Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato. (Ordinanza n. 3511).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2703 del 29 ottobre 1997, n. 2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, n. 2970 del 1° aprile 1999, n. 3046 del 22 marzo 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3175 del 24 gennaio 2002, concernenti «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;
Visto l'art. 8-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, concernente «Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3272 del 12 marzo 2003, concernente «Interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 e n. 3272 del 19 settembre 2003, concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi ai dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, recante «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 - Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile rispettivamente del 15 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2000, del 12 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001, del 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001, di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2005, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;
Considerata la situazione di grave pericolo determinatasi nel territorio del comune di Niscemi a causa della notevole piovosita' della scorsa stagione invernale, che ha determinato un aggravamento della situazione di criticita' di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato, gia' interessato nell'ottobre del 1997 da eccezionali avversita' atmosferiche con conseguenti diffusi dissesti idrogeologici e movimenti franosi;
Viste le note n. 27410 dell'11 agosto 2005 e n. 7/Ord.za 2621/Niscemi del 19 settembre 2005 con le quali, rispettivamente la Presidenza della regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile, ed il Prefetto di Caltanissetta, hanno, tra l'altro, rappresentato la necessita' che vengano adottati provvedimenti urgenti al fine di porre in essere, in tempi brevi, tutte le lavorazioni necessarie per la sistemazione della predetta area in frana;
Viste le note n. 15504 del 3 luglio 2003, n. 3542/G.T. del 18 giugno 2004 e n. 14790 del 2 agosto 2005 con la quale il Sindaco di Niscemi, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3272 del 13 marzo 2003, ha chiesto al Dipartimento della protezione civile l'utilizzo delle economie, pari a Euro 1.220.529,42, derivanti dall'ultimazione delle attivita' di cui alla predetta ordinanza n. 3272//2003, per la realizzazione di interventi connessi ai predetti lavori di consolidamento;
Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota in data 5 ottobre 2005, con la quale il Prefetto di Caltanissetta ha rappresentato la necessita' che vengano avviati anche i lavori a difesa del torrente Benefizio, nel tratto posto immediatamente a valle dell'abitato di Niscemi, in quanto strettamente connessi con i lavori di consolidamento dell'area in frana ed indispensabili per il funzionamento del sistema di allontanamento delle acque dall'abitato da realizzare;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in atto nel territorio del comune di Niscemi in conseguenza dell'aggravamento delle condizioni di stabilita' del versante gia' interessato dal fenomeno franoso del 12 ottobre 1997, e provvede, in termini di somma urgenza, al monitoraggio ed al consolidamento dell'area in frana, nonche', in via generale, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento del contesto critico in rassegna.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', alla realizzazione delle opere di difesa del torrente Benefizio nel tratto posto immediatamente a valle dell'abitato del comune di Niscemi, avvalendosi delle risorse gia' destinate allo scopo da parte della regione Siciliana, che vengono versate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3.
3. Entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il Prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2621/1997, e successive modifiche ed integrazioni, provvede a relazionare compiutamente il Commissario delegato in ordine alle attivita' espletate nella vigenza dello stato di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.
4. Per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, nonche' della collaborazione del Dipartimento regionale della protezione civile, degli Uffici tecnici degli enti locali territoriali e non territoriali e degli Uffici delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o distacco nel limite di sei unita', appartenente ad Amministrazioni dello Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
6. Il personale della struttura commissariale di cui al comma 5 e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Commissario delegato e' autorizzato altresi' ad avvalersi di due consulenti, cui corrispondere un compenso su base annua non superiore ad euro 20.000,00 lordi per ciascuna unita'. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il Commissario delegato, avvalendosi del soggetto attuatore, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Agli oneri necessari all'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Commissario delegato provvede quanto ad Euro 11.878.508,68 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, e quanto ad Euro 1.220.000,00 a valere sulle economie derivanti dall'ultimazione delle attivita' di cui all'ordinanza n. 3272 del 12 marzo 2003, gia' restituite al Fondo della protezione civile.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale da istituirsi secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata all'Assessore alla presidenza della giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile - Commissario delegato.
 
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
- legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli n. 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
- legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, l4-bis, l4-ter, l4-quater, 16 e 17;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;
- decreto del Presidente della regione Siciliana n. 1 del 14 gennaio 2005.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento delta protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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