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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Ulteriori disposizioni di protezione civile concernenti la disciplina degli   interventi   in   favore   del  patrimonio  edilizio  privato danneggiato  dagli  eventi  sismici  del  13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 3513). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Vista  la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  disposizioni  per  la  ricostruzione e la rinascita   delle   zone  colpite  dagli  eventi  sismici  del  13  e 16 dicembre  1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;
 Visto  il  decreto-legge  29 dicembre  1995, n. 560, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;
 Visto  il  decreto-legge  26 luglio  1996,  n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
 Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che  prevede  che  il  Ministro  delegato  per il coordinamento della protezione   civile   adotta,  d'intesa  con  la  regione  Siciliana, ordinanze  di  snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo   1992,   n.  2293/FPC  del  25 giugno  1992,  n.  2414  del 18 settembre  1995,  n.  2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del  15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000,  n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105  del  7 febbraio  2001,  n.  3140  del  7 giugno  2001 e n. 3250 dell'8 novembre 2002;
 Considerato che e' necessario disporre l'emanazione di disposizioni dirette  ad  accelerare  le procedure per il definitivo completamento degli  interventi  finalizzati alla ricostruzione e alla salvaguardia del  patrimonio  edilizio  ad  uso  privato  danneggiato dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
 Visto  l'esito  della  riunione  tenutasi  il  16 dicembre 2005 del Comitato  tecnico  paritetico  Stato-regione,  previsto  dall'art. 2, comma 4, della legge n. 228 del 1997;
 Vista  la nota n. 2812 del 23 gennaio 2006, con la quale la regione Siciliana   ha   chiesto  l'adozione  di  norme  di  acceleramento  e snellimento  delle  procedure  per  taluni  obiettivi  previsti dalla citata  legge  n.  433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 Acquisita  l'intesa  della  regione Siciliana con nota del 3 aprile 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  accelerare  gli interventi finalizzati alla chiusura delle attivita'  inerenti  agli eventi sismici che il 13 e 16 dicembre 1990 hanno  colpito  il  territorio  delle province di Siracusa, Catania e Ragusa,  le  integrazioni  dei  progetti  all'esame delle commissioni comunali,   richieste   ai   sensi  dell'art.  12  dell'ordinanza  di protezione civile n. 2212 del 1992, cosi come modificata dall'art. 9, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 2414 del 1995, devono essere prodotte dagli interessati entro e non oltre centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di decadenza.
 2.  La  documentazione integrativa necessaria all'istruttoria delle istanze  all'esame dell'ufficio tecnico comunale, ivi comprese quelle ricadenti nell'applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, e'   richiesta  entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con le modalita' previste nell'art. 10, comma 4, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3050  del  2000. I comuni provvedono  entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della  documentazione  richiesta  a  completare  l'istruttoria  delle istanze sopra citate.
 3.  Qualora  i  comuni  non  provvedano  nei  termini  indicati  al precedente  comma  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della regione  Siciliana  si  sostituisce alle amministrazioni inadempienti provvedendo  ad  acquisire  la pertinente documentazione adottando le conseguenti determinazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le commissioni comunali previste dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/1992,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle  di  cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414/1995, espletano le attivita'  limitatamente a quelle inerenti all'esame delle perizie di variante.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'art. 8 dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive integrazioni e modificazioni e' sostituito dal seguente:
 «Art.  8.  -  1.  Il  proprietario puo' delegare il conduttore, che risulti tale alla data del sisma, alla presentazione della domanda di contributo   ed   alla   esecuzione   dell'intervento;  con  apposita dichiarazione   comunica  la  rinuncia  ai  benefici  previsti  dalla presente ordinanza.
 2.  Nel  caso  in  cui gli aventi diritto al contributo non abbiano potuto conseguire l'erogazione per l'inerzia di altri soggetti tenuti al compimento delle attivita' di competenza, il comune si sostituisce a questi ultimi per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento,    limitatamente   alla   parte   strutturale,   con possibilita' di delega ai soggetti aventi diritto.
 3.  In  particolare  il  comune  si sostituisce agli aventi diritto quando:
 a) l'immobile sia stato sgomberato in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
 b) in  caso  di inerzia da parte degli aventi diritto nelle varie fasi procedurali previste nelle ordinanze citate in premessa;
 c) l'immobile, in conseguenza di quanto previsto alla lettera a), sia   stato   dichiarato   pericoloso   per  la  pubblica  e  privata incolumita'.
 4.  In  caso  di  intervento  sostitutivo  e  di cui al comma 3, il contributo  e' determinato in applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n.  2212/1992  e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa complessivo all'eliminazione delle situazioni di pericolo.
 5.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, il contributo e' determinato ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 2212/1992, e successive modificazioni   ed   integrazioni.   Tale   contributo  e'  destinato esclusivamente alle parti comuni dell'immobile.».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  gli  interventi per i quali non sia ancora stato emesso il certificato   di   regolare   esecuzione   od   il  collaudo  tecnico amministrativo  alla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  che abbiano superato il termine di esecuzione dei lavori di cui all'art. 8, comma 1,   dell'ordinanza  n.  3050/2000,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, si provvede con le seguenti modalita':
 a) nei  casi  in  cui  il  pagamento  del  buono contributo abbia raggiunto  l'ammontare  dell'85%  previsto  dall'art.  15,  comma  2, dell'ordinanza  n.  2212/1992,  oppure  il  95% previsto dall'art. 7, comma   2,   ordinanza  n.  3050/2000,  il  certificato  di  regolare esecuzione  o  di  collaudo  tecnico  amministrativo  e' emesso entro trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 b) qualora  il  certificato  di regolare esecuzione o il collaudo tecnico-amministrativo  non  sia stato emesso entro il termine di cui alla  lettera a), il responsabile dell'ufficio tecnico comunale entro i successivi trenta giorni verbalizza mediante apposito sopralluogo i lavori eseguiti, previa verifica degli atti;
 c) qualora venga constatato che la mancanza degli atti finali sia dovuta    esclusivamente   a   motivazioni   diverse   dall'effettiva realizzazione   dell'opera   secondo   il   progetto   approvato,  il responsabile  dell'ufficio  tecnico  comunale  redige  il  verbale di constatazione di fine lavori;
 d) nei  casi  in  cui  l'assenza  degli  atti finali e' dovuta al mancato  completamento  dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile  dell'ufficio  tecnico comunale o suo delegato determina l'importo della riduzione da applicare al buono contributo;
 e) se i lavori non eseguiti sono ininfluenti ai fini del rilascio del certificato di abitabilita', il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato procede come descritto alla lettera b);
 f) nel  caso  in  cui  l'avente  diritto  abbia beneficiato di un contributo superiore a quello calcolato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per effetto della riduzione di cui alla lettera d), la  differenza  e'  restituita,  anche  in  danno,  maggiorata  degli interessi legali, ad avvenuta comunicazione da parte del comune;
 g) qualora  lo  stato  dei  lavori  non  consenta il rilascio del certificato di abitabilita', il sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione   o  concessione  edilizia  ed  al  recupero  del contributo  concesso,  che  deve  essere  restituito, anche in danno, maggiorato degli interessi legali.
 2.  Gli  assegnatari del buono contributo, che non abbiano entro il termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, proceduto   al   ritiro  dello  stesso,  decadono  dalle  provvidenze previste.
 3.  All'art. 7, comma 1, primo periodo dell'ordinanza n. 3050/00, e successive  modifiche  ed  integrazioni, sono soppresse le parole «su domanda dell'interessato».
 4.  I  contributi  recuperati  dai  comuni  sono  versati sul conto corrente  n. 22721/526 intrattenuto dalla regione Siciliana presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato - Roma.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i gruppi di lavoro,  nominati  ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 2414/95, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.
 2. I gruppi di lavoro previsti dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n.  3140/01,  rimangono  in  funzione nella seguente composizione: un responsabile tecnico laureato, un tecnico diplomato ed un funzionario amministrativo, coordinati dall'ingegnere Capo del Genio Civile.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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