Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Degli organi amministrativi
e della disciplina tecnica della navigazione
1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».
2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.».
3. L'articolo 688 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorita' marittima.».
4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,».
5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».
6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».
7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire».
8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre
2004, n. 265 («Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi
urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al
Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed
integrative del codice della navigazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264), e' il
seguente:
«Art. 2 (Delega all'adozione di disposizioni
successive). - 1. Al fine di migliorare il livello di
tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del
trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
e delle gestioni aeroportuali, il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione.».
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
(Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 2005, n. 131.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n.
265 del 2004, e' il seguente:
«3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi stessi.».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 687, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). -
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel
rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
come unica autorita' di regolazione tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo, nel settore
dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai
regolamenti comunitari.».
- Il testo vigente dell'art. 690 del codice della
navigazione, modificato del presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli
annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in
via amministrativa per le singole materie sulla base dei
principi generali stabiliti, in attuazione di norme
legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di
regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalita' di cui al primo comma si
provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle
eventuali modifiche degli annessi e al recepimento
dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi,
nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione
tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi
antincendio in ambito aeroportuale.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
o sostituire con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in
attuazione dei principi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni di legge incompatibili con quelle degli
annessi oggetto del recepimento.».
- L'art. 1273 del codice della navigazione , abrogato
dal presente decreto, recava: «Art. 1273 (Ispettorati di
traffico aereo e delegati di campo di fortuna)».



 
Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea
1. L'articolo 691 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».
2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.».
 
Art. 3.
Della proprieta' e dell'uso degli aeroporti
1. L'articolo 692 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».
2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».
3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».
4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«I beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.».
5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».
6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».
7. L'articolo 697 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)».
9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».
10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».
11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
12. L'articolo 701 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni.
I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalita' aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione e' soppresso.
14. L'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.
L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 693 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio
aeronautico). I beni del demanio aeronautico di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono
assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo
affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma
provvedono le amministrazioni statali competenti con
apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico, non piu'
funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione
civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio
aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito
all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui
al primo comma. Il Ministero della difesa puo' disporre,
compatibilmente con le esigenze istituzionali, la
concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture
di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti
ad attivita' aeronautiche.».
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al
proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del
demanio aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di
loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».
- Il testo vigente dell'art. 694 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 694 (Aeroporti privati). - Fermo restando le
attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle
convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da
parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di
aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
dall'ENAC.».
- Il testo dell'art. 696 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La
dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie
alla realizzazione ed all'ampliamento di aeroporti e di
altri impianti aeronautici da destinare al servizio della
navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione.».
- Il testo del primo comma dell'art. 698 del codice
della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
nazionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione,
gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse
nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle
competenze esclusive dello Stato, tendendo conto delle
dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche'
di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il
medesimo procedimento si provvede alle modifiche del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».
- Il testo vigente dell'art. 699, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico
civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e
partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel
rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in
particolare, delle disposizioni previste, per ciascun
aeroporto, dal regolamento di scalo.».
- Il testo vigente dell'art. 700 del codice della
navigazione, modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 700 (Uso degli aeroporti privati non aperti al
traffico civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso
degli aeroporti privati non aperti al traffico civile e'
richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.».
- L'art. 702, del codice della navigazione, modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture
aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale
applicabile alla realizzazione di opere pubbliche,
l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al
fine di eliminare le barriere architettoniche per gli
utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC,
anche per la verifica della conformita' alle norme di
sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione,
programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».



 
Art. 4.
Delle gestioni aeroportuali
e dei servizi di assistenza a terra
1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.».
3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualita' del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».
5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.».
6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
7. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:
«b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;».
8. Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse.
9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite le seguenti:
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».



Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 704 del codice della
navigazione, modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione
aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale
aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di
rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente
agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il
Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di
durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta
dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite
procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel
rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC,
sentita, laddove competente, la regione o provincia
autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di
concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche
imprese straniere non comunitarie, a condizione che
istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in
cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane
a condizioni di reciprocita'.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla
sottoscrizione di una convenzione fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC
ed il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei
mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario
successivo all'affidamento in concessione, un contratto di
programma che recepisce la vigente disciplina di
regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata
dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
La convenzione deve contenere il termine, almeno
quadriennale, per la verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni
che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la
rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del
servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni
contenute nei piani di investimento di cui all'atto di
concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di
definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di
intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o
revoca della concessione, nonche' le disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo
del settore.».
- Il testo vigente dell'art. 705 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il
gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto
il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e
di gestire, secondo criteri di trasparenza e non
discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di
coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori
privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a
espletare le attivita' di cui al presente comma, nel
rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata
dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque
le competenze attribuite agli organi statali in materia di
ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione
degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione
civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi
assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di
garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle
risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di
livello qualitativo adeguato, anche mediante la
pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia
di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei
necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'art.
706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei
soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore
di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con
la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli
aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri
mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non
interferire con l'attivita' di movimentazione degli
aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del
regolamento di scalo da parte degli operatori privati
fornitori di servizi aeroportuali;.
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure
sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni
d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento
di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e
salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di
carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e
dal manuale di aeroporto;»;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla
societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito
a riduzioni del livello del servizio ed a interventi
sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla
presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per
la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti
livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri,
bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti,
nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della
direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1999, n. 18, modificto dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Salva restando
l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela,
l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni
competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in
materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle
attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di
assistenza a terra di cui agli allegati A e B,
l'applicazione delle misure di protezione sociale previste
dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del
personale in attivita' analoghe che richiedono il possesso
di particolari requisiti professionali e di sicurezza da
parte del personale addetto.».



 
Art. 5.
Vincoli della proprieta' privata
1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».
3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,».
4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».
5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole: «le comunita» sono sostituite dalle seguenti: «alle comunita».



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 707 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 707 (Determinzione delle zone soggette a
limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della
navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a
vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le
limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla
programmazione ed al governo del territorio, adeguano i
propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni
dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta'
privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati,
l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate
mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci
giorni, mediante aviso inserito nel Bollettino ufficiale
della regione interessata. Il comune interessato provvede
inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti
interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi
piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti
adottano, anche sulla base delle eventuali direttive
regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla
costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione
dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al
presente articolo sono esercitate dal Ministero della
difesa e disciplinate con decreto del Ministro della
difesa.».
- Il testo vigente dell'art. 709, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono
ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le
piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le
opere che, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,
interferiscono con le superfici di rispetto, come definite
dall'ENAC con proprio regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 712 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su
segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con
oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo
alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art.
707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui
rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono
maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone
di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di
collocamento di segnali.».
- Il testo vigente dell'art. 715, comma primo, del
codice della navigazione, modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 715 (Valutazione di rischio delle attivita'
aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante
dalle attivita' aeronautiche alle comunita' presenti sul
territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli
aeroporti per i quali effettuare la valutazi impatto di
rischio.».



 
Art. 6.
Della polizia degli aeroporti
1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».



Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 718 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le
funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate
dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni
periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e
alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui
all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
I soggetti privati che esercitano un'attivita'
nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza
dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di
competenza, nonche' al coordinamento e controllo del
gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle
forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli
aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione
dell'ENAC.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla
societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero
della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita'
ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree
aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle
documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla
navigazione aerea.».



 
Art. 7.
Del personale aeronautico
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente dell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «personale aeronautico».
2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione e' aggiunta la seguente lettera:
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.». Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le attivita' per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneita' psicofisica.».
4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico). - Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.».
5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono soppresse.
6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.».
7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».



Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 733 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non
di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico
aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di
trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
e) il personale addetto aicontrolli di sicurezza.».
- Il testo dell'art. 734 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli
professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio,
il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestatie delle altre forme di
certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
emanati in conformita' all'art. 690 e rispondenti alla
normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche
internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i
Ministeri della difesa e della salute, la certificazione
medica del personale di volo e non di volo, coordinando le
attivita' per il conseguimento e il mantenimento
dell'idoneita' psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale
addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
per la navigazione aerea.».
- Il testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della
navigazione sono abrogati.».
- Il testo vigente dell'art. 899 del codice della
navigazione, modificato dal presente decereto, e' il
seguente:
«Art. 899 (Gerarchia di bordo). - 1. La gerarchia dei
componenti dell'equipaggio e' determinata dall'ordine delle
categorie indicate nell'art. 732, e, nell'ambito di
ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.».
- Il testo vigente dell'art. 900 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 900 (Idoneita' fisica). - 1. L'assunzione degli
iscritti negli albi o nel registro del personale di volo,
destinati a far parte dell'equipaggio deve essere
effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite
mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in
rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
2. Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi
del secondo comma dell'art. 734.».
- Il testo vigente dell'art. 901 del codice della
navigazione, modificato dal seguente decreto, e' il
seguente:
Art. 901 (Capacita' dei minori degli anni diciotto). -
1. Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale
addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il
consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare
il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo,
stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
azioni che ne derivano.
2. La revoca del consenso all'iscrizione nel registro
da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela fa
cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi
contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di
esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti
precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare
il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in
corso.».



 
Art. 8.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresi' considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».
2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.».
4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
5. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».
6. Il quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
7. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
8. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC».



Note all'art. 8:
- La legge 25 marzo1985, n. 106 (Disciplina del volo da
diporto o sportivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1° aprile 1985, n. 78.
- Il testo vigente dell'art. 744 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli;
di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono coniderati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobill di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale.».
- Il testo dell'art. 746 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).
- Salvo quanto disposto dall'art. 744, quarto comma, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con
proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato
quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed
essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio
di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalita'
dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di
Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni
relative alla categoria cui essa si riferisce e altre
disposizioni indicate nel provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione
della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo
esercitata nell'interesse delle autorita' e delle
istituzioni pubbliche.».
- Il testo vigente dell'art. 748, del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili agli aeromobili militari,
di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - Salva diversa disposizione, non si applicano le
norme del presente codice agli aeromobili militari, di
dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili
previsti nel quarto comma dell'art. 7444.
L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
Stato, ai sensi dell'art. 744, quarto comma, e 746,
comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
nonche' il diritto di proprieta' nell'utilizzazione delle
strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo
un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto rigurda
gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744,
d'intesa conl'ENAC.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica
disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero
della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano
aeromobili di Stato di loro proprieta'.».



 
Art. 9.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».
4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole da: «pubblicita» a: «nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicita', secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».
7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). - L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».
8. Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
9. Nel secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.
10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla
navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli
aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro
aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal
presente codice.
Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili
non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui
all'art. 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai
sensi dell'art. 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di
volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono
disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
- Il testo vigente dell'art. 754, del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su
richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore
medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non
immatricolati, di sua proprieta' o nella sua
disponibilita', che siano gia' iscritti nel registro delle
costruzioni, allo scopo di effettuare l'attivita' di volo
per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad
acquirenti.
Sono, altresi', assegnate marche temporanee agli
aeromobili non ancora immatricolati, di proprieta' di
soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 756,
che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze
di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'art.
744, quarto comma, anche se gia' immatricolati.
Il periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee,
fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC
all'atto dell'assegnazione.».
- Il testo vigente dell'art 755 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il
certificato di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed
enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile,
il tipo e le caratteristiche principali, le generalita' del
proprietario, nonche' le altre indicazioni richieste dai
regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che
comportano modificazioni dei dati indicati nel primo
comma.».
- Il testo vigente dell'art. 759 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 759 (Demolizione e smantellamento
dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere
alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione
all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo
comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalita'
stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione
nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale
si invitano gli interessati a far valere entro sessanta
giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono
promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di
creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei
crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o
se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo
che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata
in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato
consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia
e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il
proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione
bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati
nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche'
degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal
secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al
presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti
maggiorata degli interessi legali e delle spese legali
risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite
massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai
competenti organi dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC puo'
autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la
demolizione anche prima della scadenza del termine di cui
al secondo comma, subordinatamente all'assenza o
all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e
dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri,
nonche' al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore
dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio
regolamento le condizioni e le modalita' in base alle quali
puo' essere presentata la fideiussione di cui al terzo e
quarto comma.
L'autorizzazione non e' rilasciata se la demolizione
puo' pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e
indagini per la sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le
operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere
autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalita'
in conformita' ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi
dell'art. 760.».
- Il testo vigente dell'art. 760 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro).
- L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione
quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti
nell'art. 756;
d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi
previsti dall'art. 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di
iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro
dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta
dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva
disponibilita' dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 756,
secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare
i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma,
l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede
alla pubblicazione, secondo le modalita' stabilite con
proprio regolamento e mediante annotazione nel registro
aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano
gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse
presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori,
con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati,
degli interessi e delle spese sostenute, o se
sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo
l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di
cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le
disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il
proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che,
mantenendone la proprieta', intende cancellarlo dal
registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un
registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare
dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente
all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione
dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal
registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione
dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di
immatricolazione e di navigabilita'. Dell'avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione al
Fondo di previdenza per il ersonale di volo dipendente
dalle aziende di navigazione aerea, nonche' pubblicita',
secondo le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e
mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di
estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data
di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile puo'
essere anche disposta d'ufficio.».
- Il testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione
sono abrogati.».
- Il testo dell'art. 869 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 869 (Esibizione del certificato di
immatricolazione). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un
aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione
[c.n. 756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti
di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio,
al quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo,
per la prescritta annotazione.
Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC
esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione
all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si
trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita
l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
- Il testo dell'art. 870 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 870 (Esecuzione della pubblicita). - Per
l'esecuzione della pubblicita' si applica l'art. 256.
Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove
l'aeromobile e' immatricolato.
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati
sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che
ne sono provvisti.».
- Il testo dell'art. 871 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 871 (Ordine di precedenza e prevalenza delle
trascrizioni). - Nel concorso di piu' atti resi pubblici a
norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli
effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla
data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro
e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione
prevalgono le risultanze del registro.».



 
Art. 10.
Dei documenti dell'aeromobile
1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole: «dell'elica,» sono inserite le seguenti: «nonche' del quaderno tecnico di bordo,».



Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 773 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili
devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del
motore e dell'elica, nonche' del quaderno tecnico di bordo,
su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».



 
Art. 11.
Dell'ordinamento dei servizi aerei
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. L'articolo 780 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».
4. L'articolo 782 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). - L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».
5. L'articolo 783 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 783 (Tutela del consumatore). - Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le altre della normativa di settore, la qualita' dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.
L'ENAC verifica il rispetto della qualita' promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.».
6. L'articolo 784 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita' per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu' vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.».
8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio».
9. L'articolo 786 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.
I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole: «puo' imporre» sono sostituite dalla seguente: «impone».
11. La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Del lavoro aereo».



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 778 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La
licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo
effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria
di maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro
dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri
dell'Unione europea e la cui attivita' principale consista
nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti
l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di
aeromobili.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
fornire adeguata prova del possesso dei requisiti
amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, e successive modificazioni, nonche' di cui al
regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
dimostrare di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base
a un titolo di proprieta' o in base a un contratto di
utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato
dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento
(CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal
proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il
richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che
consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale
risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalita' e la
validita' della licenza sono subordinate al possesso di un
valido certificato di operatore aereo che specifichi le
attivita' contemplate dalla licenza stessa.».
- Il testo dell'art. 779 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). -
La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo
soddisfa i requisiti di cui all'art. 778, alla legge, ai
regolamenti.
La vigilanza sull'attivita' del vettore aereo e la
verifica circa il possesso continuativo dei requisiti
necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta
all'ENAC.
L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente,
ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti
necessari per il rilascio della licenza.
La licenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento
dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di
assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il
rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza
non sia piu' in grado di fare fronte ai propri impegni
effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza
non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il
preventivo assenso dell'ENAC.».
- Il testo vigente dell'art. 785 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto
aereo, di cui all'art. 784, sono svolti, per parte
italiana, da uno o piu' vettori aerei designati; stabiliti
nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di
esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro
dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari; tecnici
e assicurativi sufficienti a garantire il regolare
svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a
salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.
I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono
regolati da una convenzione, ove sono stabilite le
condizioni di esercizio del servizio, nonche' gli obblighi
dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla
base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e
mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, ne' in tutto
ne' in parte, il servizio assunto senza la preventiva
autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio
del sercizio ceduto.
Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore
designato decade dal servizio:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno
indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia
derivato da causa a lui non imputabile;
b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC puo'
sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore
designato ovvero revocare la designazione.
La vigilanza sull'attivita' dei vettori designati e'
esercitata dall'ENAC.».
- Il testo vigente dell'art. 787 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non
disciplinati da accordi internazionali). - I servizi
extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione
di reciprocita', ai vettori aerei titolari di licenza
comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge
il traffico.
L'ENAC impone ai vettori non muniti di licenza
comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni
tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che
riguardano la prevenzione degli attentati contro la
sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui
al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore
medesimo allo spazio aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalita' di
espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.».



 
Art. 12.
Della polizia della navigazione
1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e' abrogato.
2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: «pagamento» a: «Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».
3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
«Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 800 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 300 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli
aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto
dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato
a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.».
- Il testo vigente dell'art. 802 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli
previsti dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando
risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di
polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
risulta accertato dalle autorita' competenti che
l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli
obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in
materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della
societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav
S.p.a.».
- Il testo dell'art. 805 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti
dall'estero). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Gli
aeromobili provenienti dall'estero possono approdare
soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme
doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali e salvo speciale autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che
entra nel territorio doganale dell'Unione europea.».
- Il testo vigente dell'art. 807 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). -
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti
coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono
subordinati all'assegnazione della corrispondente banda
oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti
coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie
e dei relativi provvedimenti attuativi.
Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria
attuativa delle norme comunitarie direttamente
applicabili.».



 
Art. 13.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
«Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».
2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole: «degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia».



Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
«1. L'art. 834 del codice della navigazione e'
abrogato.».
- Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorita'
competenti). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli
atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle
dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita'
competenti a norma delle dipsosizioni sull'ordinamento
dello stato civile; al procuratore della Repubblica,
trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».



 
Art. 14.
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola: «privato» e' soppressa.
2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 940-ter (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.».
3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' verso i terzi».
4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«La responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e' regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.».
5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».
6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».
7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
«Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.».
10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge».
11. Dopo l'articolo 949-bis del codice della navigazione e' aggiunto l'articolo seguente:
«Art. 949-ter (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».
12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.».
13. L'articolo 951 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 951 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non e' disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.».
14. L'articolo 952 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 952 (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.».
15. L'articolo 953 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 953 (Riconsegna delle cose). - Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».
16. L'articolo 954 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 954 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».
17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.



Note all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art 939-ter del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale
dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o
comunque di conferimento del diritto di utilizzare
l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici
giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere
considerato il soggetto che ha conferito il diritto di
utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione
dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore
risponde in solido con chi ha conferito il diritto di
utilizzazione.».
- Il testo dell'art. 940-quater del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 940-quater (Responsabilita' verso i terzi). - La
responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte
in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile e'
regolata in conformita' delle norme internazionali vigenti
nella Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso
i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo,
disponendone la solidarieta'.».
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il
noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e
il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale
dell'aeromobile.».
- Il testo vigente dell'art. 941 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di
persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del
vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato
dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella
Repubblica.
Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'art.
953.».
- Il testo vigente dell'art. 942 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore
aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i
passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero
danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il
risarcimento del danno subito.
L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che
agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti
dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato,
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
- Il testo vigente dell'art. 943 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il
trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da
quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere
adeguatamente informato della circostanza prima
dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione,
l'informazione deve essere data al momento della conferma
della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero puo'
chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del
biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di
informazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.
2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato
dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati
l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
- Il testo vigente dell'art. 945 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza
del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile,
il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo
di passaggio gia' pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli
addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme,
ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del
contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia
dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno
che il vettore provi di aver sopportato a causa della
ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo
dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Quando il passeggero non ritira il bagaglio a
destinazione, si applicano i commi primo e secondo
dell'art. 455, in quanto compatibili.».
- Il testo vigente dell'art. 947 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di
negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza,
di interruzione del viaggio, anche per cause di forza
maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla
normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della
normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con
apposito regolamento, le modalita' di presentazione dei
reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni
amministrative previste dalla legge.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n.
235.
- Gli articoli da 955 a 964 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 955 (Rinvio).
Art. 956 (Documento del trasporto).
Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto).
Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto).
Art. 959 (Data di caricazione).
Art. 960 (Efficacia probatoria della lettera di
trasporto).
Art. 961 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 962 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto).
Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera
di trasporto)».



 
Art. 15.
Della responsabilita' per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo II
DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI
SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
Art. 965 (Responsabilita' dell'esercente per danni a terzi sulla superficie). - La responsabilita' dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e' regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
Art. 966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). - Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale.
Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). - In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.
Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). - I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.
Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). - Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo). - Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). - Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilita' per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.».
2. Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione sono abrogati.
3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.



Note all'art. 15:
- Gli articoli da 973 a 980 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 973 (Prescrizione).
Art. 974 (Danni da urto, per spostamento di aria od
altra causa analoga)
Art. 975 (Limite del risarcimento).
Art. 976 (Concorso dei creditori).
Art. 977 (Esclusione della limitazione).
Art. 978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad
urto).
Art. 979 (Decadenza e prescrizione del diritto di
regresso).
Art. 980 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli
esercenti)».
- Il testo vigente dell'art. 1048 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1048 (Formazione dello stato attivo). - Nel
termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti,
formano lo stato attivo.
L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato
all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.».



 
Art. 16.
Indennita' e compenso per assistenza
o salvataggio di persone
1. L'articolo 493 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone). - Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un compenso quando l'ammontare relativo e' coperto da assicurazione ovvero quando e' stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.
Il compenso e' dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone salvate.».
2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole: «o dalla responsabilita' del vettore» sono soppresse.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 985 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 985 (Indennita' e compenso per assistenza o
salvataggio di persone). - L'assistenza e il salvataggio di
persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al
rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile
soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare
relativo sia coperto da assicurazione.
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati
effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi
o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il
salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un
risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso,
rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto
dall'assicurazione, fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti
di una parte equitativamente stabilita del compenso
relativo alle altre operazioni. Il compenso e' determinato
in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del
tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le
persone assistite o salvate.».



 
Art. 17.
Delle assicurazioni per danni a terzi
sulla superficie e per danni da urto
1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».
4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012».
5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1011 (Danni coperti). - L'assicurazione risponde
dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in
seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati
dagli articoli 965 e 971.».
- Il testo vigente dell'art. 1012 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1012 (Danni esclusi). - L'assicuratore non
risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti
territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo
che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza
maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore
di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da
dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti,
purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle
loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.».
- Il testo vigente dell'art. 1017 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1017 (Rischio). - L'assicuratore risponde delle
somme dovute dall'esercente per danni arrecati
dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi
stata collisione materiale, il danno e' cagionato da
spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero'
esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle
cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012.
Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese
incontrate dal-l'esercente per resistere, con il consenso
dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.».
- Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«1020 (Prescrizione). - Alla prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le
disposizioni dell'art. 547.
Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo
sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui
si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato
contro l'esercente.».



 
Art. 18.
Dei privilegi e dell'ipoteca
1. Nel primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione, le parole: «nell'articolo 974» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 966 e 967».
2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel secondo comma dell'articolo 866» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 866».
3. Nell'articolo 1035 del codice della navigazione, le parole: «o d'iscrizione» sono soppresse.



Note all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 1023 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1023 (Privilegi sull'aeromobile e sul nolo). -
Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio
durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze e
sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati
nell'art. 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo
l'inizio del viaggio:
1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi
sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti
di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima
specie; le spese di custodia e di conservazione
dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del
personale di volo;
3) i crediti per le somme anticipate
dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare
per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti
dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori
dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale
per il personale di volo;
4) le indennita' e i compensi di assistenza e di
salvataggio;
5) le indennita' per danni a terzi sulla superficie,
quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in
vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennita' per
l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le
indennita' per morte per lesioni personali ai passeggeri ed
agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o
del bagaglio;
6) i crediti derivanti dai contratti stipulati o da
operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali [c.n.
892], dal comandante, anche quando sia esercente
dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione
dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.».
- Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1031 (Ufficio competente). - La pubblicita' deve
essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile.
Tuttavia la pubblicita' puo' richiedersi anche alle
autorita' indicate nell'art. 866.».
- Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1035 (Grado dell'ipoteca). - L'ipoteca prende
grado dal momento della trascrizione nel registro
d'immatricolazione dell'aeromobile.».



 
Art. 19.
Delle infrazioni penali e amministrative
1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, le parole: «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
3. Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734».
4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione e' sostituito dal segue:
«Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
5. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57».
6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati.
7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
8. Nel primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, la parola: «835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse.
11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
13. Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».



Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 1082 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1082 (Pene accessorie). - 1. Le pene accessorie
per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre
quelle stabilite dal Codice penale:
1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi
o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone
fornite rispettivamente dei titoli previsti negli
articoli 123 e 734;
2) l'interdizione dalla professione marittima o
aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli
appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla
gente dell'aria.
2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste
dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice
penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1
del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e
sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o alla professione della navigazione interna,
se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone
indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli
appartenenti al personale della navigazione interna.».
- Il testo vigente dell'art. 1083 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). -
1. L'interdizione perpetua dai titoli professionali
marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita'
di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia
richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734.
L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque
anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
2. L'interdizione perpetua dalla professione marittima
o aeronautica priva il condannato della capacita' di
esercitare la professione marittima o aeronautica.
L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque
anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
3. La sospensione dai titoli professionali marittimi,
della navigazione interna o aeronautici priva il condannato
del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio,
per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni.
4. La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna
priva il condannato del diritto di esercitare la
professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a due anni.».
- Il testo vigente dell'art. 1083-ter del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni
amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli
professionali marittimi, della navigazione interna e
aeronautici di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 1,
priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi
funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei
titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 per un tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna
di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il
soggetto del diritto di esercitare la professione per un
tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un
anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di
una professione.».
- Il testo vigente dell'art. 1163 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e
nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia
ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno
stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o
esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo
comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'art. 59, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
- Il testo vigente dell'art. 1165 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1165 (Deposito abusivo di merci e mancata
rimozione di cose depositate). - E' punito con l'ammenda
fino a lire un milione:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei
luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso
dell'autorita' competente e il pagamento del relativo
canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle
cose depositate.».
- Gli articoli 1176 e 1177 del codice della
navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione).
Art. 1177 (Aggravanti).».
- Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1197 (Rifiuto di cooperare al ricupero). - Il
componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della
nave o del galleggiante essendone richiesto dal comandante
o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria
opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il
fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda
fino a lire quattrocentomila.».
- Il testo vigente de1l'art. 1201 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1201 (Inosservanze relative alla partenza e
all'approdo di aeromobile). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che:
1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art.
803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di
approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto].
2) parte o approda in localita' diversa da quelle
previste nell'art. 799;
3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
una localita' diversa da un aeroporto doganale o
sanitario.».
- Il testo vigente dell'art. 1205 del codice della
navigazione, modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 1205 (Innovazione di norme sugli atti di stato
civile e sulla custodia di beni di persone morte). - Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835
e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.».
- Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1214 (Sanzioni amministrative). - La violazione
degli articoli 1193, 1198 1199, 1207 e 1209 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dai titoli o dalla professione.».
- Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1216 (Navigazione senza abilitazione). -
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non
abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati
rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei
requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a
un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un
aeromobile non abilitato alla navigazione, ovvero con
certificato di navigabilita' che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della
nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura
non eccedente un terzo.».
- Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1219 (Individuazione abusiva di modificazioni
nella struttura della nave o dell'aeromobile). - Chiunque,
senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni
alla struttura della scafo, all'apparato motore o a
qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda
da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto
denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile
modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche
risultanti dal certificato di navigabilita'.».
- Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione,
e' il seguente:
«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di
segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva
gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con
la sanzione amministrativa fino a duecento euro.».



 
Art. 20.
Disposizioni processuali
1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».
2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.
3. L'articolo 1259 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). - Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione,
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
territoriale per i reati, previsti dal presente codice,
commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo territoriale appartenente al giudice del luogo in
cui, dopo che e' stato commesso il reato, avviene nella
Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile,
su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso
reato.
Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
la presentazione del rapporto, della denuncia o della
querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni
di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo'
essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
della nave su cui era imbarcato l'imputato al momento del
commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal
luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al
giudice competente per territorio a norma dei comma
precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita'
consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice
competente.



 
Art. 21.
Norme finali
1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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