IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo non sono state presentate, o sono state presentate in ritardo, le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 1, comma 2, del dispositivo e' stata richiesta dagli interessati la concessione di un periodo transitorio per la commercializzazione delle relative sementi; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 1, comma 3, del dispositivo e' stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che per le varieta' indicate nell'art. 1, comma 4, del dispositivo non sono stati inviati, da parte degli interessati, i campioni di sementi per l'effettuazione delle prove previste dalla circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 1996 e, pertanto, non e' stato possibile accertare le caratteristiche di distinguibilita', stabilita' ed omogeneita' ai fini del rinnovo dell'iscrizione delle varieta' stesse; Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate nel dispositivo ed alla concessione, per le varieta' indicate nell'art. 2 del dispositivo medesimo, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Decreta: Art. 1. 1. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata, o ritardata, presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
----> Vedere tabella alle pagg. 19-20 <----
2. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varieta' sotto elencate, iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata, o ritardata, presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino alla data a fianco di ciascuna indicata:
----> Vedere tabella a pag. 20 <----
3. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:
----> Vedere tabella a pag. 21 <----
4. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera d), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
----> Vedere tabella a pag. 21 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2006 Il direttore generale: La Torre Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |