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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 24 marzo 2006 |  | Criteri,  condizioni  e  modalita'  per  il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il  Fondo  interbancario  di  garanzia  per  la  copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
 Visto  l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»  il  quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la  concessione,  da  parte di banche, di fianziamenti destinati alle attivita'  agricole  e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali»   e   che   «sono   attivita'   connesse  o  collaterali l'agriturismo,   la   manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR»;
 Visto  l'art.  45,  comma  1,  del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo interbancario  di  garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;
 Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento   recante  norme  sul  Fondo  interbancario  di  garanzia istituito  dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi  dell'art.  45,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma  512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in capo al Fondo interbancario di garanzia;
 Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a  norma  dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» che incorpora la Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge   9 maggio   1975,   n.   153,   e   successive  modificazioni, nell'Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
 Visto  l'art.  17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  che dispone che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA) puo' concedere fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole,  garanzia  diretta  a  fronte  di  prestiti partecipativi e partecipazioni   nel   capitale   delle   imprese  agricole,  nonche' cogaranzia  e  controgaranzia  in  collaborazione con confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;
 Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,   come  modificato  dall'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito in legge 14 maggio 2005,  n.  80,  che  stabilisce  che  con  decreto del Ministro delle politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  e le modalita'  di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3  e  4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'art.  10,  comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito  in  legge  14 maggio  2005, n. 80 b) che, aggiungendo  il  comma  5-bis  all'art.  17  del  decreto legislativo 29 marzo   2004,   n.   102,  stabilisce  che  le  garanzie  prestate dall'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono  essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni  e  modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il mercato   agricolo  alimentare  (ISMEA)  ovvero  da  altro  organismo appartenente allo stesso - di seguito definito Istituto - per effetto delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102  e  dell'art.  1,  comma  512,  della  legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
 2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:
 a) per  i  finanziamenti  erogati a far tempo dal 1° gennaio 2005 dalle  banche  ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica rilasciata  dall'Istituto  ai  sensi  del  decreto  del Ministero del tesoro  12 novembre  1996,  n.  612,  e  successive  modificazioni ed integrazioni;
 b) per  i  finanziamenti  assistiti  dalla fideiussione, garanzia diretta,  cogaranzia  o  controgaranzia  rilasciata  dall'Istituto ai sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento  da  parte  dell'Istituto  a  titolo  di  garante per gli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 4.  La  garanzia  di  ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta  dall'Istituto  per  garanzia,  quantificata  sulla base della normativa  che  ne  regola  il  funzionamento  e ridotta di eventuali pagamenti   parziali  effettuati,  a  titolo  di  garanzia  da  parte dell'Istituto stesso.
 5.  Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato  e'  surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  garanzia  di  ultima  istanza  non  opera  nel  caso in cui l'adempimento  della  garanzia di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, sia stato formalmente negato da parte dell'Istituto per l'avvenuto accertamento   della   presenza   di   una   o   piu'  condizioni  di inoperativita'  della  garanzia  stessa recate dalla normativa che ne regola il funzionamento.
 2.  La garanzia di ultima istanza non e' escutibile nel caso in cui le  condizioni  per  l'attivazione  della garanzia di cui all'art. 1, commi  1  e  2,  previste a tal fine dalla normativa che ne regola il funzionamento, non siano state compiutamente verificate.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  richiesta  di  escussione  della  garanzia e' presentata al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V che provvede al relativo pagamento dopo aver accertato  che  siano  stati  rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che - giusta quanto previsto dai decreti del Ministro delle politiche   agricole   e   forestali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  14 febbraio  2006 - l'Istituto dovra'  stabilire per la concessione e la liquidazione delle garanzie sui finanziamenti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente decreto si provvede  ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 marzo 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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