| IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche
 e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
 di cose per conto di terzi
 Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
 Visto  il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
 Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in materia di autotrasporto;
 Visto  l'art.  2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  elevando  la predetta somma di euro 46.481.121,00, a euro 67.139.397,00;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di 10.329.138 euro;
 Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle risorse   di  cui  sopra,  portando  la  disponibilita'  di  fondi  a 97.468.535,00 euro;
 Visto  l'art.  1,  comma 104, della legge 30 dicembre 2005, n. 266, che  autorizza  il  rimborso  dei  pedaggi relativi all'anno 2005 per ulteriori 30 milioni di euro;
 Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  n.  1107  del  9 giugno  2005, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
 Vista  la  delibera n. 13/05, con la quale il Comitato centrale per l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione ambientale  e  della  sicurezza della circolazione, l'importo di euro 9.746.853,50,  come  successivamente  confermato  dalla  delibera  n. 02/06;
 Considerato  che con la stessa delibera n. 13/05 e' stato deciso di utilizzare  parte  di  detto  importo  per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
 Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 9 giugno 2005 dal Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  con  gli  enti interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2005, del traffico dalla SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 20 giugno 2005 ed il 12 settembre 2005, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei  veicoli  a  quattro o piu' assi, dalla SS16, nel tratto compreso tra  i  comuni  di Gabicce Mare e Termoli, alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa fra Pesaro e Termoli;
 Considerato  che  in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
 Considerato  che  sulla  base delle precedenti analoghe rilevazioni effettuate  negli  anni precedenti e' stato appurato che il volume di fatturato  complessivo,  per  il  transito  dirottato,  e'  di  circa 700.000,00  euro  di cui una parte e' posta a carico delle imprese di autotrasporto;
 Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo  di circa euro 350.000,00 vada rimborsata alle imprese di autotrasporto,  utilizzando  parte  dei fondi euro 9.746.853,50, resi disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 13/05;
 Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente la quota di pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente necessario  di euro 350.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a seguito  di  una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla  valutazione  delle  domande  presentate, utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 13/05;
 Delibera:
 1.  La  quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratte autostradali  della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in  data  9 giugno 2005 e di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
 2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per  i  soli transiti effettuati nel periodo  compreso tra il 20 giugno ed il 12 settembre 2005, dalle ore 19,00  alle  ore  05,00,  dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta della  A14  compresa  tra le stazioni di Pesaro e Termoli, nel doppio senso  di marcia in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
 3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione   differita   mediante  fatturazione  e  sono  effettuati direttamente  dalla  Societa'  che gestisce tale sistema di pagamento differito  del  pedaggio  sulle  fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
 4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
 I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese o raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
 5.  I  predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in conto proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali viene  richiesto  il  rimborso  della  quota  di  pedaggio, risultino titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
 6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, pena l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di    ricevimento    al    Comitato   centrale   per   l'albo   degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via Giuseppe  Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando, in  relazione  all'attivita'  esercitata,  un modello conforme ad uno degli   allegati   alla  presente  delibera,  di  cui  formano  parte integrante.
 7.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa' consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto associativo.
 8.  I  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci imprese italiane e/o  comunitarie  che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
 9.  Qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte  anche imprese italiane  titolari  di  licenza  in  conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
 10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie  che  effettuano  trasporto  in  conto proprio, lo stesso raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
 11.  Qualora  del  raggruppamento  facciano  parte soggetti che non esercitano  attivita'  di  autotrasporto  di  cose,  ne' per conto di terzi,  ne'  in  conto  proprio,  deve  essere  compilato,  a pena di esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento relativo   ai  viaggi  effettuati  da  veicoli  appartenenti  a  tali soggetti,  affinche'  detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.
 12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi sede  in  altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita' deve  risultare  dalla  copia  della  licenza  comunitaria  di cui al regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2005, sara'   sufficiente   indicare   tale   circostanza   attraverso  una dichiarazione  resa  nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
 13.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio,  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea, debbono compilare  il  quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli che  hanno  effettuato  i  transiti  per  i  quali viene richiesto il rimborso  della  quota  di  pedaggio  e  debbono altresi', fornire le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
 14.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra imprese che esercitano  l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro 2/B  per  fornire  i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro 2/C  per  i  soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, allegando,   in   questo   ultimo  caso,  fotocopia  delle  carte  di circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
 15.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale.
 16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il presidente: De Lipsis
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