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| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DELIBERAZIONE 30 marzo 2006 |  | Domanda  di  concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi  autostradali  2005, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti  l'attivita'  di  autotrasportatore  di  cose  per conto di terzi. (Deliberazione n. 3/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche
 e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
 di cose per conto di terzi
 Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
 Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del  1998  convertito  dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
 Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;
 Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
 Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di 10.329.138 euro;
 Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle risorse   di  cui  sopra,  portando  la  disponibilita'  di  fondi  a 97.468.535,00 euro;
 Visto  l'art.  1,  comma 104, della legge 30 dicembre 2005, n. 266, che  autorizza  il  rimborso  dei  pedaggi relativi all'anno 2005 per ulteriori 30 milioni di euro;
 Considerato  che  le risorse disponibili per l'anno 2005, ammontano pertanto ad euro 127.468.535,00 euro;
 Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  n.  1107  del  9 giugno  2005, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
 Viste  le  delibere  n.  13/05  e  02/06  con  le quali il Comitato centrale   per   l'albo   degli   autotrasportatori  ha  disposto  di utilizzare,  per  realizzare  interventi  di  riduzione  dei  pedaggi autostradali  in  favore  delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2005, euro 117.721.681,50, corrispondente al 90% dell'importo di euro 97.468.535,00,  incrementato  di  30  milioni  di euro, come da legge 30 dicembre 2005, n. 266, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della delibera n. 13/05;
 Vista  la  delibera  n.  14/05 con la quale il Comitato centrale ha emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno  2005  e  all'ulteriore riduzione  commisurata  al  volume  di  fatturato  annuale in pedaggi effettuati  nelle  ore  notturne, nonche' recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo  rideterminati  mediante  l'applicazione  di  indici  di sconto commisurati  alla  categoria  euro di appartenenza dei veicoli, cosi' come fissati nella citata direttiva del Ministro;
 Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  euro 117.721.681,50  dal  quale  andra' detratto l'importo che il Comitato centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  dovra'  erogare  per rendere  operativa  la  presente  delibera,  che puo' indicativamente preventivarsi   in   euro  170.000,00,  nonche'  l'importo  che  puo' indicativamente  stimarsi  in  euro  200.000,00  da  destinarsi  alla definizione dell'eventuale contenzioso;
 Considerato  che  risulta  pertanto attualmente utilizzabile per le misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte  delle  imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo  di  euro  117.351.681,50, al netto degli importi derivanti dagli   oneri   convenzionali,   da   concordare   con   le  societa' concessionarie   autostradali,   dalle   spese  di  organizzazione  e struttura  per  la  gestione  delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche'   dagli   oneri   relativi   alla  definizione  di  eventuale contenzioso;
 Considerato  che  occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2005;
 Considerato  che  i  criteri e le modalita' di erogazione, da parte del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle societa'  concessionarie,  dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei   pedaggi   autostradali,   erogati   dalle   medesime   societa' concessionarie  ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche' i criteri e le modalita'  di  rimborso  da  parte delle societa' concessionarie alle imprese,  cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al beneficio  saranno  stabiliti  dalle  convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
 Delibera:
 1.  Ai  soggetti  di  cui  ai  punti 4 e 5 della delibera n. 14/05, pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005, che si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2005  al 31 dicembre  2005  con  veicoli  Euro  1,  Euro 2, Euro 3 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
 2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
 a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
 0,5 per i veicoli Euro 1;
 1 per i veicoli Euro 2;
 1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
 b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
 
 =====================================================================
 Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione ===================================================================== da 51.646,00 a 206.583,00                  |           10% da 206.583,01 a 516.457,00                 |           15% da 516.457,01 a 1.032.914,00               |           20% da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |           25% oltre 2.582.284,00                         |           30%
 
 La  riduzione  del  pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore dei  soggetti  sopra  indicati  che  nel corso dell'anno 2005 abbiano realizzato  un  fatturato  globale  annuo  pari  o  superiore  a euro 51.646,00.
 3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato - nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2005 - almeno il 10% del fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi effettuati  nelle  ore  notturne,  secondo  le modalita' indicate nel punto 8 della delibera n. 14/05.
 4.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data  del  1° gennaio  2005, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
 5.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  20 luglio  2006,  a mezzo raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presente delibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e' reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
 I  soggetti  aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione compensata  per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente trasmettere  su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando l'apposito     programma     disponibile     sul     sito    Internet www.alboautotrasporto.it  sezione  pedaggi,  contenente,  per ciascun veicolo  a  motore:  la  targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro  3  o  superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
 I  soggetti  aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione compensata   per   non   piu'   di   10   veicoli   a  motore  devono obbligatoriamente  compilare  il  quadro  L-CT contenente per ciascun veicolo  a  motore:  la  targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro  3  o  superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
 I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del 2005,  alcun  apparecchio  Telepass  o  Viacard,  non  devono  essere riportati all'interno del predetto prospetto o quadro.
 Copia  della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere trasmessi   su   supporto  magnetico,  fermo  restando  l'obbligo  di trasmettere l'originale cartaceo della domanda regolarmente compilata e  sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il programma   per   la   compilazione   del   quadro  D  da  parte  dei raggruppamenti di imprese.
 La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
 6.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
 denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
 generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
 firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  in alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
 le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitaria di  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.
 7.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 8 a 12 della presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti benefici.
 8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
 numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
 societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici indicati nella domanda;
 l'indicazione,  per  ciascun  veicolo  a  motore  per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa, della  categoria  (Euro  0,  Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del numero  dell'apparato  Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato  nell'anno  2005.  Tale  indicazione  dovra' avvenire con le modalita'  indicate  nel  precedente punto 5, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
 Ai  fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza, le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un  altro  Paese dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che abbiano fra i propri soci  imprese  aventi  sede  in  un  altro Paese dell'Unione europea, devono   allegare   altresi'   alla  domanda  copia  delle  carte  di circolazione  o  di altra equipollente documentazione da cui si possa evincere   la  categoria  ecologica  dei  veicoli  appartenenti  alle predette  imprese  estere  per  i  quali  e'  richiesta  la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
 9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2005.
 Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2005 devono compilare il quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n. 298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
 10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2005.
 Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paese dell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitaria rilasciata  nel  corso  dell'anno  2005  devono compilare il quadro B allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
 11. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile) iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:
 a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta' indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
 b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori, denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari, allegandone copia;
 c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2005, sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
 Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
 d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.
 Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2005, deve essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
 Nel  caso  in  cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto tale licenza  nel  corso  dell'anno  2005,  deve essere compilato anche il quadro IT2, allegato alla domanda;
 e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito  www.alboautotrasporto.it  denominato  «transiti  notturni conto terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per  ciascuna impresa associata iscritta  all'Albo  ovvero  titolare di licenza comunitaria, i codici dei  titoli  (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel  punto  8  della  delibera  n.  14/05,  tenuto  conto  della loro appartenenza alla forma associata.
 Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
 f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard, codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso, inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
 Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
 12.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile) avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza comunitaria:
 a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
 b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero e  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino titolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritte all'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data di iscrizione al predetto Albo;
 c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel corso  dell'anno  2005,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
 Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli;
 d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
 Nel  caso  in  cui  i  soci titolari di licenza comunitaria abbiano ottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2005 deve essere compilato il quadro UE1.
 Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2005, deve essere compilato il quadro UE2;
 e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito  www.alboautotrasporto.it  denominato  «transiti  notturni conto terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per  ciascuna impresa associata titolare  di  licenza  comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici dei  titoli  (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno  il  10%  del  proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene  applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel  punto  8  della  delibera  n.  14/05,  tenuto  conto  della loro appartenenza alla forma associata.
 Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
 f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra' altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard, codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso, inviando  su  supporto  magnetico,  un  file compilato utilizzando il programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti  notturni  conto  proprio».  In  tal caso, alle imprese che hanno  realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore  notturne,  viene  applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo  le modalita'  contenute  nel  punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
 Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
 13.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme associate  nel  corso dell'anno 2005, debbono presentare una distinta domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
 14.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2005,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
 15.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 14/05 del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2005  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2006.
 16.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
 17. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il presidente: De Lipsis
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 ---->  Vedere allegato da pag. 10 a pag. 24   <----
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