| 
| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 aprile 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo denominato «Dipartimento Controllo   Qualita'   P.R.»,   ad   effettuare   i  controlli  sulla denominazione  di  origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il   decreto   7 giugno   2005  con  il  quale  l'organismo «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.»  e'  stato  autorizzato  ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;
 Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «Dipartimento   Controllo   Qualita'  P.R.»  e'  stata  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  1° settembre  2005  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 3 maggio  2005,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005;
 Visto  il  decreto  12 dicembre  2005  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio  2005  e 1° settembre 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  del  formaggio Parmigiano Reggiano,  datata  21 marzo  2005  che ha confermato per il controllo sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Parmigiano  Reggiano» l'organismo  denominato  «Dipartimento  Controllo Qualita' P.R.», con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A;
 Considerato  che  l'organismo  di controllo «Dipartimento Controllo Qualita'  P.R.»  ha  dimostrato  di aver adeguato in modo puntuale il piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine protetta   «Parmigiano   Reggiano»  allo  schema  tipo  di  controllo trasmessogli  con  nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo n. 62303  e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Parmigiano Reggiano»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   di   controllo   denominato  «Dipartimento  Controllo Qualita'  P.R.»  con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine  protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta  con  regolamento  (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Dipartimento   Controllo   Qualita'   P.R.»   del   rispetto   delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai  sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.» dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali  viene commercializzata la denominazione «Parmigiano Reggiano», venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» non puo'  modificare  la  denominazione  sociale,  il  proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione di origine protetta  «Parmigiano  Reggiano»,  cosi'  come  depositati  presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.» comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.» immette  anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico   e   documentale  dell'attivita'  certificativa,  ed  adotta eventuali   opportune   misure,   da  sottoporre  preventivamente  ad approvazione  da  parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di   origine   protetta   «Parmigiano   Reggiano»   rilasciate   agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |