Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 marzo 2006
Modificazione e integrazione della disciplina in materia di conferimento di capacita' di trasporto del gas naturale e di adozione ed aggiornamento dei codici di rete. (Deliberazione n. 53/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 marzo 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attivita' di trasporto della societa' Snam Rete Gas Spa;
la delibera dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per l'attivita' di trasporto della societa' Societa' Gasdotti Italia Spa;
la deliberazione dell'Autorita' 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);
la deliberazione dell'Autorita' 25 ottobre 2005, n. 223/05;
il documento per la consultazione 14 novembre 2005 recante «Modifica e integrazione dei criteri per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete per l'attivita' di trasporto e dispacciamento e per i conferimenti di capacita' di trasporto di cui alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02» (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2005);
il lodo 20 gennaio 2006, n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale costituito ai sensi della deliberazione n. 42/05 per la risoluzione di una controversia in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale (di seguito: lodo n. 1/06).
Considerato che:
con la deliberazione n. 137/02, l'Autorita' ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, e, all'articolo 19, norme per la predisposizione e l'aggiornamento dei codici di rete: e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti;
i codici di rete di cui al precedente alinea prevedono, nell'ambito della disciplina delle procedure di conferimento di capacita', che gli utenti confermino le capacita' loro conferite, riconoscendo loro la facolta' di ridurre i quantitativi originariamente richiesti, ovvero di rinunciare al conferimento presso uno o piu' punti;
con il documento per la consultazione 14 novembre 2005, l'Autorita' ha previsto modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02, in particolare prospettando modifiche delle tempistiche della procedura di conferimento delle capacita' di trasporto, e prospettando l'istituzione di un «Comitato di consultazione» in materia di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete;
i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione hanno evidenziato, nella maggioranza dei casi:
circa le tempistiche dei conferimenti, l'esigenza della generalita' degli utenti che la procedura di conferimento consenta di presentare richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al settimo giorno lavorativo del mese di settembre; circa la disciplina della predisposizione e aggiornamento dei codici di rete, l'opportunita' di prevedere un Comitato di consultazione unico per tutti i codici di rete di trasporto adottati ed adottandi, nonche' criteri puntuali per la selezione dei soggetti ammessi a far parte del medesimo comitato;
gli elementi esposti dalle parti nell'ambito della controversia decisa con il lodo n. 1/06 hanno evidenziato l'esigenza di una maggiore flessibilita' della procedura di conferimento, al fine di consentire rettifiche di errori materiali anche in sede di conferma delle capacita' conferite; e che tale carenza ha determinato, in alcune fattispecie, quale quella decisa con il predetto lodo, l'obbligo di versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di una condotta dell'utente che ha assicurato l'equilibrio del sistema senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti;
la disciplina della procedura di conferimento contenuta nei codici di rete e' condizionata dai tempi necessari per consentire all'impresa di trasporto di effettuare le verifiche tecniche relative alla capacita' disponibile presso i punti della rete, al fine di soddisfare le richieste di conferimento; e che tale vincolo tecnico condiziona le modalita' attuative delle esigenze emerse in sede di consultazione nonche' dagli elementi evidenziati dal lodo n. 1/06.
Ritenuto che:
sia necessario modificare la disciplina del conferimento della capacita' di trasporto, assicurando le esigenze rappresentate dalla generalita' degli utenti nell'ambito della consultazione, entro i limiti imposti dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche sopra richiamate; e che sia a tal fine opportuno integrare la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 137/02, riconoscendo ai soggetti interessati la facolta' di presentare una richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette giorni lavorativi del mese di settembre, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno;
sia altresi' necessario riconoscere agli utenti, anche in sede di conferma delle capacita' conferite, la facolta' di rettificare errori materiali eventualmente presenti nelle proprie richieste, purche' tali rettifiche non pregiudichino gli esiti delle tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate dagli utenti nei termini previsti dai codici di rete;
l'assenza di tale previsione nei codici di rete abbia determinato, nelle fattispecie sopra richiamate, un onere in capo agli utenti eccessivo rispetto alle effettive conseguenze della condotta tenuta; e che pertanto sia opportuno assicurare a tali soggetti forme di parziale compensazione, assicurando al contempo la neutralita' delle imprese di trasporto;
sia opportuno prevedere, ai fini della predisposizione e degli aggiornamenti dei codici di rete di trasporto, l'istituzione di un Comitato unico, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema, che, nell'ambito della procedura di cui all'art. 19 della deliberazione n. 137/02, renda un parere qualificato sulle proposte a tal fine formulate dalle imprese di trasporto;
Delibera:
1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/02:
a. all'art. 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come segue:
«9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacita' per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalita':
a) nei punti di entrata interconnessi con l'estero, ai soggetti richiedenti, titolari di contratti di importazione pluriennali, le capacita' sono conferite entro il 31 di agosto di ogni anno, per periodi non superiori a cinque anni termici, con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;
b) in tutti gli altri casi, le capacita' sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno, per periodi di un anno termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:
a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro il 1° agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale e' effettuato il servizio di trasporto;
b) per il conferimento di cui ai restanti casi, entro il 1° agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.»;
b. dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi:
«9.2.1 La capacita' di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, puo' essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre, e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno.
9.2.2 L'impresa di trasporto consente rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purche' dette rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate nei termini.»;
c. all'art. 10, il comma 10.1 e' modificato come segue:
«10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacita' per il servizio interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno in cui il conferimento e' effettuato.»;
d. all'art. 19, il comma 19.2 e' sostituito dal seguente comma:
«19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede la costituzione, da parte delle imprese di trasporto di concerto tra loro, di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete.»;
e. dopo il comma 19.2, sono inseriti i seguenti:
«19.2.1 Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di non discriminazione, prevedono che siano membri del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:
a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;
b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:
almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacita' di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno;
almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacita' di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;
almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacita' di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno;
c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;
d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione e degli esercenti l'attivita' di vendita ai clienti finali.
19.2.2 Le imprese di trasporto, nel costituire il Comitato di consultazione, prevedono la turnazione dei soggetti di cui al comma 19.2.1, lettera b), con cadenza almeno biennale.
19.2.3 La composizione del Comitato di consultazione nonche' i relativi aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorita' entro 7 giorni dalla loro definizione.
19.2.4 In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si provvedera' alla definizione della composizione del Comitato di consultazione tramite provvedimento del Direttore generale dell'Autorita', sentite le imprese.
19.2.5 Il Comitato di consultazione:
esprime pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
segnala all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonche' a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.
19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorita' le proposte di codice di rete e le proposte di modifica ed aggiornamento, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonche' ad un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa.»;
2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono gia' dotate di un codice di rete approvato dall'Autorita', trasmettano la proposta condivisa di composizione del comitato di consultazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di prevedere che le imprese di cui al punto 2 predispongano l'aggiornamento dei propri codici di rete per il recepimento di quanto disposto dal presente provvedimento;
4. di prevedere che le imprese di trasporto riconoscano un ammontare, determinato ai sensi del successivo punto 5, all'utente che, nei precedenti periodi di applicazione dei rispettivi codici di rete, abbiano versato corrispettivi di bilanciamento per prelievi di gas presso punti di riconsegna per i quali non avevano ottenuto la relativa capacita', a condizione che l'utente medesimo:
a) abbia richiesto la rettifica dell'errore materiale o comunque abbia richiesto la capacita' presso il punto di riconsegna entro il mese in cui ha effettuato il predetto prelievo;
b) disponesse dei quantitativi di gas, e della relativa capacita' presso i punti di entrata, sufficienti ad alimentare la riconsegna;
c) abbia assicurato un flusso di gas tale da non compromettere la stabilita' del sistema, ne' pregiudicare la posizione di altri utenti;
5. di prevedere che l'ammontare di cui al punto 4 e' pari al 50 (cinquanta) per cento del valore del corrispettivo di bilanciamento versato dall'utente nel periodo considerato;
6. di prevedere che, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007, l'impresa di trasporto consideri le somme riconosciute ai sensi del punto 4;
7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 15 marzo 2006
Il presidente: Ortis
 
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