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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3508). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
 Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata disposta la proroga e la dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003, rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio  2003,  recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino  al  31 dicembre  2003,  nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al 31 dicembre 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003,   n.   3266,   recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
 Vista la nota del sindaco del comune di Lipari del 21 marzo 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre   2005,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico  e  della  mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della  mobilita'  nella  localita'  di  Mestre  - comune di Venezia», nonche'  l'art.  2  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3417 del 2005;
 Considerato  che, al fine di accelerare le attivita' previste dalla sopra  citata  ordinanza  di  protezione  civile n. 3273 del 19 marzo 2003,  si  rende necessario integrare i poteri derogatori, in materia di  espropri,  conferiti  al  commissario  delegato  per  l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilita' di Mestre ai sensi della medesima ordinanza;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14  dicembre  2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
 Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le regioni  Marche ed Umbria e in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3408 del 4 marzo 2005;
 Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3485  del  22 dicembre  2005, il quale, tra l'altro, ha differito  fino  al  31 dicembre 2006, il termine per il recupero dei contributi  previdenziali  ed  assistenziali nonche' delle entrate di natura   patrimoniale   ed   assimilate   dovute  all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;
 Considerato  che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione;
 Viste  le  note  del 22 febbraio e del 17 marzo 2006 del presidente della  regione  Umbria  e  del  24 febbraio 2006 del presidente della regione Marche;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio 1998,  n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del  27 aprile  1999,  n.  3028  del  18  dicembre  1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000  e  n.  3361  dell'8 luglio  2004,  emanate  per fronteggiare la situazione  di  emergenza  nel  territorio  della  provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
 Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, con il quale il presidente della provincia  di  Rieti e' nominato commissario delegato per provvedere, in  regime  ordinario  ed  in  via  d'urgenza  all'attuazione  ed  al completamento   di  tutte  le  iniziative  gia'  programmate  per  il superamento  della  situazione  di  criticita'  nel  territorio della provincia  di  Rieti  conseguente  agli  eventi  sismici  iniziati il 26 settembre  1997,  nonche'  il successivo art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005;
 Vista  la nota in data 15 marzo 2006 del presidente delta provincia di  Rieti  - commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006,  lo  stato  di  emergenza  nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del  18 novembre  2005,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29  dicembre  2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003,  n.  3348  del  2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004,  n.  3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388  del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio  2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006 e n. 3506 del 23 marzo 2006;
 Vista  la  nota in data 10 marzo 2006 dell'assessore alle politiche ambientali,   ciclo   integrato  delle  acque,  difesa  del  suolo  e protezione civile della giunta regionale della Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti urbani,  speciali,  speciali  pericolosi in atto nel territorio della Regione siciliana;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,  speciali pericolosi,  di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde  e  dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque  superficiali  e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione siciliana;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n.  3048  del  31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio  2001,  n.  3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;
 Ravvisata   la   necessita'  di  assicurare  il  superamento  delle summenzionate  situazioni  di  emergenza  entro i termini di scadenza fissati nei predetti decreti di proroga;
 Tenuto  conto  che detta finalita' puo' essere utilmente perseguita solo  mediante  l'adozione  di un'ordinanza di protezione civile che, con  riferimento  ai  predetti  contesti  emergenziali,  consenta  al presidente   della   Regione  siciliana  -  commissario  delegato  di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la  gestione  dei  rifiuti,  per  la depurazione e per il riuso delle acque reflue;
 Viste  le note rispettivamente del 24 gennaio e del 2 febbraio 2006 del  commissario  delegato  per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
 Vista  la  nota  in  data 1° febbraio 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
 Viste  le note in data 1° e 8 febbraio e del 22 marzo 2006 del Capo del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Vista   la   nota   del  3 aprile  2006  del  vice-commissario  per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre  2005,  recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del   29 dicembre   2005,   recante   «Disposizioni  urgenti  per  lo svolgimento  nel  territorio  della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;
 Visto  il protocollo di intesa relativo alla citta' dello sport tra il  comune  di Roma, l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  ed  il Sistema integrato infrastrutture  e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;
 Visto  il  progetto  architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato  infrastrutture  e  trasporti del Lazio, Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;
 Vista la nota del commissario delegato in data 10 marzo 2006 con la quale  e'  stata sollecitata all'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata»  la  messa  a  disposizione  delle  aree  necessarie  per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma, e considerata, quindi,   l'improcrastinabile   necessita'  di  disporre  delle  aree medesime;
 Vista  la  nota  del  5 aprile  2006 dell'assessore all'urbanistica politiche  della  programmazione  e pianificazione del territorio del comune di Roma;
 Considerata  la necessita' di implementare le strutture sportive di proprieta'  pubblica  e  privata,  funzionali  alla  celebrazione del «grande evento»;
 Ritenuta  la  necessita' di prevedere un unico contesto decisionale per  l'approvazione,  da parte del commissario delegato, dei progetti degli  interventi funzionali alla gestione del «grande evento», anche derogando alle competenze, in detta materia, degli organi decisionali dell'Universita',   si'   da   assicurare   la  somma  urgenza  della realizzazione degli interventi stessi;
 Viste  le  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile      per      fronteggiare     l'emergenza     nel     settore dell'approvvigionamento  idrico  nel  territorio del comune di Reggio Calabria»   e   del   26 marzo   2005,  n.  3421,  recante  ulteriori disposizioni di protezione civile per l'approvvigionamento idrico nel detto comune;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del  13 ottobre  2005,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,  art.  5,  comma  6,  n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493  in  data  11 febbraio  2006 e n. 3506 del 2006, art. 7, recanti disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania;
 Vista la nota n. 773 del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   Al   fine  di  tutelare  l'incolumita'  pubblica  mediante  la realizzazione  urgente di interventi di consolidamento della frazione di  Acquacalda  sita  nel  comune  di Lipari, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e   secondo   criteri   oggettivi  e  di  rigorosa  perequazione,  il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con  decreto  dell'8 novembre  2005  per  gli  interventi da porre in essere  in  localita'  Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante  dell'isola  di  Vulcano,  nonche'  in localita' «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto,   strettamente   attinenti   alla  realizzazione  del  passante autostradale  di  Mestre,  e  di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  19 marzo 2003, n. 3273, il commissario delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico  e  della  direttiva  del  Presidente del Consiglio  dei Ministri del 22 ottobre 2004, nonche' nel rispetto dei vincoli   derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, e successive modificazioni, articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei   tributi  non  corrisposti  per  effetto  dei  provvedimenti  di sospensione, e' differito al mese di gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia di  Rieti  conseguente  agli  eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997,  e  di  cui  all'ordinanza  di protezione civile n. 3404/2005 e successive  modifiche  ed integrazioni, il presidente della provincia di Rieti - commissario delegato puo' avvalersi di consulenti, fino al numero   massimo   di   tre   unita',   di   elevata   e   comprovata professionalita',    con    specifiche    competenze   tecniche   e/o scientifiche. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario  delegato,  e'  determinato  l'oggetto dell'incarico e la durata.  Il  compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti e' fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dei fondi commissariali.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana  di  Spriana,  e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  29 luglio  2005  citato  in  premessa, la regione Lombardia  provvede alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla  sistemazione  fluviale  a  valle  dell'opera  di  restituzione, funzionali al lotto di lavori da realizzarsi ad opera del Commissario delegato  ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.
 2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' assegnata alla regione Lombardia  la  somma  di  euro  2.500.000,00  a  carico del Fondo per interventi  straordinari,  istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni,  nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui e' stata accertata  la  disponibilita',  in  deroga  alle  procedure  da detta normativa previste.
 3.  Con  decreto  del Capo del Dipartimento della protezione civile della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominata  una commissione di collaudo con il compito di verificare e certificare la funzionalita'  del  lotto di lavori di cui all'art. 1, comma 2, della citata  ordinanza  n. 3474/2005 rispetto alle finalita' di protezione civile, con particolare riferimento all'effettivo conseguimento della riduzione   del  rischio  e  della  messa  in  sicurezza  dei  luoghi interessati   dalla  situazione  di  emergenza  di  cui  al  presente articolo.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di  protezione  civile  n.  3494/2006  citata  in  premessa,  per  il compimento  delle  iniziative  di  sua  spettanza,  si  avvale  della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.
 2.  Con  successivo  provvedimento  del Capo del Dipartimento della protezione  civile  e'  determinato  il  compenso da corrispondere al soggetto  attuatore  e  al  collaboratore  di  cui  al comma 1, con i criteri  e le modalita' previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004.
 3.  Nell'ottica  di favorire un rapido rientro nell'ordinario della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico  del  fiume  Sarno,  le somme residue di cui all'art. 10, comma  1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3348  del  2 aprile  2004,  relative  alle  tariffe del servizio  di  depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed   il   13 aprile   2004,  riscosse  dai  comuni  e  versate  sulla contabilita'   speciale   intestata  al  commissario  delegato,  gia' decurtate  delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno depurazione, sono trasferite alla regione Campania.
 4.  La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede, altresi',  all'acquisizione  delle somme dovute e non ancora riscosse dai  comuni  per  il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al comma 3.
 5.  La  regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili di  cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania le  somme ad esso ancora spettanti per l'attivita' di gestione svolta in  esecuzione  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3100  del 22 dicembre  2000,  per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il  24 marzo  2003.  La medesima regione, sulla scorta delle medesime risorse,  procede  altresi'  al  rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli   enti  e  dalle  amministrazioni  competenti  per  il  periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato.
 6.   Il  personale  della  direzione  S.I.I.T.  Campania  -  Molise impiegato  dal  commissario  delegato  nelle attivita' finalizzate al superamento   della  situazione  di  emergenza  di  cui  al  presente articolo,   e'   autorizzato,  nel  limite  di  ventisei  unita',  ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile  pro-capite,  con  oneri  a  carico dei fondi del commissario delegato di cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Ferme  le  competenze  e  le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato, al fine di favorire  il  definitivo  superamento  delle  situazioni di emergenza rispetto  ai contesti di criticita' richiamati in premessa, provvede, sino  al  31 maggio  2006,  e  previa  compiuta  verifica  di tutti i presupposti  di  legge,  al  rilascio  delle  autorizzazioni previste rispettivamente  dai  decreti  legislativi  18 febbraio  2005, n. 59, 11 maggio  2005, n. 133 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  203, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Nelle  more  del  completamento  delle  iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto  nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 29 dicembre 2005, citato   in  premessa,  il  termine  di  cui  all'art.  5,  comma  1, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3334 del 23 gennaio 2004, cosi'  come  modificato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005, e' prorogato fino al 31 maggio 2006.
 |  |  |  | Art. 9. 1.   Nell'ambito  delle  iniziative  da  porre  in  essere  per  lo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia  di  Roma, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «Grande evento»,  il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede in raccordo  con  il  Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, avvalendosi dei poteri  ivi  previsti,  ed  in  deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma  2,  della legge 29 dicembre 2003, n. 376, per la realizzazione del  Museo  dello  sport italiano, utilizzando le risorse finanziarie appositamente  previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali del 17 novembre 2004, e dall'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  All'art.  1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunta la seguente lettera:
 «aa)  a  definire,  nell'ambito  del piano di cui alla precedente lettera a),  gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprieta' pubblica e privata, funzionali  alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle  indicazioni  appositamente  fornite  dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche  in  deroga  alle  vigenti previsioni urbanistiche d'intesa con l'assessore  all'urbanistica  del  comune di Roma; in particolare, il commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  individuare, d'intesa con l'assessore  all'urbanistica  del comune di Roma, aree ove realizzare ulteriori  strutture sportive di proprieta' pubblica e privata, anche in  deroga  alle  vigenti  previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile,   i   contributi  da  erogare  per  la  realizzazione,  il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi».
 2.  All'art.  1,  comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunta la seguente lettera:
 «bb)   in   relazione   all'urgente   necessita'   di  assicurare l'immissione   nel   possesso   delle   aree  site  nel  comprensorio dell'Universita'  degli  studi  di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi  di  cui alla citata ordinanza  n.  3489/2005,  il commissario delegato provvede, instando presso   le   autorita'   competenti   per  fruire,  ove  necessario, dell'assistenza   della   forza   pubblica,  al  conseguimento  della materiale   disponibilita'   delle  aree  di  proprieta'  dell'Ateneo comunque   occupate,  disponendo  per  l'attuazione  dei  conseguenti interventi  ed  iniziative  volti ad assicurare sia l'idoneita' delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalita' del "grande evento",   che   l'eventuale  custodia  dei  beni  rimossi;  all'atto dell'immissione  nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato  provvede  alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza   dei   terreni,  anche  con  la  sola  presenza  di  due testimoni».
 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, e' aggiunto il comma:
 «2-bis.  In  relazione  alle  ineludibili  esigenze  connesse  allo svolgimento   delle   funzioni   operative  inerenti  alle  attivita' cantieristiche   da  porre  in  essere  per  la  realizzazione  degli interventi,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi di personale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel  limite  massimo di dieci unita', nonche' di ulteriori tre unita' da  assumersi  con  contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta   di  carattere  fiduciario,  in  base  alla  tipologia  delle attivita'  da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui  all'art.  2,  comma  2,  dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489».
 4.  Relativamente  alle  opere  ed  agli interventi funzionali alla celebrazione  del  «Grande  evento»,  da  realizzarsi  sulle  aree di titolarita'  dell'Universita'  degli studi di «Tor Vergata», comunque coerenti  con  le finalita' istituzionali dell'Universita' stessa, il commissario delegato agisce in deroga alle norme ed alle disposizioni che  disciplinano i poteri decisionali dell'Ateneo, anche avvalendosi dell'opera  degli  uffici  amministrativi  e tecnici dell'Universita' degli  studi  «Tor Vergata», previa intesa con l'Ateneo medesimo; per la  realizzazione  degli interventi stessi e delle opere strutturali, anche  coerenti con il piano di sviluppo interno, le relative risorse finanziarie  possono  essere  acquisite  anche  in  deroga  al limite massimo  di  cui  all'art.  7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 5.  Al  fine  di  garantire  l'occorrente  assistenza  giuridica al commissario  delegato  nella  materia contrattualistica inerente alla corretta esecuzione dei singoli interventi, e' istituito, con decreto del  commissario  delegato  medesimo,  una  commissione di consulenza composta  da  un  magistrato  amministrativo,  da un magistrato della Corte  dei  conti,  da  un  avvocato  dello  Stato,  da un professore ordinario   dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  «Tor  Vergata», individuati  fiduciariamente e dal Capo dell'avvocatura del comune di Roma.  Il  relativo  compenso  e'  commisurato al 40% del trattamento economico mensile attualmente in godimento.
 |  |  |  | Art. 11. 1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' autorizzato, fino al 31 dicembre  2006,  ad  utilizzare  la  contabilita'  speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la corresponsione delle   somme   dovute  alle  imprese  aggiudicatarie  degli  appalti finalizzati alla risoluzione della situazione di criticita' afferente all'approvvigionamento  idrico  nel  territorio  del comune di Reggio Calabria
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione  in  cui  versa  la  popolazione  del  sud  del  Sudan, il Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a trasferire, a titolo  gratuito,  alle autorita' locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalita' umanitarie,  i  beni strumentali necessari per il proseguimento delle iniziative  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.
 2.  Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i contratti di cui all'art.  2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto  conto della specifica professionalita' maturata dagli esperti nel  peculiare  settore  di  intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque  non  oltre  la  durata  dello stato di criticita' di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  Al  fine  di  garantire  l'immediata  attuazione  del  comma  1 dell'art.  2  del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio  2006,  n. 21, evitando l'aggravio  di  procedure  di  riscossione  finalizzate  ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati  dai  comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art.  2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032  del  21 dicembre  1999,  come  modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza  di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi  dell'art.  5,  comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100   del   22 dicembre   2000,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione  all'attivita'  di  smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla  data  del  15 dicembre  2005,  possono  essere  compensati  dal commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a  seguito  di  apposita  verifica contabile, con i debiti maturati a carico  dei  medesimi  enti  locali per il pagamento della tariffa di smaltimento  dei  rifiuti  dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Al  fine  di  porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati  al  ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel  territorio  del comune di Monterosso, in provincia di La Spezia, interrotta  in  conseguenza del crollo del muro di sostegno, e di cui alla  nota  del  30 marzo  2006  del presidente della regione Liguria citata  in  premessa,  e'  assegnata  alla  medesima  amministrazione comunale  la  somma  di  euro  70.000,00  a  carico  del  Fondo della protezione  civile,  sul  quale  e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  Al  fine  di  fronteggiare  gli  stati di emergenza in premessa citati  il  Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato ad avvalersi  di  undici  unita'  di  personale  appartenente  al  Corpo forestale  dello  Stato  a cui puo' essere corrisposto il trattamento economico  accessorio previsto per il restante personale appartenente al  predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.
 2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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