Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006 |
Disposizioni in materia di calcolo del margine di solvibilita'. Modifiche al provvedimento 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2415). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto; Visto il provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione; Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita' sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006; Ritenuto che l'assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di conglomerato finanziario, costituisce un efficace strumento per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, e che si ritiene opportuno evitare duplicazioni dei calcoli; Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE; Considerata l'utilita' di applicare per l'eliminazione del citato computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilita' corretta, l'art. 11 comma 2, l'art. 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto; Considerata la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' che le imprese di assicurazione dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio; Dispone: Art. 1. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento. |
| Art. 2. Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' 1. Le imprese di assicurazione controllanti o partecipanti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e che: non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione in quanto non sono controllanti ne' partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione; oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui all'art. 1 con l'allegato 3, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita. |
| Art. 3. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005. |
| Art. 4. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2006 Il presidente: Giannini |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 94 a pag. 117 <---- |
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