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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 marzo 2006 |  | Aggiornamento  per  il  trimestre  aprile-giugno 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 61/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 27 marzo 2006
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
 la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
 la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
 il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del decreto-legge   14 novembre  2003,  n.  314  (di  seguito:  legge  n. 368/2003);
 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 la  legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto  legge  14 marzo  2005,  n.  35 (di seguito: decreto-legge n. 35/05);
 la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  19 dicembre  1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente, 11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002,  recante  criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004, recante   determinazione  dei  costi  non  recuperabili  del  settore dell'energia elettrica;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalita'  di  rimborso  e  di  copertura  di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della  direttiva  europea  96/92/CE  (di  seguito:  decreto 22 giugno 2005);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005,  recante  criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 24 ottobre   2005   recante   aggiornamento   delle   direttive   per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 24 ottobre   2005   recante   direttive   per   la   regolamentazione dell'emissione  dei  certificati  verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 5 dicembre 2005,  recante direttive per la determinazione delle modalita' per la vendita  sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore del sistema elettrico;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005,  recante  direttive  all'Acquirente  unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
 il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, recante  nuove  modalita'  di gestione del Fondo per il finanziamento delle  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema  elettrico  nazionale  e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
 il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, recante  norme  per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006.
 Viste:
 le  deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  24 settembre  2003,  n. 109/03, 25 giugno 2004,  n. 103/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre  2005,  n.  201/05,  29 dicembre  2005,  n.  299/05  (di seguito: deliberazione n. 299/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 febbraio 2004, n. 20/04 (di seguito: deliberazione n. 20/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004, n. 48/04, e in particolare   l'Allegato   A,   come   successivamente  modificato  e integrato;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione 231/04);
 la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);
 le deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 300/05;
 la  nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai clienti  del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004.
 Visti:
 i  dispositivi  di  decisione  n.  13/2006;  n. 14/2006; 15/2006; 16/2006;   17/2006;  18/2006;  19/2006;  20/2006;  21/2006;  22/2006; 23/2006; 24/2006, di riforma delle sentenze con le quali il TAR della Lombardia,    sezione    IV,   aveva   annullato   la   deliberazione dell'Autorita' n. 20/04;
 la   comunicazione   dell'Acquirente   unico   SpA  (di  seguito: Acquirente  unico)  del 15 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006320, del 16 marzo  2006  e  del  21 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006765, del 22 marzo 2006;
 la comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito:  Gestore  del  sistema  elettrico)  dell'8 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006384 del 16 marzo 2006;
 la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006588, del 20 marzo 2006;
 la  comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore del sistema elettrico  del 20 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006754, del 22 marzo 2006;
 la  comunicazione  di  Terna Spa (di seguito: Terna) del 17 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006662, del 21 marzo 2006;
 la  comunicazione dell'Autorita' al Gestore del sistema elettrico del 16 febbraio 2006, prot. GB/M06/890/fl-cp;
 la  comunicazione dell'Autorita' all'Acquirente unico, a Terna ed a Enel Produzione in data 23 marzo 2006, prot. GB/M06/1522/fl;
 la  comunicazioni  dell'Autorita'  all'Acquirente  unico  in data 24 marzo 2006, prot. GB/M06/1543/cp.
 Considerato che:
 gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
 l'art.  33,  comma  33.3,  lettera a) del Testo integrato prevede che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di ciascun   trimestre   la   stima   dei   propri   costi   unitari  di approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
 ai  sensi  l'art. 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro  trenta  giorni  dalla  fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico  e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i  costi  effettivi  di  approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
 relativamente  al  mese  di gennaio  2006,  sulla base dei valori pubblicati  dall'Acquirente  unico,  si evidenziano scostamenti tra i costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo  Acquirente unico per l'acquisto  di  energia  elettrica,  incluso lo sbilanciamento di cui alla  deliberazione  n.  168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato  del  giorno  prima,  ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione  dell'elemento  PC  della  componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 53 milioni di euro;
 relativamente   al   mese   di gennaio  2006,  sulla  base  delle informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano  scostamenti  tra  i  costi  effettivamente sostenuti dal medesimo  Acquirente  unico in qualita' di utente del dispacciamento, inclusa  la  quota  dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03  ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del   giorno   prima,   ed   i  costi  stimati  dall'Autorita'  nella determinazione  dell'elemento  OD  della  componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 31 milioni di euro;
 il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente alinea   nel   corso   del   secondo   trimestre  del  corrente  anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;
 relativamente  all'anno 2005 (gennaio-dicembre), sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenzia uno scostamento   tra  i  costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo Acquirente   unico   e   i   costi   stimati   dall'Autorita'   nella determinazione  della  componente  CCA,  pari  a circa 332 milioni di euro,   superiore   a   quello   precedentemente   stimato   ai  fini dell'aggiornamento  della  componente UC1 di cui all'art. 1 del Testo integrato.
 il maggiore scostamento rispetto a quanto precedentemente stimato relativo   all'anno   2005   e'   tendenzialmente   compensato  dalle rinvenienze  di  gettito  derivanti  dalla  perequazione generale per l'anno 2004;
 la  quantificazione  definitiva  degli  oneri relativi al 2005 in capo  al  Conto  per  la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non e' ancora disponibile;
 sulla  base  delle  informazioni  rese  disponibili  da Terna, si evidenzia   che   nel   mese   di gennaio  2006  il  costo  medio  di dispacciamento  effettivamente  sostenuto  dall'Acquirente  unico  e' stato  sensibilmente  piu'  alto  delle  previsioni  e  si  evidenzia altresi'   un   incremento,  particolarmente  rilevante  per  i  mesi di febbraio  e  marzo,  della  stima del costo medio mensile a carico dell'Acquirente unico per il servizio di dispacciamento rispetto alle previsione formulate alla fine del 2005;
 sulla  base  delle informazioni fornite dalla Cassa e dal Gestore del sistema elettrico, il gettito garantito dall'aliquota attualmente vigente  della  componente  A3, e' in linea con gli oneri previsti di competenza  2006  a  carico  del  Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
 fermo  restando  quanto  sopra, nel corso dell'anno 2006 i flussi generati  dalla  componente A3 non saranno sufficienti a garantire la copertura   finanziaria  delle  esigenze  di  pagamento  connesse  ai conguagli di competenza dell'anno 2005;
 il   decreto  22 giugno  2005,  prevede  un  piano  di  pagamento contingentato delle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;
 ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005,  sulle  partite  economiche  relative al rimborso dei costi non recuperabili,   a   decorrere   dal   1° gennaio  2006,  e'  prevista l'applicazione di un tasso di interesse;
 l'aliquota  della  componente  A6  di cui al comma 59.1 del Testo integrato,  destinata  alla  copertura dei costi non recuperabili, e' attualmente fissata pari a zero;
 ai sensi del Testo integrato, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun  bimestre  le  imprese  distributrici  versano  alla Cassa il gettito  derivante  dall'applicazione delle componenti A nel medesimo bimestre; e che pertanto il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie A nel secondo trimestre dell'anno sara' versato dalle imprese distributrici alla Cassa a partire dal 30 giugno 2006;
 con  deliberazione n. 231/04 l'Autorita' ha aggiornato per l'anno 2005 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, fissandola  pari  a  0,0153  centesimi  di  euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
 con  deliberazione n. 299/05 l'Autorita' ha aggiornato per l'anno 2006 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, fissandola  pari  a  0,0156 centesimi di euro/kWh ed ha confermato la componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
 il  gettito  derivante  dall'applicazione  della  componente  MCT nell'anno  2005  e  il  gettito  atteso dalla medesima componente per l'anno 2006 risultano, nel loro complesso, superiori alla esigenza di gettito  derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 4, comma  1-bis,  della  legge n. 368/2003 all'energia consumata nei due anni in questione dai medesimi clienti finali;
 con   deliberazione   n.   286/05   l'Autorita'  ha  condizionato l'immediato  riconoscimento degli effetti dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge  n.  35/05,  in materia di regimi tariffari speciali al consumo, al rilascio di idonea garanzia di pagamento.
 Ritenuto opportuno:
 modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento  dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno  2006,  adeguando  conseguentemente il valore dell'elemento PC;
 date le previsioni formulate per il primo trimestre 2006 da Terna relativamente  agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il  livello  medio  annuo  dell'elemento  OD,  aumentando  il  valore previsto  per  i mesi di febbraio e marzo dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente aggiornamento per i mesi da aprile a dicembre del medesimo anno;
 limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;
 prevedere  che  il  disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione  della  componente A3 possa comunque essere transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema elettrico;
 riattivare la componente A6;
 ridurre l'aliquota della componente MCT;
 rinviare  ad  un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente UC1;
 prevedere  che  le  disposizioni  di  cui al comma 72.2 del Testo integrato, in materia di deroghe alla disciplina delle componenti A e UC   per  i  regimi  speciali  al  consumo,  siano  subordinate  alla contestuale    applicazione    del    regime    tariffario   speciale corrispondente;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate   all'art.   1   del   Testo  integrato,  allegato  A  alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
 1.  I  valori  dell'elemento  PC,  dell'elemento OD, per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
 2. Per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006, sono confermati i  valori  degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
 3. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile - giugno)  2006  sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.
 4.  I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre  (aprile  -  giugno)  2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
 5.  I  valori  delle  componenti  tariffarie  A,  UC ed MCT, per il secondo  trimestre  (aprile- giugno) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni in materia di applicazione
 delle componenti A e UC in misura ridotta
 1.  La  deroga alla disciplina delle componenti A e UC prevista dal comma  72.2  del  Testo  integrato,  e'  subordinata alla contestuale applicazione del regime tariffario speciale corrispondente.
 2.  La  Cassa accerta l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 1 e segnala all'Autorita' eventuali applicazioni difformi delle componenti A e UC.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dal 1° aprile 2006.
 Milano, 27 marzo 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato 
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