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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 27 marzo 2006 |  | Rinnovo    dell'iscrizione,    cancellazione    e    proroga    della commercializzazione   di  varieta'  di  specie  agrarie  iscritte  al relativo registro nazionale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'artivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del  17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visti  i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art.  19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie, le  cui  denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono indicate nel dispositivo;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  regolamento  d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma,   che   stabilisce   in   dieci  anni  il  periodo  di  durata dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali e prevede, altresi',  la  possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione medesima per periodi determinati;
 Visto  il  citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varieta'  la cui validita' sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire  un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e  la  commercializzazione  delle  relative  sementi o tuberi seme di patate  che  si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
 Considerato  che  per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto stabilito   dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Considerato   che   per   le  varieta'  indicate  nell'art.  3  del dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo  transitorio  di commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;
 Atteso  che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge   n.   1096/71,   nella   riunione  del  20 febbraio  2006,  ha riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1 del dispositivo l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, ed  ha  inoltre  espresso  parere favorevole alla cancellazione delle varieta'  indicate  negli  articoli 2  e  3  del  dispositivo ed alla concessione,  per  le  varieta'  indicate  nell'art. 3, di un periodo transitorio    per    la    certificazione,   il   controllo   e   la commercializzazione delle relative sementi;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 A  norma  dell'art.  17, decimo comma del regolamento di esecuzione della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,  l'iscrizione  ai  registri  nazionali  di  varieta'  di  specie agrarie,  delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con  i  decreti  ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  e' rinnovata fino al 31 dicembre 2015:
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 52 a pag. 54   <----
 |  |  |  | Art. 2. A   norma   dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del regolamento  di  esecuzione  della  legge  25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate  varieta', iscritte  ai  registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri  medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 55 a pag. 61   <----
 |  |  |  | Art. 3. Ai   sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del regolamento  di  esecuzione  della  legge  25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate  varieta', iscritte  ai  registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri  medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione  e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis,  quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2008.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 62  <----
 
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge 14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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