Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2006
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3507).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;
Visti i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;
Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;
Vista la nota del 27 febbraio 2006 del presidente della regione Molise con la quale si chiede di apportare delle modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006;
Vista la nota del 16 marzo 2006 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Relativamente alla regione Molise, il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, e' cosi' sostituito:
«2. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili».
2. La previsione contenuta al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 si applica limitatamente alla regione Puglia.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 12,5 milioni si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise a valere sul comma 100 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, con le modalita' e le procedure previste dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006.
 
Art. 2.
1. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori di lavoro privati avente sede legale od operativa altrove.
2. Alle minori entrate contributive derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise sulla base della quantificazione degli oneri effettuata dai competenti uffici.
 
Art. 3.
1. Con successiva ordinanza di protezione civile, in analogia a quanto disposto con il presente provvedimento, saranno previste analoghe disposizioni in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dagli eventi sismici del 2002, previa verifica della disponibilita' della occorrente copertura finanziaria e previa intesa regionale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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