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| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 9 maggio  2005,  n.  96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che  delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
 Visto  il  decreto  legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione  della  parte  aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;
 Visto  l'articolo  2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che  consente,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  di  emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;
 Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche comunitarie, con il Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro  della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Degli organi amministrativi
 e della disciplina tecnica della navigazione
 1.  Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le   parole:  «certificazione  e  vigilanza»  sono  sostituite  dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».
 2.  Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Le  attribuzioni  e  l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici  sono  disciplinate  dalle  rispettive  norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.».
 3.  L'articolo  688  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.   688   (Competenze  negli  aeroporti  all'interno  di  porti marittimi).  - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili   e'  esercitata,  d'intesa,  dall'ENAC  e  dall'autorita' marittima.».
 4.  Nel  primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo  le  parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,».
 5.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  690  del  codice  della navigazione,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle  disposizioni  tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».
 6.  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo  690  del  codice della navigazione e' inserito il seguente:
 «Ferme   restando   le   competenze   di  regolamentazione  tecnica attribuite  al  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, come definite dalla  legge  23 dicembre  1980,  n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC  determina  le  condizioni  di  applicabilita',  attuazione  e regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».
 7.  Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo   la   parola:   «modificare»  sono  inserite  le  seguenti:  «o sostituire».
 8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre
 2004, n. 265 («Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante interventi
 urgenti   nel  settore  dell'aviazione  civile.  Delega  al
 Governo  per  l'emanazione  di  disposizioni  correttive ed
 integrative  del codice della navigazione, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale  10 novembre  2004,  n.  264),  e'  il
 seguente:
 «Art.    2   (Delega   all'adozione   di   disposizioni
 successive).  -  1.  Al  fine  di  migliorare il livello di
 tutela  dei  diritti  del  passeggero  e  di  sicurezza del
 trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
 normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
 e  delle  gestioni  aeroportuali, il Governo e' delegato ad
 adottare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
 pubblica  e  nel  rispetto delle prerogative costituzionali
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  previa deliberazione del Consiglio
 dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
 e  dei  trasporti,  uno  o  piu' decreti legislativi per la
 revisione   della   parte   aeronautica  del  codice  della
 navigazione.».
 - Il   decreto   legislativo   9 maggio   2005,  n.  96
 (Revisione   della   parte  aeronautica  del  Codice  della
 navigazione,  a  norma  dell'art.  2 della legge 9 novembre
 2004,  n.  265),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 8 giugno 2005, n. 131.
 - Il  testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n.
 265 del 2004, e' il seguente:
 «3.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dei
 decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
 principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
 procedure  stabilite  dal presente articolo, possono essere
 emanate  disposizioni  correttive e integrative dei decreti
 legislativi stessi.».
 Note all'art. 1:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  687,  comma primo, del
 codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
 e' il seguente:
 «Art.  687  (Amministrazione  dell'aviazione civile). -
 L'Ente   nazionale   per  l'aviazione  civile  (ENAC),  nel
 rispetto   dei  poteri  di  indirizzo  del  Ministro  delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  fatte salve le
 competenze  specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
 come    unica    autorita'    di    regolazione    tecnica,
 certificazione,   vigilanza   e   controllo,   nel  settore
 dell'aviazione   civile,   mediante  le  proprie  strutture
 centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
 di   sistemi   di   qualita'   aeronautica  rispondenti  ai
 regolamenti comunitari.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  690  del  codice della
 navigazione,   modificato   del  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  690  (Annessi  ICAO).  -  Al  recepimento  degli
 annessi  alla  Convenzione  relativa  all'aviazione  civile
 internazionale,  stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944,
 resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
 ratificato  con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in
 via  amministrativa  per  le singole materie sulla base dei
 principi   generali   stabiliti,  in  attuazione  di  norme
 legislative,  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
 4 luglio  1985,  n.  461,  anche  mediante  l'emanazione di
 regolamenti tecnici dell'ENAC.
 Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo comma si
 provvede  all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle
 eventuali   modifiche   degli   annessi  e  al  recepimento
 dell'ulteriore  normativa tecnica applicativa degli stessi,
 nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
 manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
 annessi.  Ferme  restando le competenze di regolamentazione
 tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
 come  definite  dalla  legge  23 dicembre  1980,  n. 930, e
 successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
 applicabilita',   attuazione   e  regolarita'  dei  servizi
 antincendio in ambito aeroportuale.
 Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
 o sostituire con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
 comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  in
 attuazione   dei   principi   stabiliti   dal  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1985,  n.  461, le
 disposizioni   di  legge  incompatibili  con  quelle  degli
 annessi oggetto del recepimento.».
 - L'art.  1273  del codice della navigazione , abrogato
 dal  presente  decreto,  recava: «Art. 1273 (Ispettorati di
 traffico aereo e delegati di campo di fortuna)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Dei servizi della navigazione aerea
 1.  L'articolo  691  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  691  (Servizi  della  navigazione  aerea). - I servizi della navigazione   aerea,  conformemente  alla  normativa  comunitaria  in vigore, si distinguono in:
 a) servizi  del  traffico  aereo,  che  includono:  i  servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area,  dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
 b) servizi di meteorologia aeronautica;
 c) servizi di informazioni aeronautiche;
 d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.».
 2.  L'articolo  691-bis  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  691-bis  (Fornitura  dei servizi della navigazione aerea). - Fatta   salva   l'attuazione   delle   previsioni   della   normativa comunitaria,  i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle  carte  ostacoli,  sono  espletati  da  Enav  S.p.a.,  societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
 I  servizi  del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
 Enav  S.p.a.,  sotto  la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore  aeroportuale,  disciplina  e controlla, per gli aeroporti di competenza,  la  movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del  personale  sull'area  di manovra e assicura l'ordinato movimento degli  aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione  degli  impianti  di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
 L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando,  se  del  caso,  specifici  atti  d'intesa  con l'ENAC da sottoporre  all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero  della  difesa.  Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.».
 |  |  |  | Art. 3. Della proprieta' e dell'uso degli aeroporti
 1.  L'articolo  692  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
 a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
 b) ogni   costruzione   o   impianto   appartenente   allo  Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
 Gli   aeroporti   militari   fanno   parte   del  demanio  militare aeronautico.».
 2.  In  tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi»   sono  sostituite,  rispettivamente,  con  le  seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».
 3.  Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».
 4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «I  beni  del  demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini   militari   e  da  destinare  all'aviazione  civile  in  quanto strumentali  all'attivita'  del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento   del  Ministero  della  difesa,  di  concerto  con  il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e trasferiti al demanio   aeronautico  civile  per  l'assegnazione  in  uso  gratuito all'ENAC  ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma.  Il  Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con le  esigenze  istituzionali,  la  concessione  temporanea di parti di suolo  od  infrastrutture  di  aeroporti  militari  per  destinazioni comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.».
 5.  Nell'articolo  694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle   leggi   speciali»   sono  inserite  le  seguenti:  «e  delle convenzioni».
 6.  Nell'articolo  696  del  codice  della  navigazione, le parole: «all'istituzione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:   «alla realizzazione».
 7.  L'articolo  697  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  697  (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico  aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
 a) gli  aeroporti  civili  appartenenti  allo  Stato  e agli enti pubblici territoriali;
 b) gli   aeroporti   militari   designati   dal   Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  il  Ministro della difesa;
 c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».
 8.  La  rubrica  dell'articolo  698 del codice della navigazione e' sostituita   dalla   seguente:  «(Aeroporti  e  sistemi  aeroportuali d'interesse nazionale)».
 9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole:  «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «gli  aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di interesse nazionale».
 10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni  previste,  per  ciascun  aeroporto,  dal regolamento di scalo».
 11.  Nell'articolo  700  del  codice  della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».
 12.  L'articolo  701 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  701  (Aviosuperfici).  -  Le  aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio  aeronautico  e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando  le  competenze  dell'ENAC  in materia di sicurezza, nonche' delle  regioni,  degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni.
 I  comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono  in  considerazione  le  finalita' aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».
 13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione e' soppresso.
 14.  L'articolo  703 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  703  (Devoluzione  delle  opere  non  amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
 Ove  non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa  venga  a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.
 L'ENAC  ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato la  concessione,  di  ordinare  la  demolizione  delle  opere  con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
 Nell'ipotesi   di   cui   al   comma  precedente,  l'ENAC,  ove  il concessionario  non  esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
 In   caso   di  subingresso  nella  concessione  ovvero  quando  la concessione  cessa  prima  del termine di scadenza, il concessionario che  subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il   valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere  non amovibili.  L'obbligo  non  sussiste  in  caso  di  cessazione  della concessione per decadenza.».
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  693  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.   693   (Assegnazione   dei   beni   del  demanio
 aeronautico).  I  beni  del demanio aeronautico di cui alle
 lettere  a)  e  b)  del  primo  comma  dell'art.  692  sono
 assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito  per  il  successivo
 affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
 All'individuazione  dei  beni  di  cui  al  primo comma
 provvedono   le   amministrazioni  statali  competenti  con
 apposito atto di intesa.
 I  beni  del  demanio  militare  aeronautico,  non piu'
 funzionali  ai  fini  militari e da destinare all'aviazione
 civile  in  quanto  strumentali all'attivita' del trasporto
 aereo,  sono  individuati  con  provvedimento del Ministero
 della   difesa,   di   concerto   con  il  Ministero  delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  e trasferiti al demanio
 aeronautico  civile  per  l'assegnazione  in  uso  gratuito
 all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui
 al  primo  comma.  Il Ministero della difesa puo' disporre,
 compatibilmente   con   le   esigenze   istituzionali,   la
 concessione  temporanea di parti di suolo od infrastrutture
 di  aeroporti  militari per destinazioni comunque afferenti
 ad attivita' aeronautiche.».
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano  hanno  diritto di prelazione per l'acquisizione al
 proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del
 demanio  aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di
 loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  694  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  694  (Aeroporti  privati).  -  Fermo restando le
 attribuzioni  degli  enti  locali e fatti salvi gli effetti
 derivanti  dall'applicazione  delle  leggi speciali e delle
 convenzioni  vigenti,  la  realizzazione e l'ampliamento da
 parte  dei  privati,  sul  suolo  di proprieta' privata, di
 aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati
 dall'ENAC.».
 - Il  testo dell'art. 696 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  696  (Opere  di  pubblico  interesse).  -  La
 dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie
 alla  realizzazione  ed  all'ampliamento  di aeroporti e di
 altri  impianti  aeronautici da destinare al servizio della
 navigazione  aerea  e'  fatta dall'ENAC ed e' comunicata al
 Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti il quale,
 sentito  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, puo'
 annullarla  entro il termine di trenta giorni dalla data di
 ricezione.».
 - Il  testo  del  primo  comma dell'art. 698 del codice
 della  navigazione,  modificato dal presente decreto, e' il
 seguente:
 «Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse
 nazionale).  - Con decreto del Presidente della Repubblica,
 previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano  e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,
 previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari da
 esprimere  entro  trenta giorni dalla data di assegnazione,
 gli   aeroporti  e  i  sistemi  aeroportuali  di  interesse
 nazionale,  quali  nodi  essenziali  per  l'esercizio delle
 competenze  esclusive  dello  Stato,  tendendo  conto delle
 dimensioni  e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
 territoriale  e  del ruolo strategico dei medesimi, nonche'
 di  quanto  previsto  nei  progetti  europei  TEN.  Con  il
 medesimo   procedimento  si  provvede  alle  modifiche  del
 suddetto decreto del Presidente della Repubblica.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  699,  comma primo, del
 codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
 e' il seguente:
 «Art.  699  (Uso  degli  aeroporti  aperti  al traffico
 civile).  -  Gli  aeromobili  possono  approdare, sostare e
 partire  negli  aeroporti  aperti  al  traffico civile, nel
 rispetto  delle  condizioni per l'uso degli aeroporti e, in
 particolare,   delle  disposizioni  previste,  per  ciascun
 aeroporto, dal regolamento di scalo.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  700  del  codice della
 navigazione,  modificato  dal  presente  regolamento, e' il
 seguente:
 «Art.  700  (Uso  degli aeroporti privati non aperti al
 traffico  civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso
 degli  aeroporti  privati  non aperti al traffico civile e'
 richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.».
 - L'art.  702, del codice della navigazione, modificato
 dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    702    (Progettazione   delle   infrastrutture
 aeroportuali).  -  Ferma  restando  la  normativa  generale
 applicabile   alla   realizzazione   di   opere  pubbliche,
 l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento,
 di  ristrutturazione,  di  manutenzione  straordinaria e di
 adeguamento  delle  infrastrutture  aeroportuali,  anche al
 fine  di  eliminare  le  barriere  architettoniche  per gli
 utenti  a  ridotta  mobilita',  e'  di spettanza dell'ENAC,
 anche  per  la  verifica  della  conformita'  alle norme di
 sicurezza,  nel  rispetto delle funzioni di pianificazione,
 programmazione   e   di   indirizzo   del   Ministro  delle
 infrastrutture e dei trasporti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Delle gestioni aeroportuali
 e dei servizi di assistenza a terra
 1.  Al  primo  comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo  le  parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
 2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Alle  procedure  di  gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere  non  comunitarie,  a condizione che istituiscano in Italia una  sede  secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.».
 3.  Il  quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle  direttive  emanate  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento   in  concessione,  un  contratto  di  programma  che recepisce  la  vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal  CIPE  in  materia  di  investimenti, corrispettivi e qualita', e quella  recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
 4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo  le  parole: «qualita' del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».
 5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Il  gestore  aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo  e  la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in via  esclusiva,  il  compito  di  amministrare  e di gestire, secondo criteri  di  trasparenza  e  non  discriminazione,  le infrastrutture aeroportuali  e  di  coordinare  e  controllare le attivita' dei vari operatori  privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.  L'idoneita'  del  gestore  aeroportuale  a espletare le attivita'  di  cui  al  presente  comma,  nel rispetto degli standard tecnici  di  sicurezza,  e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.».
 6.  Nel  secondo  comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione  le  parole:  «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
 7.  La  lettera  b)  del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:
 «b) organizza   l'attivita'   aeroportuale  al  fine  di  garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di  attivita'  e  di  servizi  di livello qualitativo adeguato, anche mediante   la  pianificazione  degli  interventi  in  relazione  alla tipologia di traffico;».
 8.  Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della   navigazione,  le  parole  da:  «al  fine  dell'emissione»  a: «convenzionali» sono soppresse.
 9.  Dopo  la  lettera  e)  del  secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite le seguenti:
 «e-bis) propone     all'ENAC    l'applicazione    delle    misure sanzionatorie  previste  per  l'inosservanza  delle  condizioni d'uso degli  aeroporti  e  delle  disposizioni  del regolamento di scalo da parte   degli   operatori   privati  fornitori  di  servizi  aerei  e aeroportuali;
 e-ter) applica,  in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica dell'ENAC,  le  misure  interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
 10. Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della  navigazione,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
 11.  All'articolo  14,  comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero  accesso  al  mercato  dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti   della   Comunita»,   dopo  le  parole:  «il  possesso  di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e».
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  704  del  codice della
 navigazione,  modificato  dal  presente  regolamento, e' il
 seguente:
 «Art.  704  (Rilascio  della  concessione  di  gestione
 aeroportuale).  -  Alla  concessione  della gestione totale
 aeroportuale  degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di
 rilevanza  nazionale  si  provvede con decreto del Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e, limitatamente
 agli  aeroporti  militari aperti al traffico civile, con il
 Ministro della difesa.
 Il  provvedimento  concessorio,  nel  limite massimo di
 durata   di   quaranta   anni,  e'  adottato,  su  proposta
 dell'ENAC,   all'esito   di  selezione  effettuata  tramite
 procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa
 comunitaria,   previe  idonee  forme  di  pubblicita',  nel
 rispetto  dei  termini  procedimentali  fissati  dall'ENAC,
 sentita,   laddove   competente,  la  regione  o  provincia
 autonoma  nel  cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di
 concessione.
 Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche
 imprese   straniere   non  comunitarie,  a  condizione  che
 istituiscano  in  Italia  una sede secondaria e lo Stato in
 cui  esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane
 a condizioni di reciprocita'.
 L'affidamento   in   concessione  e'  subordinato  alla
 sottoscrizione   di   una   convenzione   fra   il  gestore
 aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate
 dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC
 ed  il  gestore  aeroportuale stipulano altresi', entro sei
 mesi  dalla  conclusione  del  primo  esercizio finanziario
 successivo  all'affidamento in concessione, un contratto di
 programma   che   recepisce   la   vigente   disciplina  di
 regolazione  aeroportuale  emanata  dal  CIPE in materia di
 investimenti,  corrispettivi  e  qualita',  e quella recata
 dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
 203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
 2005, n. 248.
 La   convenzione  deve  contenere  il  termine,  almeno
 quadriennale,   per   la  verifica  della  sussistenza  dei
 requisiti  soggettivi  e oggettivi e delle altre condizioni
 che  hanno  determinato il rilascio del titolo, compresa la
 rispondenza  dell'effettivo  sviluppo  e della qualita' del
 servizio  reso agli operatori e agli utenti alle previsioni
 contenute  nei  piani  di  investimento  di cui all'atto di
 concessione.   Deve   inoltre  contenere  le  modalita'  di
 definizione  ed  approvazione dei programmi quadriennali di
 intervento,  le  sanzioni  e  le altre cause di decadenza o
 revoca   della   concessione,   nonche'   le   disposizioni
 necessarie  alla  regolazione ed alla vigilanza e controllo
 del settore.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  705  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  705  (Compiti  del  gestore  aeroportuale). - Il
 gestore  aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto
 il  controllo  e  la  vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre
 attivita'  o in via esclusiva, il compito di amministrare e
 di   gestire,   secondo   criteri   di  trasparenza  e  non
 discriminazione,   le   infrastrutture  aeroportuali  e  di
 coordinare  e  controllare  le attivita' dei vari operatori
 privati  presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale
 considerato.   L'idoneita'   del   gestore  aeroportuale  a
 espletare  le  attivita'  di  cui  al  presente  comma, nel
 rispetto  degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata
 dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
 Ferme  restando la disciplina del titolo VII e comunque
 le  competenze attribuite agli organi statali in materia di
 ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa civile, prevenzione
 degli  incendi  e lotta agli incendi, soccorso e protezione
 civile, il gestore aeroportuale:
 a) assicura   il  puntuale  rispetto  degli  obblighi
 assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
 b) organizza  l'attivita'  aeroportuale  al  fine  di
 garantire  l'efficiente  ed  ottimale  utilizzazione  delle
 risorse  per  la  fornitura  di  attivita'  e di servizi di
 livello    qualitativo    adeguato,   anche   mediante   la
 pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia
 di traffico;
 c) corrisponde il canone di concessione;
 d) assicura  agli utenti la presenza in aeroporto dei
 necessari  servizi  di  assistenza a terra, di cui all'art.
 706,  fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei
 soggetti  idonei che forniscono i suddetti servizi a favore
 di terzi o in autoproduzione;
 e) sotto  la  vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con
 la  societa'  Enav,  assegna  le  piazzole  di  sosta  agli
 aeromobili  e  assicura  l'ordinato  movimento  degli altri
 mezzi  e  del  personale  sui  piazzali,  al  fine  di  non
 interferire   con   l'attivita'   di  movimentazione  degli
 aeromobili,  verificando il rispetto delle prescrizioni del
 regolamento  di  scalo  da  parte  degli  operatori privati
 fornitori di servizi aeroportuali;.
 «e-bis)  propone all'ENAC l'applicazione delle misure
 sanzionatorie  previste per l'inosservanza delle condizioni
 d'uso  degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento
 di  scalo  da  parte  degli  operatori privati fornitori di
 servizi aerei e aeroportuali;
 e-ter)  applica,  in  casi  di necessita' e urgenza e
 salva   ratifica   dell'ENAC,  le  misure  interdittive  di
 carattere  temporaneo  previste  dal regolamento di scalo e
 dal manuale di aeroporto;»;
 f) fornisce  tempestivamente  notizie  all'ENAC, alla
 societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito
 a  riduzioni  del  livello  del  servizio  ed  a interventi
 sull'area   di   movimento   dell'aeroporto,  nonche'  alla
 presenza  di  ostacoli o di altre condizioni di rischio per
 la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
 g) redige  la  Carta  dei servizi in conformita' alle
 direttive  emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti
 livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
 h) assicura  i  controlli di sicurezza su passeggeri,
 bagagli  e  merci, conformemente alle disposizioni vigenti,
 nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
 - Il  testo  vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
 legislativo   13 gennaio  1999,  n.  18  (Attuazione  della
 direttiva  96/67/CE  relativa  al libero accesso al mercato
 dei  servizi  di  assistenza  a terra negli aeroporti della
 Comunita)  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
 1999,   n.  18,  modificto  dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  14  (Protezione  sociale).  -  1. Salva restando
 l'applicazione  di specifiche norme contrattuali di tutela,
 l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni
 competenti  e  nell'ambito  delle  vigenti  disposizioni in
 materia,  assicura,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
 della  finanza  pubblica,  nel  caso di trasferimento delle
 attivita'  concernenti  una  o piu' categorie di servizi di
 assistenza   a   terra   di   cui  agli  allegati  A  e  B,
 l'applicazione  delle misure di protezione sociale previste
 dalla  normativa  vigente,  privilegiando  il reimpiego del
 personale  in attivita' analoghe che richiedono il possesso
 di  particolari  requisiti  professionali e di sicurezza da
 parte del personale addetto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Vincoli della proprieta' privata
 1.  Il  quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Nelle   direzioni   di   atterraggio   e  decollo  possono  essere autorizzate  opere  o  attivita compatibili con gli appositi piani di rischio,  che  i  comuni  territorialmente competenti adottano, anche sulla  base  delle  eventuali  direttive  regionali, nel rispetto del regolamento  dell'ENAC  sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».
 2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».
 3.  Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,».
 4.  Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Il  monitoraggio  dell'efficienza  dei  segnali  nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.».
 5.  Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le  parole:  «le  comunita»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «alle comunita».
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  707  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.   707   (Determinzione   delle  zone  soggette  a
 limitazioni).  -  Al  fine  di garantire la sicurezza della
 navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a
 vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le
 limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
 ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
 normativa   tecnica   internazionale.   Gli   enti  locali,
 nell'esercizio  delle  proprie  competenze  in  ordine alla
 programmazione  ed  al  governo  del territorio, adeguano i
 propri   strumenti   di  pianificazione  alle  prescrizioni
 dell'ENAC.
 Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
 e  di  collocare  i  segnali puo' accedere nella proprieta'
 privata,  richiedendo, nel caso di opposizione dei privati,
 l'assistenza della forza pubblica.
 Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
 sono   indicate  dall'ENAC  su  apposite  mappe  pubblicate
 mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
 Dell'avvenuto  deposito  e'  data  notizia, entro dieci
 giorni,  mediante  aviso  inserito nel Bollettino ufficiale
 della  regione  interessata. Il comune interessato provvede
 inoltre   a   darne   pubblicita'   ai   singoli   soggetti
 interessati, nei modi ritenuti idonei.
 Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
 autorizzate  opere o attivita' compatibili con gli appositi
 piani  di rischio, che i Comuni territorialmente competenti
 adottano,   anche  sulla  base  delle  eventuali  direttive
 regionali,  nel  rispetto  del  regolamento dell'ENAC sulla
 costruzione  e  gestione  degli  aeroporti,  di  attuazione
 dell'Annesso XIV ICAO.
 Per  gli  aeroporti  militari  le  funzioni  di  cui al
 presente  articolo  sono  esercitate  dal  Ministero  della
 difesa  e  disciplinate  con  decreto  del  Ministro  della
 difesa.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  709,  comma primo, del
 codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
 e' il seguente:
 «Art.  709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono
 ostacolo   alla   navigazione   aerea  le  costruzioni,  le
 piantagioni  arboree,  i rilievi orografici ed in genere le
 opere  che,  anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,
 interferiscono  con le superfici di rispetto, come definite
 dall'ENAC con proprio regolamento.».
 -  Il  testo  vigente  dell'art.  712  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su
 segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con
 oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo
 alle  zone  estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art.
 707,  il  collocamento  di  segnali  sulle costruzioni, sui
 rilievi  orografici  e in genere sulle opere che richiedono
 maggiore  visibilita',  nonche'  l'adozione di altre misure
 necessarie per la sicurezza della navigazione.
 Il  monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone
 di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.
 I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
 eventuali  inosservanze  delle  prescrizioni  in materia di
 collocamento di segnali.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  715,  comma primo, del
 codice  della navigazione, modificato dal presente decreto,
 e' il seguente:
 «Art.  715  (Valutazione  di  rischio  delle  attivita'
 aeronautiche).  -  Al  fine di ridurre il rischio derivante
 dalle  attivita'  aeronautiche  alle comunita' presenti sul
 territorio  limitrofo  agli aeroporti, l'ENAC individua gli
 aeroporti  per  i  quali  effettuare la valutazi impatto di
 rischio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Della polizia degli aeroporti
 1.  Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti   parole:  «,unitamente all'applicazione   delle   sanzioni  e  alla  ratifica  delle  misure interdittive  temporanee  di  cui  all'articolo 705,  secondo  comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
 2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  718  del  codice  della navigazione,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «Ferme restando  le  competenze  delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti  negli  aeroporti  si  coordinano  su  impulso  e  sotto  la supervisione dell'ENAC.».
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  718  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  718  (Funzioni  di polizia e di vigilanza). - Le
 funzioni   di   polizia  degli  aeroporti  sono  esercitate
 dall'ENAC,   anche   mediante   le   proprie  articolazioni
 periferiche,  unitamente  all'applicazione delle sanzioni e
 alla  ratifica  delle misure interdittive temporanee di cui
 all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
 I   soggetti   privati   che   esercitano  un'attivita'
 nell'interno  degli  aerodromi sono soggetti alla vigilanza
 dell'ENAC,   nell'esercizio   dei  poteri  autoritativi  di
 competenza,   nonche'  al  coordinamento  e  controllo  del
 gestore  aeroportuale.  Ferme  restando le competenze delle
 forze  di  polizia,  i  soggetti  pubblici  operanti  negli
 aeroporti  si coordinano su impulso e sotto la supervisione
 dell'ENAC.
 L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla
 societa'  Enav,  fatte  salve  le  competenze del Ministero
 della difesa.
 Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita'
 ispettiva  e'  garantito  l'accesso  ai  mezzi,  alle  aree
 aeroportuali    e   alle   infrastrutture,   nonche'   alle
 documentazioni  pertinenti  alle  attivita'  connesse  alla
 navigazione aerea.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Del personale aeronautico
 1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «gente   dell'aria»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «personale aeronautico».
 2.  Nell'articolo  733  del codice della navigazione e' aggiunta la seguente lettera:
 e) il  personale  addetto  ai  controlli  di  sicurezza.».  Dalla presente  modifica  non  possono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  coordinando le attivita'  per  il  conseguimento  e  il  mantenimento dell'idoneita' psicofisica.».
 4.   L'articolo   736   del   codice  della  navigazione,  abrogato dall'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
 «Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico). -  Gli  albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.».
 5.  Nell'articolo  899  del  codice  della  navigazione, le parole: «indicati nell'articolo 739» sono soppresse.
 6.  Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Le  modalita'  per  le  visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.».
 7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Il  minore  di  anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi  complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la  potesta'  o  la  tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari  di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  733  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  733  (Personale non di volo). - Il personale non
 di volo comprende:
 a) il  personale  addetto  ai  servizi  del  traffico
 aereo;
 b) il  personale,  non  di  volo,  delle  imprese  di
 trasporto aereo;
 c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
 d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
 e) il personale addetto aicontrolli di sicurezza.».
 - Il  testo dell'art. 734 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.   734   (Licenze   ed   attestati).  -  I  titoli
 professionali,  i requisiti e le modalita' per il rilascio,
 il  rinnovo,  la reintegrazione, la sospensione o la revoca
 delle  licenze,  degli  attestatie  delle  altre  forme  di
 certificazione  sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
 emanati  in  conformita'  all'art.  690  e rispondenti alla
 normativa comunitaria.
 L'ENAC,   nel   rispetto   delle   normative   tecniche
 internazionali  e  comunitarie,  disciplina, d'intesa con i
 Ministeri  della  difesa  e della salute, la certificazione
 medica  del personale di volo e non di volo, coordinando le
 attivita'   per   il   conseguimento   e   il  mantenimento
 dell'idoneita' psicofisica.
 L'ENAC   provvede  alla  certificazione  del  personale
 addetto  alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
 per la navigazione aerea.».
 - Il  testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto
 legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
 «2.   Gli  articoli da  736  a  742  del  codice  della
 navigazione sono abrogati.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  899  del  codice della
 navigazione,   modificato  dal  presente  decereto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  899  (Gerarchia di bordo). - 1. La gerarchia dei
 componenti dell'equipaggio e' determinata dall'ordine delle
 categorie   indicate   nell'art.  732,  e,  nell'ambito  di
 ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  900  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  900  (Idoneita' fisica). - 1. L'assunzione degli
 iscritti  negli  albi o nel registro del personale di volo,
 destinati   a   far   parte   dell'equipaggio  deve  essere
 effettuata   con  l'osservanza  delle  norme  sulle  visite
 mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in
 rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
 2.  Le  modalita' per le visite sono stabilite ai sensi
 del secondo comma dell'art. 734.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  901  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  seguente  decreto,  e'  il
 seguente:
 Art.  901 (Capacita' dei minori degli anni diciotto). -
 1.  Il  minore  di  anni diciotto iscritto fra il personale
 addetto  ai  servizi  complementari  di  bordo puo', con il
 consenso  di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare
 il  proprio  lavoro  per  i servizi complementari di bordo,
 stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
 azioni che ne derivano.
 2.  La  revoca del consenso all'iscrizione nel registro
 da  parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela fa
 cessare  la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi
 contratti  di  lavoro,  ma  non lo priva della capacita' di
 esercitare  i diritti e le azioni che derivano da contratti
 precedentemente  stipulati  ne' della capacita' di prestare
 il  proprio  lavoro,  fino  al  compimento  del  viaggio in
 corso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Delle distinzioni degli aeromobili
 1.  L'articolo  743  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
 Sono  altresi'  considerati  aeromobili  i mezzi aerei a pilotaggio remoto,  definiti  come  tali  dalle  leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC  e,  per  quelli  militari, dai decreti del Ministero della difesa.
 Le  distinzioni  degli  aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche  e  secondo  il  loro  impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
 Agli  apparecchi  costruiti  per  il  volo  da  diporto o sportivo, compresi   nei  limiti  indicati  nell'allegato  annesso  alla  legge 25 marzo  1985,  n.  106,  non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».
 2.  L'articolo  1  della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1.  -  1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo,  compresi  nei  limiti  indicati nell'allegato annesso alla presente  legge,  non  si  applicano  le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
 2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,  determina  le  modifiche  e  le  integrazioni  da apportare all'Allegato  annesso  alla presente legge, che si rendano necessarie in  relazione  all'evoluzione  della  tecnica  e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».
 3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Sono  aeromobili  di  Stato  gli  aeromobili militari e quelli, di proprieta'  dello  Stato,  impiegati  in  servizi istituzionali delle Forze  di  polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.».
 4.  Il  quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da  soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.».
 5.  L'articolo  745  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  745  (Aeromobili  militari).  - Sono militari gli aeromobili considerati  tali  dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.
 Gli  aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e  immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».
 6.  Il  quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di  volo  di  Stato  all'attivita'  di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
 7.  Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «L'utilizzazione  degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi  degli  articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da  qualsiasi  tassa,  diritto  o  tariffa,  nonche'  il  diritto  di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».
 8.  Nel  terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «, nonche', per quanto riguarda  gli  aeromobili  di  cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC».
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - La legge 25 marzo1985, n. 106 (Disciplina del volo da
 diporto o sportivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 1° aprile 1985, n. 78.
 - Il  testo  vigente  dell'art.  744  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
 Sono  aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli;
 di   proprieta'   dello   Stato,   impiegati   in   servizi
 istituzionali  delle  Forze  di  polizia dello Stato, della
 Dogana,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, del
 Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
 Stato.
 Tutti gli altri aeromobili sono coniderati privati.
 Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
 internazionali,   agli   effetti  della  navigazione  aerea
 internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
 aeromobili  di  Stato,  ad eccezione di quelli militari, di
 dogana,  di  polizia  e  del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.
 Sono equiparati agli aeromobill di Stato gli aeromobili
 utilizzati   da   soggetti   pubblici   o   privati,  anche
 occasionalmente,  per  attivita'  dirette alla tutela della
 sicurezza nazionale.».
 - Il  testo dell'art. 746 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).
 -  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 744, quarto comma, il
 Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti puo', con
 proprio  provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato
 quegli  aeromobili  che,  pur  appartenendo  a  privati  ed
 essendo  da  questi esercitati, siano adibiti a un servizio
 di Stato di carattere non commerciale.
 Il   provvedimento   stabilisce   limiti   e  modalita'
 dell'equiparazione  ed indica la categoria di aeromobile di
 Stato cui essa si riferisce.
 L'equiparazione   rende   applicabili  le  disposizioni
 relative  alla  categoria  cui  essa  si  riferisce e altre
 disposizioni indicate nel provvedimento.
 Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
 sono  stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione
 della  qualifica  di  volo  di  Stato all'attivita' di volo
 esercitata   nell'interesse   delle   autorita'   e   delle
 istituzioni pubbliche.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  748,  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  748 (Norme applicabili agli aeromobili militari,
 di  dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco).  -  Salva diversa disposizione, non si applicano le
 norme  del  presente  codice  agli  aeromobili militari, di
 dogana,  delle  Forze  di  polizia  dello Stato e del Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' agli aeromobili
 previsti nel quarto comma dell'art. 7444.
 L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
 Stato,  ai  sensi  dell'art.  744,  quarto  comma,  e  746,
 comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
 nonche'  il  diritto di proprieta' nell'utilizzazione delle
 strutture aeroportuali.
 Lo  svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
 aeromobili  di  cui al primo comma e' effettuato garantendo
 un  adeguato  livello  di sicurezza, individuato secondo le
 speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
 Amministrazioni  dello  Stato,  nonche', per quanto rigurda
 gli  aeromobili  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 744,
 d'intesa conl'ENAC.
 Le  norme  del presente codice, salva diversa specifica
 disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
 impianti  ed  alle infrastrutture appartenenti al Ministero
 della   difesa   ed  agli  altri  Ministeri  che  impiegano
 aeromobili di Stato di loro proprieta'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
 1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Le  condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili   e  dei  voli  di  addestramento  sono  disciplinate  dai regolamenti dell'ENAC.».
 2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  754  del  codice  della navigazione,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il periodo di  utilizzabilita'  delle  marche  temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e' stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».
 3.  Nel  primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono  soppresse le seguenti parole: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».
 4.  Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «L'ENAC,  ricevuta  la comunicazione di cui al primo comma, procede alla  pubblicazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  proprio regolamento   e   mediante   annotazione   nel  registro  aeronautico nazionale,  di  un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
 5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Nei  casi  di  cui  alle  lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta  la  richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo  le  modalita'  stabilite  con proprio regolamento e mediante annotazione  nel  registro  aeronautico  nazionale,  di un avviso col quale  si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».
 6.  Nel  sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le  parole  da:  «pubblicita»  a:  «nazionale»  sono sostituite dalle seguenti:   «pubblicita',   secondo   le   modalita'   stabilite  con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».
 7.   L'articolo   859   del   codice  della  navigazione,  abrogato dall'articolo  7,  comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
 «Art.  859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale).  -  L'autorita'  alla  quale  e'  richiesta  l'iscrizione dell'aeromobile   nel   registro  aeronautico  nazionale  provvede  a riprodurre  nel  registro  medesimo  e  ad  annotare  sul certificato d'immatricolazione   le   trascrizioni   fatte   nel  registro  delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.».
 8.  Il secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Se,  trovandosi  l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire   il   certificato   d'immatricolazione,   l'ENAC  esegue  la trascrizione  nel  registro  e  ne  da'  comunicazione  all'autorita' consolare  del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e'  diretto,  perche'  sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
 9.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  870  del  codice  della navigazione, le parole: «o iscritto» sono soppresse.
 10. Nel primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione, le parole: «o nel registro matricolare» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione,
 come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    749    (Ammissione   degli   aeromobili   alla
 navigazione).   -   Sono   ammessi   alla  navigazione  gli
 aeromobili  immatricolati  mediante iscrizione nel registro
 aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal
 presente codice.
 Sono  altresi'  ammessi alla navigazione gli aeromobili
 non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui
 all'art.  744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai
 sensi dell'art. 754.
 Le  condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di
 volo  degli  aeromobili  e  dei  voli di addestramento sono
 disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».
 -   Il  testo  vigente  dell'art. 754, del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  754  (Assegnazione  di  marche temporanee). - Su
 richiesta  del  costruttore,  sono assegnate al costruttore
 medesimo  marche temporanee per identificare aeromobili non
 immatricolati,    di    sua    proprieta'   o   nella   sua
 disponibilita',  che siano gia' iscritti nel registro delle
 costruzioni,  allo  scopo di effettuare l'attivita' di volo
 per  prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad
 acquirenti.
 Sono,   altresi',   assegnate  marche  temporanee  agli
 aeromobili  non  ancora  immatricolati,  di  proprieta'  di
 soggetti  rispondenti  ai requisiti previsti dall'art. 756,
 che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze
 di  sicurezza  nazionale,  agli  aeromobili di cui all'art.
 744, quarto comma, anche se gia' immatricolati.
 Il  periodo di utilizzabilita' delle marche temporanee,
 fatte  salve  eventuali  proroghe,  e'  stabilito dall'ENAC
 all'atto dell'assegnazione.».
 - Il  testo  vigente  dell'art  755  del  codice  della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  755  (Certificato  di  immatricolazione).  -  Il
 certificato  di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed
 enuncia  i  contrassegni di individuazione dell'aeromobile,
 il tipo e le caratteristiche principali, le generalita' del
 proprietario,  nonche'  le  altre indicazioni richieste dai
 regolamenti dell'ENAC.
 Sono  annotate  sul certificato tutte le variazioni che
 comportano   modificazioni  dei  dati  indicati  nel  primo
 comma.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  759  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.     759     (Demolizione     e     smantellamento
 dell'aeromobile).  -  Il proprietario che intende procedere
 alla  demolizione  dell'aeromobile deve darne comunicazione
 all'ENAC.
 L'ENAC,  ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al primo
 comma,  procede  alla  pubblicazione,  secondo le modalita'
 stabilite  con  proprio  regolamento e mediante annotazione
 nel  registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale
 si  invitano  gli  interessati  a far valere entro sessanta
 giorni dall'annotazione i loro diritti.
 Se  entro  il  termine  di  cui  al  secondo comma sono
 promosse  presso  l'ENAC  formali  opposizioni  da parte di
 creditori,  con  l'indicazione  e  la  quantificazione  dei
 crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o
 se  sull'aeromobile  risultano  iscritti diritti reali o di
 garanzia,  l'ENAC  autorizza  la demolizione solamente dopo
 che  l'opposizione  sia stata respinta con sentenza passata
 in  giudicato,  o  i  creditori  iscritti  abbiano prestato
 consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia
 e  siano  stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i
 diritti   estinti,   ovvero,   in  mancanza,  dopo  che  il
 proprietario  abbia  provveduto al deposito di fideiussione
 bancaria,  vincolata  al pagamento dei crediti privilegiati
 nell'ordine  indicato  dagli  articoli 556  e 1023, nonche'
 degli  altri  diritti fatti valere nel termine previsto dal
 secondo  comma.  Il  valore  della  fideiussione  di cui al
 presente  comma  corrisponde alla somma dei crediti opposti
 maggiorata  degli  interessi  legali  e  delle spese legali
 risultanti  dall'atto  di  opposizione,  fino  a  un limite
 massimo   pari  al  valore  dell'aeromobile  accertato  dai
 competenti organi dell'ENAC.
 In   caso   di   particolare   urgenza,   l'ENAC   puo'
 autorizzare,  su  richiesta  motivata  del proprietario, la
 demolizione  anche  prima della scadenza del termine di cui
 al    secondo   comma,   subordinatamente   all'assenza   o
 all'avvenuto  soddisfacimento  od  estinzione dei crediti e
 dei  diritti  reali  o di garanzia risultanti dai registri,
 nonche'  al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di
 eventuali   diritti   non   trascritti,   pari   al  valore
 dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
 L'ENAC   stabilisce   in   via   generale  con  proprio
 regolamento le condizioni e le modalita' in base alle quali
 puo'  essere  presentata  la fideiussione di cui al terzo e
 quarto comma.
 L'autorizzazione  non  e'  rilasciata se la demolizione
 puo'  pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e
 indagini per la sicurezza aerea.
 Ottenuta    l'autorizzazione   alla   demolizione,   le
 operazioni  di smantellamento dell'aeromobile devono essere
 autorizzate  dall'ENAC  il quale ne stabilisce le modalita'
 in conformita' ai propri regolamenti.
 L'ENAC  accerta  la  demolizione  e  provvede  ai sensi
 dell'art. 760.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  760  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro).
 -  L'aeromobile  e'  cancellato  dal  registro d'iscrizione
 quando:
 a) e' perito o si presume perito;
 b) e' stato demolito;
 c) ha  perduto  i requisiti di nazionalita' richiesti
 nell'art. 756;
 d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
 e) e'  stato  riconsegnato  al  proprietario nei casi
 previsti dall'art. 756, secondo comma;
 f) il   proprietario   ne  fa  domanda,  al  fine  di
 iscrivere  l'aeromobile  nel registro di altro Stato membro
 dell'Unione europea.
 La  cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta
 dal  proprietario  o  dai  soggetti  che  hanno l'effettiva
 disponibilita'  dell'aeromobile,  ai  sensi  dell'art. 756,
 secondo  comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare
 i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
 Nei  casi  di cui alle lettere c) e d) del primo comma,
 l'ENAC,  ricevuta  la  richiesta  di cancellazione, procede
 alla  pubblicazione,  secondo  le  modalita'  stabilite con
 proprio  regolamento  e  mediante  annotazione nel registro
 aeronautico  nazionale,  di un avviso col quale si invitano
 gli   interessati   a  far  valere  entro  sessanta  giorni
 dall'annotazione i loro diritti.
 Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse
 presso  l'ENAC  formali  opposizioni da parte di creditori,
 con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati,
 degli   interessi   e   delle   spese   sostenute,   o   se
 sull'aeromobile  risultano  iscritti  diritti  reali  o  di
 garanzia,  l'ENAC  esegue  la  cancellazione solamente dopo
 l'avveramento  delle  condizioni  e secondo le procedure di
 cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.
 In   caso  di  particolare  urgenza,  si  applicano  le
 disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759.
 Nel  caso  di  cui  alla lettera f) del primo comma, il
 proprietario,  che  intende  alienare  l'aeromobile  o che,
 mantenendone   la   proprieta',   intende  cancellarlo  dal
 registro  aeronautico  nazionale  per  l'iscrizione  in  un
 registro  di  un altro Stato dell'Unione europea, deve fare
 dichiarazione     all'ENAC.     L'ENAC,    subordinatamente
 all'assenza  o  all'avvenuto  soddisfacimento od estinzione
 dei  crediti  o  diritti reali o di garanzia risultanti dal
 registro  aeronautico nazionale, procede alla cancellazione
 dell'aeromobile,   previo   ritiro   dei   certificati   di
 immatricolazione    e   di   navigabilita'.   Dell'avvenuta
 cancellazione  deve  essere data immediata comunicazione al
 Fondo  di  previdenza  per  il  ersonale di volo dipendente
 dalle  aziende  di  navigazione aerea, nonche' pubblicita',
 secondo  le modalita' stabilite con regolamento dell'ENAC e
 mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.
 Nel   caso  di  cui  al  sesto  comma,  il  termine  di
 estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data
 di  cancellazione.  La  cancellazione  dell'aeromobile puo'
 essere anche disposta d'ufficio.».
 - Il  testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto
 legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
 «7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione
 sono abrogati.».
 - Il  testo dell'art. 869 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    869    (Esibizione    del    certificato    di
 immatricolazione). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). -
 Se   la   richiesta  di  pubblicita'  si  riferisce  ad  un
 aeromobile   provvisto  di  certificato  d'immatricolazione
 [c.n.  756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti
 di  cui  all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio,
 al  quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo,
 per la prescritta annotazione.
 Se,  trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
 possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC
 esegue  la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione
 all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si
 trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita
 l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.».
 - Il  testo dell'art. 870 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.   870   (Esecuzione   della  pubblicita).  -  Per
 l'esecuzione della pubblicita' si applica l'art. 256.
 Il  contenuto della nota e' trascritto nel registro ove
 l'aeromobile e' immatricolato.
 Gli  estremi  della  nota di trascrizione sono annotati
 sul  certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che
 ne sono provvisti.».
 - Il  testo dell'art. 871 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  871  (Ordine  di  precedenza  e prevalenza delle
 trascrizioni).  - Nel concorso di piu' atti resi pubblici a
 norma   degli   articoli precedenti,  la  precedenza,  agli
 effetti  stabiliti  dal codice civile, e' determinata dalla
 data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.
 In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro
 e   le   annotazioni   sul  certificato  d'immatricolazione
 prevalgono le risultanze del registro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Dei documenti dell'aeromobile
 1.  Nell'articolo  773 del codice della navigazione dopo le parole: «dell'elica,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  del  quaderno tecnico di bordo,».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  773  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  773  (Libri  dell'aeromobile).  - Gli aeromobili
 devono  essere  provvisti del libretto dell'aeromobile, del
 motore e dell'elica, nonche' del quaderno tecnico di bordo,
 su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Dell'ordinamento dei servizi aerei
 1.  Il  primo,  il  secondo  e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
 «La  licenza  di  esercizio  e'  rilasciata  dall'ENAC, a norma del regolamento  (CEE)  n.  2407/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese  stabilite  in  Italia,  il  cui  controllo  effettivo, anche attraverso   una   partecipazione   societaria   di  maggioranza,  e' esercitato  da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati  membri  dell'Unione  europea  e  la  cui  attivita' principale consista  nel  trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con  qualsiasi  altra  attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
 Il  soggetto  richiedente  il  rilascio  della licenza deve fornire adeguata  prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e  assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del  23 luglio  1992,  e  successive modificazioni, nonche' di cui al regolamento  (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.».
 2.  Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
 3.  L'articolo  780  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo  stesso  codice  di  volo  e  in ogni altro accordo commerciale, i vettori  sono  tenuti  a  rispettare  le  regole  di  concorrenza,  i requisiti  di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».
 4.  L'articolo  782  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). - L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
 I  servizi  pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».
 5.  L'articolo  783  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  783  (Tutela del consumatore). - Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  nonche'  le  altre  della  normativa  di settore, la qualita' dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della  licenza di esercizio, e' indicata nella carta dei servizi, che i  vettori  sono  obbligati  a  redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.
 L'ENAC  verifica  il rispetto della qualita' promessa e, in caso di inosservanza,  adotta  le  misure,  fino  alla  revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con  legge  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri  in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo  prolungato  e  che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991.».
 6.  L'articolo  784  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - Fatte   salve   le  competenze  dell'Unione  europea  in  materia  di stipulazione  di  convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico,  i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o  merci  che  si  effettuano,  in tutto od in parte, all'esterno del territorio  comunitario,  sono disciplinati da accordi internazionali con  gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita' per l'aviazione civile   abbia  un  sistema  regolamentare  di  certificazione  e  di sorveglianza  tecnica  per  lo  svolgimento  dei servizi di trasporto aereo  atta  a  garantire  un  livello di sicurezza conforme a quello previsto  dalla  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione civile stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo  6 marzo  1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».
 7. Il primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «I  servizi  di  trasporto  aereo,  di  cui  all'articolo 784, sono svolti,  per  parte  italiana, da uno o piu' vettori aerei designati, stabiliti  nel  territorio  nazionale,  muniti  di  valida licenza di esercizio  rilasciata  dall'ENAC  o  da  uno Stato membro dell'Unione europea,  provvisti  di  mezzi  finanziari,  tecnici  e  assicurativi sufficienti  a  garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni  di  sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.».
 8. Nel quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione, le   parole:   «dell'esercizio»   sono   sostituite  dalle  seguenti: «dall'esercizio».
 9.  L'articolo  786  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  786  (Riserva  di  cabotaggio  comunitario).  I  servizi  di trasporto  aereo  tra  aeroporti  nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.
 I   servizi   di   trasporto  aereo  tra  aeroporti  nazionali,  in continuazione  da  o  per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori  muniti  di  licenza  comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.».
 10.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  787  del  codice  della navigazione,   le   parole:  «puo'  imporre»  sono  sostituite  dalla seguente: «impone».
 11.  La  rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II  del  codice  della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Del lavoro aereo».
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Il  testo dell'art. 778 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  778  (Rilascio della licenza di esercizio). - La
 licenza  di  esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del
 regolamento  (CEE)  n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
 1992,  a  imprese  stabilite  in  Italia,  il cui controllo
 effettivo,  anche  attraverso una partecipazione societaria
 di   maggioranza,   e'   esercitato  da  uno  Stato  membro
 dell'Unione   europea   o  da  cittadini  di  Stati  membri
 dell'Unione  europea e la cui attivita' principale consista
 nel  trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
 con  qualsiasi  altra  attivita'  commerciale  che comporti
 l'esercizio  oppure  la  riparazione  o  la manutenzione di
 aeromobili.
 Il  soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
 fornire   adeguata   prova   del   possesso  dei  requisiti
 amministrativi,   finanziari   e  assicurativi  di  cui  al
 regolamento  (CEE)  n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
 1992,   e  successive  modificazioni,  nonche'  di  cui  al
 regolamento  (CE)  n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 21 aprile 2004.
 Il  soggetto richiedente il rilascio della licenza deve
 dimostrare  di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base
 a  un  titolo  di  proprieta'  o  in base a un contratto di
 utilizzazione    dell'aeromobile    previamente   approvato
 dall'ENAC,  ai  sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento
 (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
 Quando  il  rilascio della licenza non e' richiesto dal
 proprietario  dell'aeromobile,  all'atto della richiesta il
 richiedente  deve consegnare copia autentica del titolo che
 consente   l'utilizzazione   dell'aeromobile  e  dal  quale
 risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
 Le  condizioni  per  il  rilascio,  le  formalita' e la
 validita'  della licenza sono subordinate al possesso di un
 valido  certificato  di  operatore  aereo che specifichi le
 attivita' contemplate dalla licenza stessa.».
 - Il  testo dell'art. 779 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  779 (Mantenimento della licenza di esercizio). -
 La  licenza  resta  valida  fino  a quando il vettore aereo
 soddisfa  i  requisiti  di cui all'art. 778, alla legge, ai
 regolamenti.
 La  vigilanza  sull'attivita'  del  vettore  aereo e la
 verifica  circa  il  possesso  continuativo  dei  requisiti
 necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta
 all'ENAC.
 L'ENAC,  un  anno  dopo il rilascio e, successivamente,
 ogni   due  anni,  verifica  la  permanenza  dei  requisiti
 necessari per il rilascio della licenza.
 La  licenza  puo'  essere  sospesa in qualsiasi momento
 dall'ENAC,   qualora   il  vettore  non  sia  in  grado  di
 assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  per  il
 rilascio della licenza stessa.
 Qualora  risulti  che il vettore titolare della licenza
 non  sia  piu'  in  grado  di fare fronte ai propri impegni
 effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.
 Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza
 non   puo'  essere  ceduto,  nemmeno  in  parte,  senza  il
 preventivo assenso dell'ENAC.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  785  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto
 aereo,   di  cui  all'art.  784,  sono  svolti,  per  parte
 italiana,  da uno o piu' vettori aerei designati; stabiliti
 nel  territorio  nazionale,  muniti  di  valida  licenza di
 esercizio  rilasciata  dall'ENAC  o  da  uno  Stato  membro
 dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari; tecnici
 e   assicurativi   sufficienti   a  garantire  il  regolare
 svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a
 salvaguardare il diritto alla mobilita' del cittadino.
 I  rapporti  fra  l'ENAC  e  i  vettori  designati sono
 regolati   da   una  convenzione,  ove  sono  stabilite  le
 condizioni  di esercizio del servizio, nonche' gli obblighi
 dei vettori medesimi.
 La  scelta  dei  vettori  e' effettuata dall'ENAC sulla
 base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e
 mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
 I  vettori  designati  non possono cedere, ne' in tutto
 ne'  in  parte,  il  servizio  assunto  senza la preventiva
 autorizzazione  dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio
 del sercizio ceduto.
 Oltre  all'ipotesi  di  cui al quarto comma, il vettore
 designato decade dal servizio:
 a) quando  non  ha  iniziato  l'esercizio  nel giorno
 indicato  dalla  convenzione, a meno che il ritardo non sia
 derivato da causa a lui non imputabile;
 b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
 Per  gravi  motivi  di  pubblico interesse, l'ENAC puo'
 sospendere  l'esercizio  del  servizio da parte del vettore
 designato ovvero revocare la designazione.
 La  vigilanza  sull'attivita'  dei vettori designati e'
 esercitata dall'ENAC.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  787  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non
 disciplinati   da  accordi  internazionali).  -  I  servizi
 extracomunitari  non di linea sono consentiti, a condizione
 di  reciprocita',  ai  vettori  aerei  titolari  di licenza
 comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge
 il traffico.
 L'ENAC   impone   ai  vettori  non  muniti  di  licenza
 comunitaria,  per  l'effettuazione  dei  voli, prescrizioni
 tecniche   ed   amministrative,  ivi  comprese  quelle  che
 riguardano   la   prevenzione  degli  attentati  contro  la
 sicurezza per l'aviazione civile.
 Qualora  il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui
 al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore
 medesimo allo spazio aereo nazionale.
 L'ENAC  stabilisce  con  regolamento  la  modalita'  di
 espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Della polizia della navigazione
 1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione e' abrogato.
 2.   Nel   secondo   comma   dell'articolo  802  del  codice  della navigazione,  le  parole  da:  «pagamento»  a: «Enav» sono sostituite dalle  seguenti:  «pagamento  di  tasse,  diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.».
 3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione e' abrogato.
 4.  Nell'articolo  807  del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
 «Si  applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il  testo dell'art. 800 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.   300  (Aeromobili  diretti  all'estero).  -  Gli
 aeromobili  diretti  all'estero  possono  partire  soltanto
 dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 Si  considera diretto all'estero l'aeromobile destinato
 a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  802  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  802  (Divieto  di  partenza).  - L'ENAC vieta la
 partenza  degli  aeromobili quando, a seguito dei controlli
 previsti  dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
 per  la  sicurezza  della navigazione aerea, nonche' quando
 risultano  violati  gli  obblighi  previsti  dalle norme di
 polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
 risulta    accertato   dalle   autorita'   competenti   che
 l'esercente  ed  il  comandante  non  hanno  adempiuto agli
 obblighi  previsti dalla normativa di interesse pubblico in
 materia sanitaria e doganale.
 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
 anche  su  segnalazione  del  gestore  aeroportuale o della
 societa'  Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
 quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
 di  tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav
 S.p.a.».
 - Il  testo dell'art. 805 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.    805   (Approdo   di   aeromobili   provenienti
 dall'estero).  (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Gli
 aeromobili   provenienti   dall'estero   possono  approdare
 soltanto   negli   aeroporti  abilitati  secondo  le  norme
 doganali  o  sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi
 internazionali   e   salvo   speciale   autorizzazione  del
 Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
 Amministrazioni interessate.
 Si  considera  proveniente dall'estero l'aeromobile che
 entra nel territorio doganale dell'Unione europea.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  807  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). -
 La  partenza  e  l'approdo  di  aeromobili  negli aeroporti
 coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono
 subordinati  all'assegnazione  della  corrispondente  banda
 oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
 L'assegnazione  delle  bande  orarie,  negli  aeroporti
 coordinati,  avviene in conformita' delle norme comunitarie
 e dei relativi provvedimenti attuativi.
 Si   applica,  altresi',  la  disciplina  sanzionatoria
 attuativa     delle    norme    comunitarie    direttamente
 applicabili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Degli atti di stato civile in corso di navigazione
 1.   L'articolo   834   del   codice  della  navigazione,  abrogato dall'articolo  14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente:
 «Art.  834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della  competente  autorita'  nella  Repubblica o di quella consolare all'estero,   il   comandante  dell'aeromobile  puo'  procedere  alla celebrazione   del  matrimonio  nel  caso  e  con  le  forme  di  cui all'articolo 101 del codice civile.
 L'atto   di  matrimonio,  compilato  dal  comandante,  deve  essere annotato  sul  giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo   alla   struttura   periferica   dell'ENAC  o  all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».
 2.  Nell'articolo  836  del  codice  della  navigazione, le parole: «degli  atti  di  matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del  decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia».
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto
 legislativo n. 96 del 2005, e' il seguente:
 «1.   L'art.   834  del  codice  della  navigazione  e'
 abrogato.».
 -  Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  836  (Trasmissione  degli  atti  alle  autorita'
 competenti).  (Testo  in  vigore  dal  21  ottobre 2005). -
 L'autorita'  aeronautica  o consolare trasmette copia degli
 atti  di  matrimonio  e  dei processi verbali relativi alle
 dichiarazioni  delle  nascite  e delle morti alle autorita'
 competenti  a  norma  delle  dipsosizioni  sull'ordinamento
 dello   stato  civile;  al  procuratore  della  Repubblica,
 trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
 1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  939-ter  del  codice  della navigazione, la parola: «privato» e' soppressa.
 2.  L'articolo  940-ter  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  940-ter  (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante ha  facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto  con  altro  di  caratteristiche  e capacita' equivalenti o superiori.».
 3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' verso i terzi».
 4.  Il  primo  comma  dell'articolo  940-quater  del  codice  della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «La  responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione  all'impiego  commerciale  dell'aeromobile  e'  regolata in conformita'  delle  norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano  la responsabilita' verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta'.».
 5.  Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «in vigore nella Repubblica.».
 6.  Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953.».
 7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «L'assicuratore   non   puo'  opporre  al  passeggero,  che  agisce direttamente  nei  suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne'  clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento  del  danno.  L'assicuratore  ha  tuttavia rivalsa verso l'assicurato,  nella  misura  in  cui  avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
 8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Ai  vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di  cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del  9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
 9.  Nell'articolo  945  del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
 «Quando  il  passeggero  non  ritira il bagaglio a destinazione, si applicano  i  commi  primo  e  secondo  dell'articolo  454, in quanto compatibili.».
 10.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  947  del  codice  della navigazione,   le   parole:  «le  misure  da  applicare  in  caso  di violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «le  modalita'  di presentazione  dei  reclami  da  parte  dei  passeggeri  e  irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge».
 11.  Dopo  l'articolo  949-bis  del  codice  della  navigazione  e' aggiunto l'articolo seguente:
 «Art.  949-ter  (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di  trasporto  di  persone  e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla  decadenza  previste  dalla  normativa  internazionale  di  cui all'articolo 941.
 Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».
 12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  94  (Responsabilita'  per danni alla persona). - 1. Il danno derivante  alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del pacchetto turistico e' risarcibile    secondo   le   norme   stabilite   dalle   convenzioni internazionali  che  disciplinano  la  materia,  di  cui  sono  parte l'Italia  o  l'Unione  europea,  cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.
 2.  Il  diritto  al  risarcimento  del danno derivante alla persona dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano  oggetto  del  pacchetto  turistico  si prescrive in tre anni dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
 3.  E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.».
 13.  L'articolo  951 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  951  (Norme  applicabili).  -  Il  trasporto  aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato  dalle  norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si   estendono   anche   ai   trasporti  di  cose  ai  quali  non  si applicherebbero per forza propria.
 Si  applicano  inoltre,  per  quanto non e' disposto dalla presente sezione  ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.».
 14.  L'articolo  952 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  952  (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto).  -  Il  vettore  e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli  stesso  e  i  suoi  dipendenti  e preposti hanno preso tutte le misure  necessarie  e  possibili,  secondo  la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
 Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.».
 15.  L'articolo  953 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  953  (Riconsegna  delle  cose). - Il vettore e' responsabile delle  cose  consegnategli  per  il  trasporto  fino al momento della riconsegna  al  destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano  affidate,  o  nell'interesse  del  vettore  per esigenze della scaricazione  o  per  ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».
 16.  L'articolo  954 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  954  (Prescrizione).  - I diritti derivanti dal contratto di trasporto  di  cose  sono  assoggettati  alle  norme  sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951.
 Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.».
 17.  Gli  articoli da  955  a 964 del codice della navigazione sono abrogati.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Il  testo  vigente  dell'art 939-ter del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.      939-ter      (Utilizzazione      occasionale
 dell'aeromobile).  -  In  caso  di locazione, di comodato o
 comunque   di   conferimento   del  diritto  di  utilizzare
 l'aeromobile  per  una  durata  non superiore a quattordici
 giorni,   esercente   dell'aeromobile  continua  ad  essere
 considerato  il  soggetto  che  ha  conferito il diritto di
 utilizzazione.
 In  caso  di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione
 dell'aeromobile  ai  sensi  del primo comma, l'utilizzatore
 risponde  in  solido  con  chi  ha  conferito il diritto di
 utilizzazione.».
 - Il   testo  dell'art.  940-quater  del  codice  della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  940-quater (Responsabilita' verso i terzi). - La
 responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni contratte
 in  relazione  all'impiego  commerciale  dell'aeromobile e'
 regolata  in conformita' delle norme internazionali vigenti
 nella  Repubblica che disciplinano la responsabilita' verso
 i  terzi  del  vettore  contraente e del vettore effettivo,
 disponendone la solidarieta'.».
 Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il
 noleggiante  assume  i rischi che derivano dall'esercizio e
 il  noleggiatore  quelli  relativi  all'impiego commerciale
 dell'aeromobile.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  941  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di
 persone  e  di  bagagli,  compresa  la  responsabilita' del
 vettore  per  lesioni personali del passeggero, e' regolato
 dalle  norme  comunitarie ed internazionali in vigore nella
 Repubblica.
 Al  trasporto  di  bagagli  si applica, inoltre, l'art.
 953.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  942  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  942  (Obbligo  di  assicurazione).  - Il vettore
 aereo  deve  assicurare  la propria responsabilita' verso i
 passeggeri  secondo la normativa comunitaria. Il passeggero
 danneggiato  ha azione diretta contro l'assicuratore per il
 risarcimento del danno subito.
 L'assicuratore  non  puo'  opporre  al  passeggero, che
 agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti
 dal  contratto,  ne'  clausole  che  prevedono  l'eventuale
 contributo   dell'assicurato  al  risarcimento  del  danno.
 L'assicuratore  ha  tuttavia  rivalsa  verso  l'assicurato,
 nella  misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto
 di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  943  del  codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  943  (Obblighi  d'informazione).  -  Qualora  il
 trasporto  sia  effettuato  da  un vettore aereo diverso da
 quello  indicato  sul  biglietto, il passeggero deve essere
 adeguatamente    informato    della    circostanza    prima
 dell'emissione  del  biglietto.  In  caso  di prenotazione,
 l'informazione  deve  essere data al momento della conferma
 della prenotazione.
 In  caso  di  mancata  informazione, il passeggero puo'
 chiedere  la  risoluzione  del  contratto,  il rimborso del
 biglietto e il risarcimento dei danni.
 Ai  vettori  aerei,  che non adempiono agli obblighi di
 informazione  di  cui  all'art.  6  del regolamento (CE) n.
 2027/97  del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato
 dal  regolamento  (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e
 del   Consiglio,   del   13 maggio   2002,   sono   vietati
 l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».
 -  Il  testo  vigente  dell'art.  945  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza
 del  passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile,
 il  contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo
 di passaggio gia' pagato.
 Se  l'impedimento  riguarda  uno  dei congiunti o degli
 addetti  alla  famiglia,  che  dovevano  viaggiare insieme,
 ciascuno  dei  passeggeri  puo' chiedere la risoluzione del
 contratto alle stesse condizioni.
 Al   vettore   deve   essere  data  tempestiva  notizia
 dell'impedimento  e il passeggero e' responsabile del danno
 che  il  vettore  provi  di  aver  sopportato a causa della
 ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo
 dell'ammontare del prezzo del biglietto.
 Quando   il   passeggero   non  ritira  il  bagaglio  a
 destinazione,   si   applicano  i  commi  primo  e  secondo
 dell'art. 455, in quanto compatibili.».
 -  Il  testo  vigente  dell'art.  947  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  947  (Impedimenti  del  vettore).  -  In caso di
 negato  imbarco,  di soppressione o ritardo della partenza,
 di  interruzione  del  viaggio,  anche  per  cause di forza
 maggiore,   il  passeggero  ha  i  diritti  previsti  dalla
 normativa comunitaria.
 L'organismo    responsabile   dell'applicazione   della
 normativa  comunitaria  e' l'ENAC, il quale stabilisce, con
 apposito  regolamento,  le  modalita'  di presentazione dei
 reclami  da  parte  dei  passeggeri  e  irroga  le sanzioni
 amministrative previste dalla legge.».
 -  Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206
 (Codice  del  consumo,  a  norma  dell'art.  7  della legge
 29 luglio  2003,  n.  229),  e'  pubblicato nel supplemento
 ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n.
 235.
 - Gli   articoli   da   955  a  964  del  codice  della
 navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
 «Art. 955 (Rinvio).
 Art. 956 (Documento del trasporto).
 Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto).
 Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto).
 Art. 959 (Data di caricazione).
 Art.  960  (Efficacia  probatoria  della  lettera  di
 trasporto).
 Art. 961 (Originali della lettera di trasporto).
 Art. 962 (Originali della lettera di trasporto).
 Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto).
 Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera
 di trasporto)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Della responsabilita' per danni a terzi
 sulla superficie e per danni da urto
 1.  Il  titolo  II  del  libro  III della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Titolo II
 DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI
 SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
 Art.  965  (Responsabilita'  dell'esercente per danni a terzi sulla superficie).  - La responsabilita' dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile  a  persone  ed  a  cose sulla superficie e' regolata dalle  norme  internazionali  in  vigore  nella  Repubblica,  che  si applicano  anche  ai  danni  provocati  sul  territorio  nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
 La  stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.
 Art.  966 (Danni da urto). - In caso di urto fra aeromobili in volo o  fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
 L'aeromobile  si  considera  in  volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
 Art.  967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). - Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili  in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale.
 Art.  968  (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). - In caso  di  danni  a  terzi  sulla  superficie  in  seguito a urto, nei rapporti  fra  gli  esercenti  il  risarcimento  dovuto si ripartisce secondo  la  gravita'  delle  colpe  rispettivamente  commesse  dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se  il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non  e'  possibile  accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.
 Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). - I  limiti  previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.
 Art.  970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). - Nel caso  previsto  dall'articolo  968, l'esercente decade dal diritto di regresso  verso  gli  altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
 Il  diritto  medesimo  si  prescrive  con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
 Art.  971  (Limiti del risarcimento complessivo). - Il risarcimento complessivo   dovuto  dall'esercente,  responsabile  ai  sensi  degli articoli da  965  a  967,  e'  limitato  alle  somme  previste  dalla normativa   comunitaria  come  copertura  assicurativa  minima  della responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
 Art.  972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). - Tutte le  norme  che  regolano  la  limitazione  del  risarcimento e la sua attuazione  in  caso  di  responsabilita'  per  danni  a  terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilita' per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.».
 2.  Gli  articoli da  973  a  980 del codice della navigazione sono abrogati.
 3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le  parole: «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Gli   articoli   da   973  a  980  del  codice  della
 navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
 «Art. 973 (Prescrizione).
 Art.  974  (Danni  da  urto, per spostamento di aria od
 altra causa analoga)
 Art. 975 (Limite del risarcimento).
 Art. 976 (Concorso dei creditori).
 Art. 977 (Esclusione della limitazione).
 Art.  978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad
 urto).
 Art.  979  (Decadenza  e  prescrizione  del  diritto di
 regresso).
 Art.  980  (Limitazione del debito nei rapporti fra gli
 esercenti)».
 -  Il  testo  vigente  dell'art.  1048 del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1048  (Formazione  dello  stato  attivo).  - Nel
 termine  fissato  dalla  sentenza  di  apertura, il giudice
 designato,  sentiti  l'istante  e  i creditori concorrenti,
 formano lo stato attivo.
 L'avvenuto  deposito  dello  stato attivo e' comunicato
 all'istante  e  ai  creditori mediante lettera raccomandata
 con avviso di ricevimento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Indennita' e compenso per assistenza
 o salvataggio di persone
 1.  L'articolo  493  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  493  (Compenso per salvataggio di persone). - Il salvataggio di  persone  che abbia conseguito un risultato utile da' diritto a un compenso  quando  l'ammontare  relativo  e'  coperto da assicurazione ovvero  quando  e'  stato  effettuato  in  occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.
 Il  compenso  e'  dovuto  nei  limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione  o,  rispettivamente,  nei  limiti  di  una  parte equitativamente   stabilita   del   compenso   relativo   alle  altre operazioni.  Il  compenso e' determinato in ragione dei rischi corsi, degli  sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche' del pericolo in cui versavano le persone salvate.».
 2.  Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: «, ovvero» a: «941» sono soppresse.
 3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole: «o dalla responsabilita' del vettore» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Il  testo dell'art. 985 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  985  (Indennita'  e  compenso  per  assistenza o
 salvataggio di persone). - L'assistenza e il salvataggio di
 persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al
 rimborso    delle    spese    incontrate    dall'aeromobile
 soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare
 relativo sia coperto da assicurazione.
 Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati
 effettuati  in occasione di operazioni di assistenza a navi
 o  aeromobili  o  di salvataggio di cose, l'assistenza e il
 salvataggio  di  persone,  i  quali  abbiano  conseguito un
 risultato  utile,  danno  inoltre  diritto  a  un compenso,
 rispettivamente  nei  limiti  del residuo ammontare coperto
 dall'assicurazione,  fatta deduzione delle somme dovute per
 risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti
 di   una   parte  equitativamente  stabilita  del  compenso
 relativo  alle altre operazioni. Il compenso e' determinato
 in  ragione  dei  rischi corsi, degli sforzi compiuti e del
 tempo  impiegato,  nonche' del pericolo in cui versavano le
 persone assistite o salvate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Delle assicurazioni per danni a terzi
 sulla superficie e per danni da urto
 1.  Nell'articolo  1011 del codice della navigazione, le parole: «a 967» sono sostituite dalle seguenti: «e 971».
 2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' abrogato.
 3.  Il  terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Sono   esclusi   dall'assicurazione   i  danni  derivati  da  dolo dell'esercente  o  dei  suoi  dipendenti  e  preposti, purche' questi ultimi  abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».
 4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le  parole:  «nell'articolo 977» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo comma dell'articolo 1012».
 5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Il  diritto  di  risarcimento  per  danni  subiti  dal terzo sulla superficie  si  prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1011 (Danni coperti). - L'assicurazione risponde
 dei  danni  subiti  dai  terzi  sulla  superficie, anche in
 seguito  ad  urto,  entro  i  limiti e nella misura fissati
 dagli articoli 965 e 971.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1012  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.   1012  (Danni  esclusi).  -  L'assicuratore  non
 risponde   dei   danni   verificatisi   fuori   dei  limiti
 territoriali  indicati  nella  nota di assicurazione, salvo
 che  questi  limiti  siano  oltrepassati per causa di forza
 maggiore,  per  assistenza o salvataggio, ovvero per errore
 di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
 Sono  esclusi  dall'assicurazione  i  danni derivati da
 dolo  dell'esercente  o  dei  suoi  dipendenti  e preposti,
 purche'  questi  ultimi  abbiano agito nell'esercizio delle
 loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1017  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1017  (Rischio). - L'assicuratore risponde delle
 somme    dovute    dall'esercente    per   danni   arrecati
 dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
 volo  o  contro  nave  in movimento, anche se non essendovi
 stata  collisione  materiale,  il  danno  e'  cagionato  da
 spostamento  d'aria  o  altra  causa  analoga.  Sono  pero'
 esclusi  dal  risarcimento  i danni dipendenti da una delle
 cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012.
 Sono  altresi'  a  carico  dell'assicuratore  le  spese
 incontrate  dal-l'esercente  per resistere, con il consenso
 dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.».
 - Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «1020  (Prescrizione).  - Alla prescrizione dei diritti
 derivanti  dal  contratto  di assicurazione si applicano le
 disposizioni dell'art. 547.
 Il  diritto  di risarcimento per danni subiti dal terzo
 sulla  superficie  si prescrive nello stesso termine in cui
 si  prescrive  il  diritto  al risarcimento del danneggiato
 contro l'esercente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Dei privilegi e dell'ipoteca
 1.  Nel  primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione,  le  parole:  «nell'articolo  974» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 966 e 967».
 2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole: «nel secondo  comma  dell'articolo  866»  sono  sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 866».
 3.  Nell'articolo  1035 del codice della navigazione, le parole: «o d'iscrizione» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1023  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1023  (Privilegi  sull'aeromobile e sul nolo). -
 Sono  privilegiati  sull'aeromobile,  sul  nolo del viaggio
 durante  il  quale  e' sorto il credito, sulle pertinenze e
 sulle  parti  separabili dell'aeromobile nei limiti fissati
 nell'art.  1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo
 l'inizio del viaggio:
 1)  le  spese  giudiziali  dovute  allo Stato o fatte
 nell'interesse  comune  dei creditori per atti conservativi
 sull'aeromobile  o per il processo di esecuzione; i diritti
 di  aeroporto,  gli altri diritti e le tasse della medesima
 specie;   le   spese   di   custodia   e  di  conservazione
 dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;
 2)  i  crediti  derivanti dal contratto di lavoro del
 personale di volo;
 3)    i    crediti    per    le    somme   anticipate
 dall'amministrazione aeronautica o dall'autorita' consolare
 per   il   mantenimento   e  il  rimpatrio  dei  componenti
 dell'equipaggio;   i  crediti  per  contributi  obbligatori
 dovuti  ad  istituti  di previdenza e di assistenza sociale
 per il personale di volo;
 4)  le  indennita'  e  i  compensi di assistenza e di
 salvataggio;
 5)  le indennita' per danni a terzi sulla superficie,
 quando  l'esercente  non  abbia  contratta  o  mantenuta in
 vigore  l'assicurazione  obbligatoria;  le  indennita'  per
 l'urto  di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le
 indennita' per morte per lesioni personali ai passeggeri ed
 agli  equipaggi  e quelle per perdita o avarie del carico o
 del bagaglio;
 6)  i  crediti derivanti dai contratti stipulati o da
 operazioni eseguite, in virtu' dei suoi poteri legali [c.n.
 892],   dal   comandante,   anche   quando   sia  esercente
 dell'aeromobile,   per   le  esigenze  della  conservazione
 dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.».
 - Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1031 (Ufficio competente). - La pubblicita' deve
 essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile.
 Tuttavia   la   pubblicita'  puo'  richiedersi  anche  alle
 autorita' indicate nell'art. 866.».
 - Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1035  (Grado  dell'ipoteca).  - L'ipoteca prende
 grado   dal   momento   della   trascrizione  nel  registro
 d'immatricolazione dell'aeromobile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Delle infrazioni penali e amministrative
 1.  Nel  primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione,  le  parole:  «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
 2.  Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione,  le  parole:  «, 739» sono sostituite dalle seguenti: «e 734».
 3.   Nel  primo  comma  dell'articolo  1083-ter  del  codice  della navigazione, la parola: «739» e' sostituita dalla seguente: «734».
 4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione e' sostituito dal segue:
 «Chiunque  impianta  o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un   deposito   di   sostanze   infiammabili   o   esplosive,   senza l'autorizzazione  prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo   comma   dell'articolo 59,   e'   punito   con   la   sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 2.582 a euro 15.493.».
 5.  Nel  primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle seguenti: «50 e 57».
 6.  Gli  articoli 1176  e  1177  del  codice della navigazione sono abrogati.
 7.  Nell'articolo  1197  del  codice  della navigazione, le parole: «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.
 8.  Nel  primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione,   le   parole:   «negli  articoli 799,  841,  844»  sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 799».
 9.  Nell'articolo  1205  del  codice  della navigazione, la parola: «835» e' sostituita dalle seguenti: «818, 834, 835».
 10.  Nell'articolo  1214  del  codice della navigazione, le parole: «1204, secondo comma,» sono soppresse.
 11.   Nell'articolo   1216,   secondo   comma,   del  codice  della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
 12.   Nell'articolo   1219,   secondo   comma,   del  codice  della navigazione, le parole: «o di collaudo» sono soppresse.
 13.  Nell'articolo  1229  del  codice della navigazione, le parole: «articoli 713  e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1082  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1082  (Pene accessorie). - 1. Le pene accessorie
 per  i  delitti  previsti  dal  presente Codice sono, oltre
 quelle stabilite dal Codice penale:
 1)  l'interdizione dai titoli professionali marittimi
 o  aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone
 fornite   rispettivamente   dei   titoli   previsti   negli
 articoli 123 e 734;
 2)   l'interdizione  dalla  professione  marittima  o
 aeronautica,   se  si  tratta  di  delitti  commessi  dagli
 appartenenti  rispettivamente al personale marittimo o alla
 gente dell'aria.
 2.  Le  pene accessorie per le contravvenzioni previste
 dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice
 penale:
 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi,
 della  navigazione  interna  o aeronautici, se si tratta di
 contravvenzioni  commesse  dalle  persone indicate nel n. 1
 del  comma  precedente  ovvero  da  comandanti, ufficiali e
 sottufficiali della navigazione interna;
 2)  la  sospensione  dalla  professione  marittima  o
 aeronautica  o  alla professione della navigazione interna,
 se  si  tratta  di  contravvenzioni  commesse dalle persone
 indicate  nel  n.  2  del  comma  precedente,  ovvero dagli
 appartenenti al personale della navigazione interna.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1083  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). -
 1.   L'interdizione   perpetua   dai  titoli  professionali
 marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita'
 di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia
 richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734.
 L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
 un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
 anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
 dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
 2.  L'interdizione perpetua dalla professione marittima
 o  aeronautica  priva  il  condannato  della  capacita'  di
 esercitare   la   professione   marittima   o  aeronautica.
 L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
 un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
 anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
 dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
 3.  La  sospensione dai titoli professionali marittimi,
 della navigazione interna o aeronautici priva il condannato
 del  diritto  di  esercitare qualsiasi funzione o servizio,
 per  i  quali  sia  richiesto uno dei titoli indicati negli
 articoli 123,  134  e  734,  per  un  tempo non inferiore a
 quindici giorni e non superiore a due anni.
 4.   La   sospensione  dalla  professione  marittima  o
 aeronautica  o  dalla professione della navigazione interna
 priva   il   condannato   del   diritto  di  esercitare  la
 professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
 non superiore a due anni.».
 - Il  testo vigente dell'art. 1083-ter del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.   1083-ter   (Effetti  e  durata  delle  sanzioni
 amministrative  accessorie).  -  La  sospensione dai titoli
 professionali   marittimi,   della  navigazione  interna  e
 aeronautici  di  cui  all'art. 1083-bis, primo comma, n. 1,
 priva  il  soggetto  del  diritto  di  esercitare qualsiasi
 funzione  o  servizio,  per  i  quali sia richiesto uno dei
 titoli  indicati negli articoli 123, 134 e 734 per un tempo
 non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
 La    sospensione   dalla   professione   marittima   o
 aeronautica  o  dalla professione della navigazione interna
 di  cui  all'art.  1083-bis,  primo  comma,  n. 2, priva il
 soggetto  del  diritto  di esercitare la professione per un
 tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un
 anno.
 Alle  sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi
 si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni del
 codice  penale  relative alla sospensione dall'esercizio di
 una professione.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1163  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
 stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
 uno  stabilimento,  indicati nel primo comma dell'art. 52 e
 nel   primo   comma   dell'art.  59,  senza  la  prescritta
 concessione,  ovvero non osserva le disposizioni di polizia
 ivi  previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
 milioni.
 Chiunque   impianta   o  esercita  un  deposito  o  uno
 stabilimento  o  fa  un deposito di sostanze infiammabili o
 esplosive,  senza  l'autorizzazione  prescritta nel secondo
 comma  dell'art.  52  e  nel  terzo  comma dell'art. 59, e'
 punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 2.582 a euro 15.493.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1165  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.   1165  (Deposito  abusivo  di  merci  e  mancata
 rimozione  di  cose  depositate). - E' punito con l'ammenda
 fino a lire un milione:
 1)  chiunque  deposita  merci  o  altri materiali nei
 luoghi  indicati  negli articoli 50 e 57, senza il permesso
 dell'autorita'  competente  e  il  pagamento  del  relativo
 canone;
 2)  chiunque  non  esegue l'ordine di rimozione delle
 cose depositate.».
 -   Gli   articoli 1176   e   1177   del  codice  della
 navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:
 «Art. 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione).
 Art. 1177 (Aggravanti).».
 - Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1197  (Rifiuto  di  cooperare al ricupero). - Il
 componente  dell'equipaggio, che in caso di naufragio della
 nave  o del galleggiante essendone richiesto dal comandante
 o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria
 opera  per  il  ricupero dei relitti, e' punito, qualora il
 fatto  non  costituisca  un piu' grave reato, con l'ammenda
 fino a lire quattrocentomila.».
 - Il  testo  vigente  de1l'art.  1201  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1201  (Inosservanze  relative  alla  partenza  e
 all'approdo  di  aeromobile).  -  E' punito con la sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire due
 milioni   a   lire  dodici  milioni  il  comandante  di  un
 aeromobile nazionale o straniero, che:
 1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art.
 803,  o,  avendo  sorvolato  una  zona  vietata,  omette di
 approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto].
 2)  parte  o  approda  in localita' diversa da quelle
 previste nell'art. 799;
 3)  parte,  se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
 un aeroporto non doganale;
 4)  approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
 una   localita'   diversa   da   un  aeroporto  doganale  o
 sanitario.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1205  del codice della
 navigazione,   modificato   dal  presente  decreto,  e'  il
 seguente:
 «Art.  1205  (Innovazione  di norme sugli atti di stato
 civile  e  sulla  custodia  di beni di persone morte). - Il
 comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
 disposizioni  degli  articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835
 e'  punito,  qualora il fatto non costituisca un piu' grave
 reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.».
 - Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1214  (Sanzioni amministrative). - La violazione
 degli  articoli  1193,  1198  1199,  1207  e  1209 comporta
 l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
 della sospensione dai titoli o dalla professione.».
 - Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.   1216   (Navigazione   senza   abilitazione).  -
 L'armatore,  che  impiega  una  nave  o un galleggiante non
 abilitati  alla  navigazione,  ovvero senza che siano stati
 rilasciati   i   documenti   comprovanti   l'esistenza  dei
 requisiti  di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a
 un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
 Alla  stessa  pena soggiace l'esercente, che impiega un
 aeromobile  non  abilitato  alla  navigazione,  ovvero  con
 certificato di navigabilita' che non sia in vigore.
 La  stessa  disposizione si applica al comandante della
 nave  o  dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura
 non eccedente un terzo.».
 - Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art.  1219  (Individuazione  abusiva  di modificazioni
 nella  struttura della nave o dell'aeromobile). - Chiunque,
 senza  l'autorizzazione  prescritta,  apporta modificazioni
 alla   struttura  della  scafo,  all'apparato  motore  o  a
 qualsiasi  installazione  di bordo, e' punito con l'ammenda
 da lire centomila a un milione.
 Alla  stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto
 denunzia,   introduce  nella  struttura  di  un  aeromobile
 modificazioni  che  ne alterano le caratteristiche tecniche
 risultanti dal certificato di navigabilita'.».
 - Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione,
 e' il seguente:
 «Art.  1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di
 segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva
 gli  ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con
 la sanzione amministrativa fino a duecento euro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Disposizioni processuali
 1.  L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1236  (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e gli  agenti  delle  capitanerie  di porto, dell'amministrazione della navigazione  interna,  dell'ENAC  e  le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi  nel  porto,  nell'aeroporto  od  a  bordo, anche durante la navigazione.
 I  comandanti  delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di  fare  relazione  di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria   al   comandante  del  porto  o  al  preposto  dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».
 2.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  1240  del  codice  della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.
 3.  L'articolo  1259 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  l259  (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). - Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano  soggetti  alle  norme  disciplinari  fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione,
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
 territoriale  per  i  reati,  previsti dal presente codice,
 commessi  all'estero  ovvero  fuori del mare o dello spazio
 aereo  territoriale  appartenente  al  giudice del luogo in
 cui,  dopo  che  e'  stato commesso il reato, avviene nella
 Repubblica  il  primo approdo della nave o dell'aeromobile,
 su  cui  era  imbarcato  l'imputato al momento del commesso
 reato.
 Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
 la  presentazione  del  rapporto,  della  denuncia  o della
 querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
 guerra,  ovvero  se tali autorita' hanno espletato funzioni
 di  polizia  giudiziaria,  ovvero se la competenza non puo'
 essere  determinata nel modo indicato nel comma precedente,
 la  competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
 della  nave  su cui era imbarcato l'imputato al momento del
 commesso reato.
 Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
 momento  della  partenza  della  nave o dell'aeromobile dal
 luogo  nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
 pronunciata  la  sentenza di merito, la competenza passa al
 giudice   competente  per  territorio  a  norma  dei  comma
 precedenti.  Gli  atti  istruttori  compiuti dall'autorita'
 consolare  conservano  pieno valore anche avanti il giudice
 competente.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Norme finali
 1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si  fa  fronte  con  le ordinarie   risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  a legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2.  Le  disposizioni  del  codice  della  navigazione  introdotte o modificate   dal  presente  decreto  legislativo  entrano  in  vigore trascorsi  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Martino, Ministro della difesa
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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