| 
| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Disposizioni  urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza  venutasi  a creare nel territorio del comune di Niscemi, in  relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato. (Ordinanza n. 3511). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  nel  territorio  del  comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione  all'aggravamento  della  situazione  di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2703 del 29 ottobre 1997,  n.  2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862  dell'8 ottobre  1998,  n.  2970 del 1° aprile 1999, n. 3046 del 22 marzo  2000,  n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001,  n.  3175  del 24 gennaio 2002, concernenti «Interventi urgenti volti  a  fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza  conseguenti al dissesto  idrogeologico  verificatosi  il  giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;
 Visto  l'art.  8-bis  del  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  3 agosto  1998, n. 267, concernente  «Disposizioni  a  favore  dei  proprietari  di  immobili situati nel comune di Niscemi»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3272 del   12 marzo   2003,   concernente   «Interventi  urgenti  volti  a fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza  conseguenti  al dissesto idrogeologico  verificatosi  il  giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, n.  2630  del 24 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 e n. 3272 del 19 settembre 2003,  concernenti  dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;
 Visto   il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile del   2 agosto   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 184 del 7 agosto 1999, recante «Rimodulazione del  programma  di  cui  all'ordinanza  n.  2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo  connessi  ai dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
 Visto   il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile del   13 agosto  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 197 del 23 agosto 1999, recante «Integrazioni al  decreto  2 agosto  1999  -  Rimodulazione  del  programma  di cui all'ordinanza   n.   2621   del   1° luglio  1997  -  Interventi  per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a  dissesti  idrogeologici  ed  alla  salvaguardia  delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
 Visti   i   decreti  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della  protezione civile rispettivamente del 15 giugno 2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  145  del  23 giugno  2000,  del  12 marzo  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001, del  20 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;
 Visto  il  decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  24  del  31 gennaio 2005, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio  1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e  risanamento  del  suolo  connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
 Considerata  la  situazione  di  grave  pericolo  determinatasi nel territorio  del  comune  di Niscemi a causa della notevole piovosita' della  scorsa  stagione invernale, che ha determinato un aggravamento della  situazione di criticita' di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato, gia' interessato nell'ottobre del 1997 da eccezionali avversita'    atmosferiche    con    conseguenti   diffusi   dissesti idrogeologici e movimenti franosi;
 Viste   le   note  n.  27410  dell'11 agosto  2005  e  n.  7/Ord.za 2621/Niscemi  del  19 settembre 2005 con le quali, rispettivamente la Presidenza  della  regione  Siciliana  - Dipartimento regionale della protezione  civile,  ed  il  Prefetto  di  Caltanissetta,  hanno, tra l'altro,   rappresentato   la   necessita'   che   vengano   adottati provvedimenti  urgenti  al  fine  di porre in essere, in tempi brevi, tutte  le  lavorazioni  necessarie per la sistemazione della predetta area in frana;
 Viste  le  note  n.  15504  del  3 luglio  2003,  n.  3542/G.T. del 18 giugno  2004  e n. 14790 del 2 agosto 2005 con la quale il Sindaco di  Niscemi, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3272 del 13 marzo  2003,  ha  chiesto  al Dipartimento della protezione civile l'utilizzo  delle  economie,  pari  a  Euro  1.220.529,42,  derivanti dall'ultimazione  delle  attivita'  di cui alla predetta ordinanza n. 3272//2003,  per  la realizzazione di interventi connessi ai predetti lavori di consolidamento;
 Ravvisata,  quindi,  la necessita' di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi  brevi,  delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Vista  la  nota in data 5 ottobre 2005, con la quale il Prefetto di Caltanissetta  ha  rappresentato  la  necessita'  che vengano avviati anche  i  lavori  a  difesa  del torrente Benefizio, nel tratto posto immediatamente   a   valle   dell'abitato   di   Niscemi,  in  quanto strettamente  connessi  con  i  lavori di consolidamento dell'area in frana   ed   indispensabili  per  il  funzionamento  del  sistema  di allontanamento delle acque dall'abitato da realizzare;
 Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. L'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile e' nominato Commissario delegato per il superamento  dello  stato  di  emergenza  in  atto nel territorio del comune  di  Niscemi in conseguenza dell'aggravamento delle condizioni di  stabilita' del versante gia' interessato dal fenomeno franoso del 12 ottobre  1997,  e  provvede,  in  termini  di  somma  urgenza,  al monitoraggio ed al consolidamento dell'area in frana, nonche', in via generale,  alla  realizzazione  di  tutti gli interventi necessari al superamento del contesto critico in rassegna.
 2.  Il  Commissario delegato provvede, altresi', alla realizzazione delle  opere  di  difesa  del  torrente  Benefizio  nel  tratto posto immediatamente   a   valle   dell'abitato   del  comune  di  Niscemi, avvalendosi  delle  risorse  gia' destinate allo scopo da parte della regione Siciliana, che vengono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3.
 3.  Entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il   Prefetto  di  Caltanissetta  -  Commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2621/1997,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  provvede a relazionare compiutamente il Commissario delegato in ordine alle attivita' espletate nella vigenza dello   stato   di   emergenza,   trasmettendo  tutta  la  pertinente documentazione.
 4.  Per  l'espletamento  delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, il Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive  di  volta  in  volta  impartite  dal medesimo Commissario, nonche'   della   collaborazione  del  Dipartimento  regionale  della protezione   civile,   degli   Uffici   tecnici   degli  enti  locali territoriali  e non territoriali e degli Uffici delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 5.  Al  fine  di  garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico  alle  attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento dell'emergenza,  il  Commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o  distacco nel limite di sei unita', appartenente ad Amministrazioni dello  Stato,  della  regione  e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
 6.  Il personale della struttura commissariale di cui al comma 5 e' autorizzato  ad  effettuare  ore  di  lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite.
 7.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 5, il Commissario delegato  e' autorizzato altresi' ad avvalersi di due consulenti, cui corrispondere  un  compenso  su  base  annua  non  superiore  ad euro 20.000,00  lordi per ciascuna unita'. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Il   Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  del  soggetto attuatore,  provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario,  alla  conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla  acquisizione  della  disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 3.  Il  Commissario  delegato,  avvalendosi del soggetto attuatore, provvede   per   le   occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli  interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  L'approvazione  da  parte del Commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Agli  oneri  necessari all'espletamento delle iniziative di cui all'art.  1,  comma  1,  della  presente  ordinanza,  il  Commissario delegato provvede quanto ad Euro 11.878.508,68 a valere sulle risorse finanziarie  stanziate  dall'ordinanza  n. 2621 del 1° luglio 1997, e quanto  ad  Euro  1.220.000,00  a  valere  sulle  economie  derivanti dall'ultimazione  delle  attivita'  di  cui all'ordinanza n. 3272 del 12 marzo 2003, gia' restituite al Fondo della protezione civile.
 2.  Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale da istituirsi secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata   all'Assessore  alla  presidenza  della  giunta  regionale Siciliana con delega alla protezione civile - Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei   Ministri   del  22 ottobre  2004,  alle  seguenti  disposizioni normative:
 -  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive modifiche ed integrazioni,  articoli n.  4,  comma  17,  6,  comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti  strettamente collegate e comunque  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della  direttiva comunitaria n. 93/37;
 -  legge  regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale  n.  7  del 19 maggio 2003, articoli n. 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,  16,  18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
 -   legge  7agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli n.  7, 8, 14, l4-bis, l4-ter, l4-quater, 16 e 17;
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
 -  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 -  decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n.  157,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli n.  6,  7,  8, 9, 22, 23, 24 e comunque  nel  rispetto  dell'art.  11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 -  decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n.  358,  e successive modifiche  ed  integrazioni  articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque  nel  rispetto  dell'art.  6  della direttiva comunitaria n. 93/36;
 -  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;
 -  decreto  del  Presidente  della  regione  Siciliana  n.  1 del 14 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3.  La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2  sono  stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando  anche  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento stesso.
 4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  delta  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |