| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 15 marzo 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
 la   delibera   dell'Autorita'   1° luglio  2003,  n.  75/03,  di approvazione  del  codice  di rete per l'attivita' di trasporto della societa' Snam Rete Gas Spa;
 la  delibera  dell'Autorita'  12 dicembre  2003,  n.  144/03,  di approvazione  del  codice  di rete per l'attivita' di trasporto della societa' Societa' Gasdotti Italia Spa;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  14 marzo  2005,  n.  42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 25 ottobre 2005, n. 223/05;
 il  documento  per  la  consultazione  14 novembre  2005  recante «Modifica e integrazione dei criteri per l'adozione e l'aggiornamento dei  codici  di  rete per l'attivita' di trasporto e dispacciamento e per   i   conferimenti   di   capacita'  di  trasporto  di  cui  alla deliberazione  17 luglio  2002,  n. 137/02» (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2005);
 il lodo 20 gennaio 2006, n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale costituito  ai  sensi della deliberazione n. 42/05 per la risoluzione di  una  controversia  in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale (di seguito: lodo n. 1/06).
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  137/02,  l'Autorita'  ha  definito la disciplina  in  materia  di condizioni di accesso e di erogazione del servizio  di  trasporto  del gas naturale, prevedendo in particolare, agli  articoli 9  e  10,  disposizioni  relative  alla tempistica dei conferimenti,  e,  all'articolo  19,  norme  per la predisposizione e l'aggiornamento  dei  codici  di  rete:  e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti;
 i   codici  di  rete  di  cui  al  precedente  alinea  prevedono, nell'ambito  della  disciplina  delle  procedure  di  conferimento di capacita',  che  gli  utenti  confermino le capacita' loro conferite, riconoscendo   loro   la   facolta'   di   ridurre   i   quantitativi originariamente  richiesti,  ovvero  di  rinunciare  al  conferimento presso uno o piu' punti;
 con   il   documento   per  la  consultazione  14 novembre  2005, l'Autorita'  ha  previsto modifiche e integrazioni alla deliberazione n.  137/02,  in  particolare prospettando modifiche delle tempistiche della  procedura  di  conferimento  delle  capacita'  di trasporto, e prospettando  l'istituzione  di  un  «Comitato  di  consultazione» in materia di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete;
 i  documenti  e  le  osservazioni  presentati  nell'ambito  della consultazione hanno evidenziato, nella maggioranza dei casi:
 circa   le   tempistiche  dei  conferimenti,  l'esigenza  della generalita' degli utenti che la procedura di conferimento consenta di presentare  richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al settimo  giorno lavorativo del mese di settembre; circa la disciplina della   predisposizione   e   aggiornamento   dei   codici  di  rete, l'opportunita'  di  prevedere  un Comitato di consultazione unico per tutti  i  codici  di rete di trasporto adottati ed adottandi, nonche' criteri  puntuali  per  la selezione dei soggetti ammessi a far parte del medesimo comitato;
 gli elementi esposti dalle parti nell'ambito della controversia decisa  con  il  lodo  n.  1/06  hanno  evidenziato l'esigenza di una maggiore  flessibilita'  della  procedura di conferimento, al fine di consentire  rettifiche  di errori materiali anche in sede di conferma delle  capacita'  conferite;  e  che  tale carenza ha determinato, in alcune  fattispecie,  quale  quella  decisa  con  il  predetto  lodo, l'obbligo  di  versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di una  condotta  dell'utente che ha assicurato l'equilibrio del sistema senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti;
 la  disciplina  della  procedura  di  conferimento  contenuta nei codici  di  rete  e'  condizionata dai tempi necessari per consentire all'impresa di trasporto di effettuare le verifiche tecniche relative alla  capacita'  disponibile  presso  i  punti della rete, al fine di soddisfare  le  richieste di conferimento; e che tale vincolo tecnico condiziona  le  modalita'  attuative delle esigenze emerse in sede di consultazione nonche' dagli elementi evidenziati dal lodo n. 1/06.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  modificare  la disciplina del conferimento della capacita'  di  trasporto, assicurando le esigenze rappresentate dalla generalita'  degli  utenti  nell'ambito  della consultazione, entro i limiti  imposti  dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche sopra  richiamate;  e  che  sia  a  tal  fine  opportuno integrare la disciplina   attualmente  prevista  dalla  deliberazione  n.  137/02, riconoscendo  ai  soggetti  interessati la facolta' di presentare una richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette giorni  lavorativi  del mese di settembre, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno;
 sia altresi' necessario riconoscere agli utenti, anche in sede di conferma delle capacita' conferite, la facolta' di rettificare errori materiali  eventualmente  presenti  nelle  proprie richieste, purche' tali  rettifiche  non pregiudichino gli esiti delle tecniche compiute dall'impresa  di  trasporto  per  soddisfare  le  altre  richieste di conferimento  presentate dagli utenti nei termini previsti dai codici di rete;
 l'assenza   di   tale   previsione   nei  codici  di  rete  abbia determinato,  nelle  fattispecie  sopra  richiamate, un onere in capo agli  utenti  eccessivo  rispetto  alle  effettive  conseguenze della condotta  tenuta;  e  che  pertanto  sia  opportuno assicurare a tali soggetti  forme di parziale compensazione, assicurando al contempo la neutralita' delle imprese di trasporto;
 sia  opportuno  prevedere,  ai fini della predisposizione e degli aggiornamenti  dei  codici  di rete di trasporto, l'istituzione di un Comitato  unico,  espressione  degli  interessi  degli utenti e degli operatori  del  sistema,  che,  nell'ambito  della  procedura  di cui all'art.   19   della   deliberazione  n.  137/02,  renda  un  parere qualificato  sulle  proposte  a  tal  fine formulate dalle imprese di trasporto;
 Delibera:
 1.   di  approvare  le  seguenti  modifiche  e  integrazioni  della deliberazione n. 137/02:
 a. all'art. 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come segue:
 «9.1  L'impresa  di  trasporto  conferisce  le capacita' per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalita':
 a) nei  punti  di  entrata  interconnessi  con  l'estero,  ai soggetti   richiedenti,   titolari   di   contratti  di  importazione pluriennali,  le  capacita'  sono  conferite entro il 31 di agosto di ogni  anno,  per  periodi  non  superiori  a cinque anni termici, con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;
 b) in tutti gli altri casi, le capacita' sono conferite entro il  31 agosto  di  ogni  anno,  per  periodi  di un anno termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
 9.2  Le  richieste  di  conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:
 a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro il  1°  agosto  del  secondo  anno  anteriore  a  quello nel quale e' effettuato il servizio di trasporto;
 b) per  il  conferimento  di  cui  ai restanti casi, entro il 1° agosto   del   medesimo   anno   nel  quale  viene  effettuato  il conferimento.»;
 b. dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi:
 «9.2.1  La  capacita'  di trasporto che non sia stata conferita entro  i  termini di cui al comma 9.1, puo' essere richiesta entro il settimo  giorno  lavorativo del successivo mese di settembre, e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
 9.2.2  L'impresa  di  trasporto  consente  rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purche' dette rettifiche non   pregiudichino  gli  esiti  delle  verifiche  tecniche  compiute dall'impresa  di  trasporto  per  soddisfare  le  altre  richieste di conferimento presentate nei termini.»;
 c. all'art. 10, il comma 10.1 e' modificato come segue:
 «10.1  L'impresa  di  trasporto  conferisce la capacita' per il servizio  interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno in cui il conferimento e' effettuato.»;
 d. all'art. 19, il comma 19.2 e' sostituito dal seguente comma:
 «19.2  L'impresa  di trasporto procede alla predisposizione e/o all'aggiornamento  del  codice  di  rete  sulla base di una procedura aperta  alla  partecipazione  delle parti interessate, che prevede la costituzione,  da  parte  delle  imprese di trasporto di concerto tra loro,  di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete.»;
 e. dopo il comma 19.2, sono inseriti i seguenti:
 «19.2.1  Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di non  discriminazione,  prevedono  che  siano  membri  del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:
 a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;
 b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:
 almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto  e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno;
 almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto  e  i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;
 almeno  due  scelti tra i titolari di una quota complessiva di  capacita'  di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto  e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno;
 c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;
 d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione  e  degli  esercenti  l'attivita' di vendita ai clienti finali.
 19.2.2  Le  imprese  di  trasporto, nel costituire il Comitato di consultazione,  prevedono  la turnazione dei soggetti di cui al comma 19.2.1, lettera b), con cadenza almeno biennale.
 19.2.3  La  composizione  del Comitato di consultazione nonche' i relativi  aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorita' entro 7 giorni dalla loro definizione.
 19.2.4  In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si provvedera'  alla  definizione  della  composizione  del  Comitato di consultazione    tramite   provvedimento   del   Direttore   generale dell'Autorita', sentite le imprese.
 19.2.5 Il Comitato di consultazione:
 esprime  pareri  all'impresa  di  trasporto  sulla  proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
 segnala  all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a  seguito  di  cambiamenti  del  quadro normativo e regolamentare di riferimento  nonche'  a  seguito  di  mutate condizioni tecniche e di mercato.
 19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorita' le proposte di  codice  di  rete  e  le  proposte  di  modifica ed aggiornamento, unitamente  ai  relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di  consultazione,  nonche'  ad  un  rapporto  che illustri come tali pareri  e  segnalazioni  siano  stati  tenuti in considerazione dalla medesima impresa.»;
 2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono gia' dotate di un  codice  di rete approvato dall'Autorita', trasmettano la proposta condivisa  di  composizione  del  comitato  di consultazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 3.  di  prevedere  che  le  imprese di cui al punto 2 predispongano l'aggiornamento  dei  propri  codici  di  rete  per il recepimento di quanto disposto dal presente provvedimento;
 4.  di  prevedere  che  le  imprese  di  trasporto  riconoscano  un ammontare,  determinato  ai  sensi del successivo punto 5, all'utente che,  nei precedenti periodi di applicazione dei rispettivi codici di rete,  abbiano versato corrispettivi di bilanciamento per prelievi di gas  presso  punti  di riconsegna per i quali non avevano ottenuto la relativa capacita', a condizione che l'utente medesimo:
 a) abbia  richiesto la rettifica dell'errore materiale o comunque abbia  richiesto  la capacita' presso il punto di riconsegna entro il mese in cui ha effettuato il predetto prelievo;
 b) disponesse dei quantitativi di gas, e della relativa capacita' presso i punti di entrata, sufficienti ad alimentare la riconsegna;
 c) abbia assicurato un flusso di gas tale da non compromettere la stabilita'  del  sistema,  ne'  pregiudicare  la  posizione  di altri utenti;
 5.  di  prevedere  che  l'ammontare di cui al punto 4 e' pari al 50 (cinquanta)  per  cento del valore del corrispettivo di bilanciamento versato dall'utente nel periodo considerato;
 6.  di  prevedere  che,  ai  fini della formulazione delle proposte tariffarie  per  l'anno  termico  2006-2007,  l'impresa  di trasporto consideri le somme riconosciute ai sensi del punto 4;
 7.  di  pubblicare  sul  sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica   e  il  gas  (www.autorita.energia.it)  e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento;
 8. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it)     il     testo    della    deliberazione dell'Autorita'  n.  137/02,  come  risultante  dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 15 marzo 2006
 Il presidente: Ortis
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