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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Modalita'  di  applicazione  del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista  la  direttiva  del  Consiglio  della  Comunita'  europea del 28 marzo  1983,  n.  129,  modificata  dalla  direttiva del Consiglio 8 giugno  1989,  n.  370,  che obbliga gli Stati Membri ad adottare o mantenere in vigore le misure necessarie perche' pelli di cuccioli di foca non siano importate a fini commerciali;
 Visto  l'art. 19 del regolamento (CE) 7 marzo 1994, n. 519 relativo al regime comune applicabile alle importazioni nell'Unione europea il quale  prevede  la  possibilita'  per  gli Stati Membri di introdurre divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;
 Visto  il decreto del Ministero del commercio con l'estero 8 giugno 1978,  recante  «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci».
 Visto l'art. 1 del regolamento ministeriale 14 luglio 1990, n. 313, il  quale  prevede  che  «l'importazione e l'esportazione delle merci sono  libere,  salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione  ad  impegni  internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero,   di   concerto   con   il  Ministro  delle  finanze.  Tali provvedimenti   sono   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.»;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  definire le modalita' applicative del regime autorizzatorio delle pelli di foca;
 Considerato  che  la  Commissione  europea e' stata informata della volonta' di adottare il presente decreto ai sensi dell'art. 19, comma 2,  lettera  b) del citato regolamento (CE) n. 519 del 1994, con nota del 10 febbraio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  presente decreto definisce le modalita' di applicazione del divieto  di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di cuccioli  di  foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03 10 10).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'importazione  dei  beni  compresi nell'allegato 1 al presente decreto  quali  pelli  da  pellicceria gregge di foca, delle pelli da pellicceria  conciate  o  preparate  anche  confezionate  in  tavole, sacchi,  mappette,  croci  o  altri  simili  manufatti di foca, delle pelliccerie  lavorate  o  confezionate  di foca e' soggetta al regime dell'autorizzazione  ministeriale, a prescindere dal paese di origine (non  preferenziale).  L'autorita'  incaricata  dell'applicazione del presente decreto e del rilascio delle autorizzazioni all'importazione dei  beni  sopra  citati e' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale della politica commerciale.
 Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed   ha   effetto  dal  giorno  stesso  della pubblicazione.
 Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 1 Nomenclatura combinata:
 43 01 70 90 limitatamente alla foca;
 43 01 80 80 limitatamente alla foca;
 43 01 90 00 limitatamente alla foca;
 43 02 19 35 limitatamente alla foca;
 43 02 19 49 limitatamente alla foca;
 43 02 20 00 limitatamente alla foca;
 43 02 30 10 limitatamente alla foca;
 43 02 30 45 limitatamente alla foca;
 43 02 30 55 limitatamente alla foca;
 43 03 10 90 limitatamente alla foca;
 43 03 90 00 limitatamente alla foca.
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