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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Ulteriori   disposizioni   di   protezione  civile  per  fronteggiare l'emergenza  nei  settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali e speciali pericolosi,  nonche'  in materia di bonifica e risanamento ambientale dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3512). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2004,  lo  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005,  lo  stato  di  emergenza  nel settore dei rifiuti urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in  materia  di bonifica  e  risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti   inquinati   e   di  tutela  delle  acque  superficiali  e sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 gennaio  2006,  di  proroga  fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;
 Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del  1997,  n.  2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062  del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n.  3149  del  2001,  n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006  con  il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
 Vista  la  nota  del  Ministro  dell'ambiente  e del territorio del 1° febbraio   2006  con  la  quale  si  attribuisce  per  l'emergenza ambientale in Calabria la somma di euro 7.000.000,00;
 D'intesa con la regione Calabria;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  In  relazione alla situazione di accertata criticita' esistente nella  regione  Calabria  per  gli  aspetti  della  gestione  e della manutenzione  ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle  acque, tenuto conto della conseguente necessita' di assicurare la tutela dell'ambiente, dell'integrita' della vita, dei beni e degli insediamenti  della  popolazione  coinvolta,  il Commissario delegato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 e' autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni  di  cui  al  comma  2  del presente articolo, i necessari interventi  di  natura  sostitutiva  delle  strutture  e  degli  enti ordinariamente  competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti,  nell'ambito  dei rapporti temporanei comunque destinati ad esaurirsi con la conclusione dello stato di emergenza.
 2.  Il  Commissario  delegato pone in essere le attivita' di cui al comma  1  del presente articolo sulla base della individuazione degli impianti  operata  dalla  regione  Calabria  con  apposito  atto,  ed esclusivamente  a fronte di accertate inerzie delle strutture e degli enti  ordinariamente  competenti,  altresi'  assegnando  ai  medesimi termini  perentori  per  adempiere  non  inferiori  a  trenta giorni, decorsi  inutilmente  i  quali  il  Commissario  delegato provvede in sostituzione  a  valere sulle risorse finanziarie, se esistenti, gia' previste  per  l'evasione  di  tali  incombenti, ovvero, in mancanza, utilizzando  le  risorse  di cui al comma 3 del presente articolo, da trasferire  su  apposita  contabilita'  speciale, distinta rispetto a quella gia' intestata al Commissario.
 3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e' autorizzato  a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2,  istituita  con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente   della   Repubblica   n.   367/1994,  l'importo  di  euro 7.000.000,00  con  oneri  a  carico  dell'unita' previsionale di base 1.2.3.1,  pag.  01, cap. 7082, residui 2005 dello stato di previsione del Ministero stesso. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione   civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri trasferisce  l'importo di euro 1.000.000,00 su detta contabilita' con oneri a carico del Fondo di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il Commissario delegato, in relazione alle attivita' da svolgere direttamente   nell'ambito   dell'emergenza   rifiuti  nella  regione Calabria, e' autorizzato a stipulare, ove necessario, un contratto di locazione  per  acquisire la disponibilita' temporanea di un immobile nella  citta'  di Catanzaro. Per la valutazione tecnico-economica del canone  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
 2.  La  durata  della locazione, di natura transitoria, e' comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il   Commissario   delegato  per  il  superamento  del  contesto emergenziale in atto provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute  per  la  depurazione  delle  acque  e  per lo smaltimento dei rifiuti  dai  comuni,  dai relativi consorzi e dagli altri affidatari della  regione  Calabria,  tenendo  conto  delle situazioni debitorie certificate dai comuni medesimi, o comunque attestate dal Commissario delegato  stesso,  anche  avvalendosi di appositi Commissari ad acta, altresi'  utilizzando  le  procedure di riscossione coattiva ai sensi del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario,  misure  di  carattere  sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
 2.   In   ogni   caso,  a  fronte  del  mancato  adempimento  delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati al comma 1,  si  applica l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n.  245,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Per  il  superamento  dell'emergenza  ambientale  in  atto nella regione  Calabria,  il  Commissario delegato si avvale di non piu' di sedici  unita'  di  personale  appartenenti  alle  forze  di polizia, nonche'  di  un  sottufficiale  appartenente  al  Comando carabinieri tutela  dell'Ambiente,  assegnate  alla struttura commissariale entro trenta  giorni  dalla  relativa  richiesta, secondo le procedure e le modalita'  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  nei  limiti delle risorse  e  delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale  svolge  attivita'  di monitoraggio e di accertamento delle iniziative  adottate  dalla  struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza.
 2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al comma 1, ed in deroga all'art.  1,  comma  11,  della  legge  31 dicembre  2004, n. 311, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di due consulenti di elevata  e  comprovata  professionalita' ed in possesso di specifiche competenze  tecniche  e/o  scientifiche necessarie per il superamento dell'emergenza   ambientale  in  atto  nella  regione  Calabria,  con corresponsione di un compenso in misura non superiore per ciascuno ad euro 50.000,00 l'anno oltre l'eventuale trattamento di missione.
 3.  Al  fine  di  assicurare il necessario supporto giuridico nelle attivita'  da  porre in essere per il superamento della situazione di emergenza  ambientale nella regione Calabria, il Commissario delegato e',  altresi', autorizzato ad avvalersi di due avvocati dello Stato e di  un  magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo  stesso Commissario designati, cui corrispondere una indennita' onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento.
 4.  Al  Commissario  delegato e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento pensionistico attualmente in godimento.
 5.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  nominare un soggetto attuatore; al medesimo e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita'  pari  al  50%  del  trattamento  corrisposto  al Commissario delegato.
 6.   Al  sub-Commissario  e'  corrisposta  una  indennita'  mensile onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita'  pari  al  70%  del  trattamento  corrisposto  al Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il  comma  9  dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e' abrogato.
 2.  Tutti  i  riferimenti  al Presidente della regione Calabria, ai vicari  del  Commissario  delegato  ed ai sub-Commissari, di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856  del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n.  3095  del  2000,  n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001,  n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, 3337 del 2002  sono  soppressi,  ed  ai  successivi  interventi  e adempimenti amministrativi  e contabili provvede il Commissario delegato prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero, avvalendosi dei poteri conferiti ai sensi delle citate ordinanze.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Il   prefetto   Domenico  Bagnato,  gia'  Commissario  delegato, provvede,  entro  dieci giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza,   alla   esatta   quantificazione   delle  risorse  ancora disponibili   per   il  superamento  della  situazione  emergenziale, indicando,  altresi',  gli impegni economici gia' assunti a qualsiasi titolo,   nonche'   le   procedure   poste  in  essere  per  ottenere cofinanziamenti  comunitari,  finanziamenti  del  CIPE  o  risorse di qualsiasi altra natura.
 2.  Il  Commissario  delegato,  entro  dieci giorni dall'entrata in vigore  della  presente ordinanza, effettua una compiuta ricognizione del   personale   in   servizio  presso  la  struttura  commissariale provvedendo,  ove  ritenuto necessario, alla relativa sostituzione in tutto o in parte.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Agli  oneri derivanti dalla presente ordinanza, ad eccezione di quelli  nascenti  dall'attuazione  dell'art.  1, si provvede a carico della  contabilita'  speciale gia' istituita a favore del Commissario delegato.
 2.   Per  il  superamento  dell'emergenza  in  atto  nella  regione Calabria,  relativamente  alla  materia  dei rifiuti, il Dipartimento della   protezione   civile   e'   autorizzato   a  trasferire  sulla contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo l'importo  di  euro  3.000.000,00  con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
 3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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