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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 aprile 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre  2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 21 aprile 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  «Raschera»  allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 2 giugno 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 2 giugno 1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta  «Raschera»  registrata con il regolamento della Commissione (CE)  n.  1263/96  del  1° luglio  1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio  2003,  5  dicembre  2003,  30 marzo  2004,  6 agosto 2004, 29 novembre  2004,  25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal 21 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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