Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 172 e degli
articoli 126-bis e 169 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificati, dal presente decreto, cosi'
recitano:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli
delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa
massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che
dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei
dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2,
hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di
marcia.
2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture
di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi
di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al
noleggio con conducente, durante il servizio nei centri
abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le
funzioni previste dall'art. 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o
dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro
delle Comunita' europee, affette da patologie particolari
che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle
cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la
durata di validita', deve recare il simbolo previsto
nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
all'art. 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che
abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere
trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro
statura ed al loro peso.
5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano
i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un
sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in
cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore
ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai
passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di
autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con
conducente, durante il servizio, quando circolano nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore
ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno
dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera
od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta
di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a
euro 2.867.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma
10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

=====================================================================
Norma | |Punti ===================================================================== Art. 141|Comma 8 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, terzo periodo |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 142|Comma 8 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 143|Comma 11 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 --------------------------------------------------------------------- Art. 145|Comma 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e |
|9 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto | Art. 146|di sosta e fermata | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 | 6 --------------------------------------------------------------------- Art. 147|Comma 5 | 6 --------------------------------------------------------------------- Art. 148|Comma 15, con riferimento al comma 2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 3 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 8 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, terzo periodo |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 149|Comma 4 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 | 8 --------------------------------------------------------------------- Art. 150|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 | 8 --------------------------------------------------------------------- Art. 152|Comma 3 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 153|Comma 10 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 154|Comma 7 | 8 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 158|Comma 2, lettere d), g) e h) | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 161|Commi 1 e 3 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 | 4 --------------------------------------------------------------------- Art. 162|Comma 5 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 164|Comma 8 | 3 --------------------------------------------------------------------- Art. 165|Comma 3 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 167|Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: | ---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t | 1 ---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t | 2 ---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t | 3 ---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: | ---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 ---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 ---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 ---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 | 3 --------------------------------------------------------------------- Art. 168|Comma 7 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9-bis | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 169|Comma 8 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 170|Comma 6 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 171|Comma 2 | 5 --------------------------------------------------------------------- Art. 172|Commi 10 e 11 | 5 --------------------------------------------------------------------- Art. 173|Comma 3 | 5 --------------------------------------------------------------------- Art. 174|Comma 4 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 175|Comma 13 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 176|Comma 19 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 177|Comma 5 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 178|Comma 3 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 | 1 --------------------------------------------------------------------- Art. 179|Commi 2 e 2-bis |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 186|Commi 2 e 7 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 187|Commi 7 e 8 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 189|Comma 5, primo periodo | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 | 2 --------------------------------------------------------------------- Art. 191|Comma 1 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 | 3 --------------------------------------------------------------------- Art. 192|Comma 6 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.».
«Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore). - 1. In tutti i veicoli il conducente
deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per
effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto
sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in
relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare
quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,
sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli
destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonche' il carico complessivo del veicolo non possono
superare i corrispondenti valori massimi indicati nella
carta di circolazione; tali valori sono fissati dal
regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la liberta' di
movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli
e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale
del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali
domestici in numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la
guida. E' consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al
posto di guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di
persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta
di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono
commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357 a euro 1.433, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano
commesse alla guida di una autovettura, il conducente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 35 a euro 143.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 115 del 9 maggio 2003.
- La direttiva 91/671/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 373 del 31 dicembre 1991.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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