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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 31 marzo 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione  al  laboratorio Marino Srl, al rilascio dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per  l'intero territorio  nazionale,  aventi  valore  ufficiale,  limitatamente  ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  Marino Srl, ubicato in Santa Maria  a  Vico  (Caserta),  via  Nazionale  Appia  n.  81,  e'  stato autorizzato  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2006;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  laboratorio  Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,  limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 marzo  2009  data  di scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
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 Denominazione           |           Norma/metodo =====================================================================
 | Reg. CEE 2568/91 allegato II + Acidita'                          |Reg. CEE 183/93 --------------------------------------------------------------------- Analisi gascromatografica degli   | Reg. CEE 2568/91 allegato X + esteri metilici degli acidi grassi|Reg. CEE 1429/92 + Reg. CEE 796/02 --------------------------------------------------------------------- Analisi spettrofotometrica        | Reg. CEE 2568/91 allegato IX + nell'ultravioletto                |Reg. CEE 183/93 --------------------------------------------------------------------- Composizione e contenuto di       | steroli mediante gascromatografia | Reg. CEE 2568/91 allegato V + con colonna capillare             |Reg. CEE 183/93 --------------------------------------------------------------------- Determinazione dell'indice di     | rifrazione                        | UNI EN ISO 6320 - 2000 ---------------------------------------------------------------------
 | Reg. CEE 2568/91 allegato VI + Eritrodiolo e uvaolo              |Reg. CEE 183/93 --------------------------------------------------------------------- Numero di perossidi               | Reg. CEE 2568/91 allegato III
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