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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 31 marzo 2006 |  | Prescrizioni  di esercizio per il ritorno all'impiego di gas naturale e  olio  combustibile  senza  zolfo, nella centrale termoelettrica di Montalto di Castro. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di intesa con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  recante  attuazione  delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360  e  85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della legge  16 aprile  1987,  n.  183,  nonche'  il  decreto  del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990), concernente   linee   guida   per  il  contenimento  delle  emissioni inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori minimi di emissione;
 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  e,  in  particolare,  gli articoli 1 e 3 che disciplinano   le   competenze   del  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di sicurezza del sistema elettrico  nazionale,  nonche' del Gestore della rete di trasmissione nazionale  in  materia  di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;
 Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per l'attuazione  della  direttiva  93/80/CE  recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE  del  Consiglio  del  22 aprile  1999 concernente i valori limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido  di  azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della  direttiva  n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1, secondo  il  quale  sono  trasferiti  a  Terna  Spa  le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale Spa ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
 Visto  il  decreto-legge  25 gennaio  2006,  n.  19, recante misure urgenti  per  garantire  l'approvvigionamento  di gas naturale, ed in particolare  l'art.  1, comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione di  provvedimenti  adottati di intesa tra il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recanti  prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di  gas  naturale  o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile;
 Considerato  che,  a  decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la  societa'  Terna  rete  nazionale  elettrica  Spa  e'  il soggetto derivante  dalla  unificazione  fra  proprieta' e gestione della rete elettrica  nazionale  di  trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore   della  rete  di  trasmissione  nazionale  Spa  ha  cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa;
 Considerato  il decreto ministeriale del 13 marzo 1992 con il quale la  societa'  Enel  Produzione Spa, gia' Ente nazionale per l'energia elettrica-ENEL,  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro, all'esercizio della  centrale  termoelettrica  di  Montalto  di  Castro  (Viterbo), successivamente   denominata  dalla  Societa'  proprietaria  centrale termoelettrica «Alessandro Volta»;
 Considerato il decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 con il quale  la  societa'  Enel  Produzione  Spa, previa l'osservanza delle prescrizioni  fissate  con  il decreto medesimo, e' esonerata sino al 31 marzo  2006  dall'obbligo  di  osservanza  dei  valori  limite  di emissioni  in  atmosfera  fissati nel provvedimento di autorizzazione 13 marzo 1992 sopra richiamato;
 Considerata  la  nota  n. 3340 del 21 febbraio 2006 con la quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle  attivita'  produttive  ha chiesto alle societa' produttrici di energia  elettrica  interessate,  nonche' alla societa' Terna Spa, di comunicare   ogni   elemento   utile   per   la  predisposizione  dei provvedimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  ultimo  periodo, del predetto  decreto  interministeriale,  anche  al  fine  di consentire un'adeguata programmazione delle modalita' di esercizio e di definire condizioni certe per il ritorno all'impiego del combustibile di norma utilizzato nelle sezioni termoelettriche;
 Considerato  che  la  societa'  Enel Produzione Spa, in adempimento alle  prescrizioni  di  cui  al  citato decreto interministeriale del 27 gennaio  2006, con lettera del 10 febbraio 2006 ha evidenziato che per l'esercizio secondo il programma di massimizzazione dell'utilizzo di    olio    combustibile    sono   state   stipulate   intese   per l'approvvigionamento di un quantitativo di olio combustibile BTZ pari a  circa  450.000  tonnellate  da  consumarsi entro il 31 marzo 2006, precisando,  altresi',  che  al  termine  dell'utilizzo  del predetto combustibile  e'  necessario  procedere  alla  bonifica  del  sistema logistico  di  deposito  del  combustibile mediante la diluizione dei fondami di olio combustibile BTZ con olio STZ, da approvvigionarsi in tempi che vengono stimati non inferiori a tre mesi;
 Considerato  che  con successiva nota del 3 marzo 2006, la medesima societa'   ha   rappresentato  che  a  causa  di  avverse  condizioni meteomarine le attivita' di discarica delle navi sono state ritardate e  cio'  ha  reso necessario, tra l'altro, una riallocazione parziale della  fornitura di olio combustibile BTZ pari a 85.000 tonnellate su altre   basi   Enel   e  che  pertanto  il  combustibile  ricevuto  a Civitavecchia  e  successivamente inoltrato alla centrale di Montalto di Castro e' stato pari a 383.000 tonnellate;
 Preso  atto  dalle dichiarazioni della societa' Enel Produzione Spa che,  in  considerazione  della  giacenza  iniziale,  delle forniture approvvigionate  e  dei  consumi  attesi di olio combustibile BTZ, si prevede  un residuo al 31 marzo prossimo di circa 70.000 tonnellate e che,  come  anticipato  nella  citata  nota  del  10  febbraio, sara' necessario  eseguire  un'attivita'  di  bonifica tramite miscelazione delle giacenze di olio combustibile BTZ con olio STZ pregiato, avente un   tenore   di   zolfo   in   peso  non  superiore  allo  0,2%,  da approvvigionarsi tramite almeno tre carichi del suddetto combustibile nei  tempi  dettati  dalle  disponibilita'  sul  mercato del prodotto stesso;  conseguentemente,  il termine delle operazioni di bonifica e di ritorno alla normalita' e' prevedibilmente da fissare al 31 agosto 2006;
 Considerate le informazioni trasmesse con cadenza settimanale dalla Terna   Spa   con   le   quali   e'   stato  evidenziato  l'andamento dell'esercizio  degli  impianti  oggetto delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, nonche' per ogni singolo impianto  sono  state  riportate  le  motivazioni  degli  scostamenti rilevanti rispetto al programma di esercizio ipotizzato;
 Considerata   l'esigenza   di   adottare   misure   per  consentire nell'esercizio  della  centrale  termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo) il ritorno all'impiego di gas naturale ed olio combustibile senza zolfo in tempi piu' possibile contenuti, compatibilmente con le caratteristiche  del  sistema  logistico per l'approvvigionamento dei combustibili;
 Considerata  la  dichiarazione  di  cessazione  dell'emergenza  gas disposta  nella  riunione  del  Comitato  tecnico  di  emergenza e di monitoraggio  del  sistema  del  gas  naturale del 22 marzo 2006 e le disposizioni  adottate  per  il  ripristino  graduale a condizioni di normale esercizio del sistema;
 Ritenuta  la necessita' di fissare prescrizioni atte a garantire le complessive  condizioni  ambientali  del  territorio  circostante  la centrale,  tra  le  quali  prevedere  un riferimento temporale per la verifica  del  rispetto dei limiti di emissione di 24 ore anziche' di 30  giorni,  come  prospettato  dalla  societa' esercente l'impianto, nonche'  di  assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilita' della   riserva   di   potenza   atta   a  garantire  la  continuita' dell'esercizio del sistema elettrico nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   A  partire  dal  1° aprile  2006,  l'esercizio  delle  sezioni termoelettriche  della  centrale  denominata «Alessandro Volta», sita nel  territorio  del  comune  di  Montalto  di  Castro (Viterbo) e di proprieta'  della  societa'  Enel  Produzione Spa, di potenza termica superiore  a  300  MW,  prosegue  nel  rispetto delle prescrizioni ed indicazioni  fissate  dal  decreto  13 marzo  1992,  richiamato nelle premesse.
 Per  il  periodo temporaneo di cinque mesi, e comunque non oltre il 31 agosto  2006,  i  limiti  di emissione relativi a ciascuna sezione termoelettrica  policombustibile  si intendono rispettati se la media delle  24 ore delle emissioni e' inferiore o uguale ai valori fissati dal  citato  decreto  13 marzo  1992  per  il  funzionamento  ad olio combustibile.
 2.  La  societa' Enel Produzione Spa e' tenuta a comunicare la data di  termine dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni temporanee sopra indicate.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del Ministero delle attivita' produttive e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  dalla  data  di  prima pubblicazione.
 2.  Il presente decreto e' comunicato alle societa' Enel Produzione Spa  e Terna Spa, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al prefetto  di  Viterbo, che e' incaricato di dare notizia del presente provvedimento  alla  regione  Lazio,  alla  provincia di Viterbo e al comune di Montalto di Castro.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
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