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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2006 |  | Ulteriori  misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i   danni  conseguenti  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3507). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
 Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2002,  n.  286,  recante «Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle calamita'  naturali  nelle  regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
 Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2002,  n.  3253,  recante  «Primi  interventi  diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel  territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;
 Visti  i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini  relativi  agli  adempimenti  di  obblighi  tributari  aventi scadenza  nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei  soggetti  residenti,  alla  data  del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni  della  provincia  di  Campobasso  e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;
 Visto   l'art.  4,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi  fino  al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;
 Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri   del   19 marzo   2004,  n.  3344  e  l'art.  3,  comma  2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;
 Vista  la  nota  del  27 febbraio 2006 del presidente della regione Molise  con  la  quale  si  chiede  di  apportare  delle modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006;
 Vista  la  nota del 16 marzo 2006 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Relativamente  alla  regione  Molise,  il  comma  2 dell'art. 1 dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 17 febbraio 2006, n. 3496, e' cosi' sostituito:
 «2.  I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al   comma  1,  possono  essere  effettuati  da  parte  dei  soggetti interessati  senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio  2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in   un'unica   soluzione.  Gli  adempimenti  tributari  diversi  dai versamenti  sono  effettuati  entro  la  medesima data. Dalla data di entrata   in  vigore  della  presente  ordinanza,  sono  abrogate  le disposizioni  previste  dall'art.  4,  comma  3,  dell'ordinanza  del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi  comunque  gia'  erogati  alla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili».
 2.  La  previsione contenuta al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza di  protezione  civile n. 3496 del 2006 si applica limitatamente alla regione Puglia.
 3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma 1 quantificati  in euro 12,5 milioni si provvede a carico delle risorse finanziarie  assegnate  alla  regione  Molise  a valere sul comma 100 dell'art.  1  della  legge  n.  266  del  2005, con le modalita' e le procedure previste dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  sospensione  del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  e  dei  premi,  per  la  quota a carico dei lavoratori dipendenti  prevista  dall'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3496  del  2006,  si  applica  anche ai lavoratori   residenti  nei  medesimi  comuni  della  regione  Molise dipendenti  di  datori  di  lavoro  privati  avente  sede  legale  od operativa altrove.
 2. Alle minori entrate contributive derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione   Molise   sulla   base  della  quantificazione  degli  oneri effettuata dai competenti uffici.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Con  successiva  ordinanza  di protezione civile, in analogia a quanto  disposto  con  il  presente  provvedimento,  saranno previste analoghe  disposizioni  in  favore  dei  comuni  della regione Puglia colpiti   dagli  eventi  sismici  del  2002,  previa  verifica  della disponibilita' della occorrente copertura finanziaria e previa intesa regionale.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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