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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006 |  | Disposizioni  in  materia  di  calcolo  del  margine di solvibilita'. Modifiche  al  provvedimento 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2415). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Vista  la  legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto   il   decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,  di attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
 Visto   il   decreto  legislativo  17 aprile  2001,  n.  239,  di attuazione   della   direttiva   98/78/CE   relativa  alla  vigilanza supplementare  sulle  imprese  di  assicurazione  appartenenti  ad un gruppo assicurativo;
 Visto   il   decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  142,  di attuazione   della   direttiva  2002/87/CE  relativo  alla  vigilanza supplementare  sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle   imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario,  nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
 Visto   il   decreto   legislativo   7 settembre  2005,  n.  209, concernente  il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
 Visto  il  provvedimento  ISVAP  6 dicembre  2004 n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione;
 Premesso  che  i  criteri  generali delle modifiche apportate dal presente  provvedimento  alla  disciplina del margine di solvibilita' sono  stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
 Ritenuto  che  l'assoggettamento  di  un'impresa di assicurazione alla  vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di conglomerato  finanziario,  costituisce  un  efficace  strumento  per l'eliminazione  del  computo  multiplo del capitale, e che si ritiene opportuno evitare duplicazioni dei calcoli;
 Considerata  la  necessita'  di  emanare  istruzioni  al  fine di attuare  le  disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli  altri  strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di  cui  all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese  di  investimento  ed  enti  finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;
 Considerata l'utilita' di applicare per l'eliminazione del citato computo    multiplo   le   disposizioni   relative   alla   vigilanza supplementare  a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni  generali  di  cui  al  titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilita' corretta, l'art. 11 comma 2, l'art. 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto;
 Considerata  la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi del  margine di solvibilita' che le imprese di assicurazione dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio;
 Dispone:
 Art. 1.
 Modifiche al provvedimento ISVAP
 6 dicembre 2004, n. 2322
 1.  I  prospetti  dimostrativi del margine di solvibilita' di cui agli  allegati  nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 2. Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi
 del margine di solvibilita'
 1.  Le  imprese  di  assicurazione controllanti o partecipanti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della  direttiva  2000/12/CE  o  in  imprese  di investimento ed enti finanziari   ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  2  della  direttiva 93/22/CEE  e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e che:
 non  sono  soggette  a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione  in  quanto  non  sono controllanti ne' partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione; oppure
 non  sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui all'art.   1   con   l'allegato  3,  qualora  redigano  il  prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano il  prospetto  dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Pubblicazione
 1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 94 a pag. 117   <----
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