Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 aprile 2006 |
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 7 giugno 2005 con il quale l'organismo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»; Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005; Visto il decreto 1° settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 3 maggio 2005, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005; Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006; Vista la comunicazione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, datata 21 marzo 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» l'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.», con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A; Considerato che l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo n. 62303 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo denominato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Parmigiano Reggiano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualita' P.R.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2006 Il direttore generale: La Torre |
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