| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e, in particolare, l'art.  5,  comma  5,  che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione  civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  rivolge  alle  amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di ogni altra istituzione ed organizzazione  pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di coordinamento operativo in materia di protezione civile;
 Considerato  che,  il Dipartimento della protezione civile assicura lo  svolgimento  delle  attivita'  operative per eventi calamitosi ed altre  situazioni  di  crisi,  anche mantenendo i collegamenti con le analoghe strutture delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  delle regioni e degli enti locali, nonche', con altri enti ed organismi pubblici o privati anche esteri;
 Considerato che e' necessario coordinare i rapporti funzionali e di collaborazione  tra  le  componenti  e  le  strutture  operative  del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Ritenuto  che  occorre  assicurare il flusso delle informazioni tra dette  componenti  e  strutture  operative al fine di effettuare ogni compiuta   valutazione  degli  eventi,  anche  mediante  l'intervento coordinato  ed  il  concorso  delle richiamate componenti e strutture operative;
 Considerato  che si rende indispensabile fornire alle componenti ed alle   strutture   operative   della   protezione   civile,  adeguate indicazioni per disciplinare il flusso delle informazioni relative al preannunciarsi,  al  manifestarsi ed all'evolversi di eventi naturali e/o antropici che possono costituire elementi di pericolosita' per la popolazione,  il  territorio  ed  i  beni,  al fine di raggiungere il necessario coordinamento operativo nella gestione delle emergenze;
 Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 E m a n a
 la seguente direttiva:
 Per  assicurare  il  coordinamento  operativo di tutte le attivita' previste dalla legge il Capo del Dipartimento della protezione civile vorra'  fornire  alle  diverse  componenti  e strutture operative del Servizio   nazionale   di   protezione  civile  tutte  le  necessarie indicazioni finalizzate a:
 definire  ed  illustrare  l'organizzazione,  il  funzionamento  e l'operativita'  delle  strutture  del  Dipartimento  della protezione civile preposte all'attivita' di gestione delle emergenze;
 individuare  e  divulgare  le  procedure  operative finalizzate a consentire  il  continuo scambio di informazioni sugli accadimenti di pertinenza  della  protezione  civile  registrati  dalle  strutture e componenti   territoriali   in   modo   da  porre  in  condizioni  il Dipartimento  di garantire con assoluta tempestivita' ed efficacia la capacita'  di  allertamento,  di  attivazione  e  di  intervento  del Servizio nazionale di protezione civile.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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