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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Coordinamento   delle   iniziative   e  delle  misure  finalizzate  a disciplinare   gli  interventi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla popolazione  in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in  mare,  di  esplosioni  e  crolli  di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in  cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro,  promuove  e  coordina  le  attivita'  delle amministrazioni centrali  e  periferiche  dello Stato, delle regioni, delle province, dei  comuni,  degli  enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra  istituzione  ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio  nazionale,  finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita;
 Visto  l'art.  5,  comma  5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,  in  cui  e'  previsto  che  secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di ogni altra istituzione ed organizzazione  pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di coordinamento operativo in materia di protezione civile;
 Premesso:
 che  le  esigenze  di  spostamento  sul  territorio nazionale hanno determinato  un incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi  ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato e' il traffico veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci;
 che,  nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza  dei  trasporti,  continuano  ad essere frequenti incidenti gravi che vedono coinvolte un gran numero di persone;
 che  rilevante  e'  la  pericolosita'  connessa  ad  incidenti  con presenza di sostanze pericolose, sia per quanto puo' avvenire durante il  loro  trasporto  sia negli stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante  l'adozione  di  misure  di  sicurezza,  resta  elevato il rischio per la popolazione;
 che sull'intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti casi coinvolgono anche un gran numero di persone;
 Tenuto conto:
 che,  in  occasione di incidenti di questo tipo, l'intervento delle diverse  strutture  operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed  organizzato,  perde  di  efficacia  e di efficienza in assenza di un'adeguata attivita' di coordinamento complessivo delle operazioni;
 che  la  ripercussione  di  alcuni  incidenti, anche con un'area di impatto   apparentemente   limitata,   puo',   di   fatto,  rivelarsi estremamente ampia, coinvolgendo un numero elevato di persone;
 che  all'impegno  dedicato  alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti  sul  luogo  dell'incidente  deve  necessariamente affiancarsi un'attivita'  di  informazione  ed  assistenza  alla  popolazione non direttamente coinvolta dall'evento;
 che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei diversi enti, amministrazioni e societa' coinvolte, a diverso titolo, nella  gestione  dell'emergenza  consente  una  migliore  valutazione dell'evento,  garantisce  una  maggiore tempestivita' dell'intervento coordinato  e  favorisce  il  concorso  di  tutte  le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
 Considerato:
 che  un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di  coordinamento  che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane  e  finanziarie,  pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei  soggetti  competenti all'attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza;
 che   si  rende  indispensabile  fornire  alle  componenti  e  alle strutture  operative  della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed  11  della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, adeguate indicazioni affinche'  si  raggiunga  il necessario coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad incidenti;
 Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 E m a n a
 la seguente direttiva:
 Al fine di conseguire uniformita' di indirizzo e di azione, il Capo del  Dipartimento della protezione civile vorra' fornire alle diverse componenti   e  strutture  operative,  le  indicazioni  necessarie  a garantire il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali,  ferroviari,  aerei  ed  in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.
 In particolare provvedera' a:
 definire  un  adeguato flusso di informazioni tra le sale operative territoriali  e  centrali  delle  componenti  e  strutture  operative competenti  a  svolgere  attivita'  di  soccorso e di assistenza alla popolazione  in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero di persone, in modo da assicurare l'immediata attivazione del sistema di protezione civile;
 individuare  le attivita' prioritarie da porre in essere in caso di emergenza  attribuendo  compiti alle componenti e strutture operative che intervengono;
 assegnare   le   funzioni   relative  alla  prima  assistenza  alla popolazione e alla diffusione delle informazioni.
 Ciascuna  delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni  fornite  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile,  per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto   dalle   proprie   procedure,  sulla  base  delle  predette indicazioni,  si  attivera'  per  definire le modalita' ritenute piu' idonee  per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui alla presente direttiva.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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