Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006
Gestione del flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art. 5, comma 5, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo in materia di protezione civile;
Considerato che, il Dipartimento della protezione civile assicura lo svolgimento delle attivita' operative per eventi calamitosi ed altre situazioni di crisi, anche mantenendo i collegamenti con le analoghe strutture delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche', con altri enti ed organismi pubblici o privati anche esteri;
Considerato che e' necessario coordinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuto che occorre assicurare il flusso delle informazioni tra dette componenti e strutture operative al fine di effettuare ogni compiuta valutazione degli eventi, anche mediante l'intervento coordinato ed il concorso delle richiamate componenti e strutture operative;
Considerato che si rende indispensabile fornire alle componenti ed alle strutture operative della protezione civile, adeguate indicazioni per disciplinare il flusso delle informazioni relative al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di eventi naturali e/o antropici che possono costituire elementi di pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento operativo nella gestione delle emergenze;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
E m a n a
la seguente direttiva:
Per assicurare il coordinamento operativo di tutte le attivita' previste dalla legge il Capo del Dipartimento della protezione civile vorra' fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile tutte le necessarie indicazioni finalizzate a:
definire ed illustrare l'organizzazione, il funzionamento e l'operativita' delle strutture del Dipartimento della protezione civile preposte all'attivita' di gestione delle emergenze;
individuare e divulgare le procedure operative finalizzate a consentire il continuo scambio di informazioni sugli accadimenti di pertinenza della protezione civile registrati dalle strutture e componenti territoriali in modo da porre in condizioni il Dipartimento di garantire con assoluta tempestivita' ed efficacia la capacita' di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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