il tramite del soggetto attuatore,   per  l'espletamento  delle  indagini  e  delle  ricerche preordinate  all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9,  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli  interventi  emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione  dello  stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 3.  Per  la  valutazione d'impatto ambientale le relative procedure sono  svolte  in  termini  di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento  previsto  deve  essere  terminato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza   il   Presidente   della   regione  Emilia-Romagna  - Commissario  delegato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica  motivazione,  provvede  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, avvalendosi delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli n.  4,  comma  17,  6,  comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti strettamente collegate, e comunque  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c),  della direttiva comunitaria n. 93/37;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli n.  7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli n.  6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/1950;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, e comunque  nel  rispetto  dell'art.  6  della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione   emergenziale   di   cui   alla  presente  ordinanza,  il Commissario  delegato  predispone  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, il cronoprogramma di attuazione del piano degli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 4, in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma 1  e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2,  che  per  l'espletamento  della propria attivita' si avvale di un nucleo  operativo  all'uopo  costituito  e'  stabilita  dal  Capo del Dipartimento   della  protezione  civile,  utilizzando  personale  in servizio  presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo  del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a  stipulare  fino  a  tre  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa,    con    personale    estraneo    all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  la  realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza,  fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dall'art.  4, si provvede,  a  titolo  di  anticipazione,  a  carico  del  Fondo della protezione  civile,  nel  limite  massimo  di  euro 4.700.000,00, che presenta l'occorrente disponibilita'.
 2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata  al  Presidente  della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art.  10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 arile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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