Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nei settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3512).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e del territorio del 1° febbraio 2006 con la quale si attribuisce per l'emergenza ambientale in Calabria la somma di euro 7.000.000,00;
D'intesa con la regione Calabria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla situazione di accertata criticita' esistente nella regione Calabria per gli aspetti della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, tenuto conto della conseguente necessita' di assicurare la tutela dell'ambiente, dell'integrita' della vita, dei beni e degli insediamenti della popolazione coinvolta, il Commissario delegato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 e' autorizzato a porre in essere, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i necessari interventi di natura sostitutiva delle strutture e degli enti ordinariamente competenti per la gestione e la manutenzione di detti impianti, nell'ambito dei rapporti temporanei comunque destinati ad esaurirsi con la conclusione dello stato di emergenza.
2. Il Commissario delegato pone in essere le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della individuazione degli impianti operata dalla regione Calabria con apposito atto, ed esclusivamente a fronte di accertate inerzie delle strutture e degli enti ordinariamente competenti, altresi' assegnando ai medesimi termini perentori per adempiere non inferiori a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il Commissario delegato provvede in sostituzione a valere sulle risorse finanziarie, se esistenti, gia' previste per l'evasione di tali incombenti, ovvero, in mancanza, utilizzando le risorse di cui al comma 3 del presente articolo, da trasferire su apposita contabilita' speciale, distinta rispetto a quella gia' intestata al Commissario.
3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2, istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, l'importo di euro 7.000.000,00 con oneri a carico dell'unita' previsionale di base 1.2.3.1, pag. 01, cap. 7082, residui 2005 dello stato di previsione del Ministero stesso. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce l'importo di euro 1.000.000,00 su detta contabilita' con oneri a carico del Fondo di protezione civile.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, in relazione alle attivita' da svolgere direttamente nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Calabria, e' autorizzato a stipulare, ove necessario, un contratto di locazione per acquisire la disponibilita' temporanea di un immobile nella citta' di Catanzaro. Per la valutazione tecnico-economica del canone si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
2. La durata della locazione, di natura transitoria, e' comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in atto provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute per la depurazione delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti dai comuni, dai relativi consorzi e dagli altri affidatari della regione Calabria, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni medesimi, o comunque attestate dal Commissario delegato stesso, anche avvalendosi di appositi Commissari ad acta, altresi' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati al comma 1, si applica l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 
Art. 4.
1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, il Commissario delegato si avvale di non piu' di sedici unita' di personale appartenenti alle forze di polizia, nonche' di un sottufficiale appartenente al Comando carabinieri tutela dell'Ambiente, assegnate alla struttura commissariale entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalla struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di due consulenti di elevata e comprovata professionalita' ed in possesso di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche necessarie per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, con corresponsione di un compenso in misura non superiore per ciascuno ad euro 50.000,00 l'anno oltre l'eventuale trattamento di missione.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attivita' da porre in essere per il superamento della situazione di emergenza ambientale nella regione Calabria, il Commissario delegato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di due avvocati dello Stato e di un magistrato amministrativo, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso Commissario designati, cui corrispondere una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento.
4. Al Commissario delegato e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento pensionistico attualmente in godimento.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato a nominare un soggetto attuatore; al medesimo e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento corrisposto al Commissario delegato.
6. Al sub-Commissario e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 70% del trattamento corrisposto al Commissario delegato.
 
Art. 5.
1. Il comma 9 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e' abrogato.
2. Tutti i riferimenti al Presidente della regione Calabria, ai vicari del Commissario delegato ed ai sub-Commissari, di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, 3337 del 2002 sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il Commissario delegato prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero, avvalendosi dei poteri conferiti ai sensi delle citate ordinanze.
 
Art. 6.
1. Il prefetto Domenico Bagnato, gia' Commissario delegato, provvede, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, alla esatta quantificazione delle risorse ancora disponibili per il superamento della situazione emergenziale, indicando, altresi', gli impegni economici gia' assunti a qualsiasi titolo, nonche' le procedure poste in essere per ottenere cofinanziamenti comunitari, finanziamenti del CIPE o risorse di qualsiasi altra natura.
2. Il Commissario delegato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, effettua una compiuta ricognizione del personale in servizio presso la struttura commissariale provvedendo, ove ritenuto necessario, alla relativa sostituzione in tutto o in parte.
 
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, ad eccezione di quelli nascenti dall'attuazione dell'art. 1, si provvede a carico della contabilita' speciale gia' istituita a favore del Commissario delegato.
2. Per il superamento dell'emergenza in atto nella regione Calabria, relativamente alla materia dei rifiuti, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo l'importo di euro 3.000.000,00 con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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