| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto   il   regolamento   d'esecuzione  della  citata  legge  n. 1096/1971,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare l'art.  17,  decimo  comma,  che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali  per  periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
 Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che prevede,  tra  l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una  varieta' dal registro sia se il responsabile della conservazione in  purezza  ne  faccia richiesta sia se la validita' dell'iscrizione sia  giunta  a  scadenza,  nel  qual  caso puo' stabilirsi un periodo transitorio   per  la  certificazione,  il  controllo  quali  sementi standard  e  la  commercializzazione  delle sementi appartenenti alla varieta'  stessa,  che  si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
 Considerato  che  per le varieta' indicate nell'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo non sono state presentate, o sono state presentate in  ritardo,  le  domande  di  rinnovo  dell'iscrizione  ai  relativi registri nazionali e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Considerato  che  per  le varieta' indicate nell'art. 1, comma 2, del  dispositivo  e' stata richiesta dagli interessati la concessione di  un  periodo transitorio per la commercializzazione delle relative sementi;
 Considerato  che  per  le varieta' indicate nell'art. 1, comma 3, del  dispositivo  e'  stata  richiesta  la cancellazione dai registri nazionali  da  parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza  e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Considerato  che  per  le varieta' indicate nell'art. 1, comma 4, del dispositivo non sono stati inviati, da parte degli interessati, i campioni  di  sementi  per l'effettuazione delle prove previste dalla circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 1996 e, pertanto, non e' stato  possibile  accertare  le  caratteristiche di distinguibilita', stabilita'  ed  omogeneita' ai fini del rinnovo dell'iscrizione delle varieta' stesse;
 Atteso  che  la  commissione  sementi,  di  cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione delle varieta' indicate nel  dispositivo  ed  alla  concessione,  per  le  varieta'  indicate nell'art.  2  del dispositivo medesimo, di un periodo transitorio per la   certificazione,   il  controllo  quali  sementi  standard  e  la commercializzazione delle relative sementi;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  norma  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera e), del regolamento  d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  modificato,  da  ultimo,  dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai  registri  delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri  medesimi  per  mancata,  o  ritardata,  presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
 
 ---->  Vedere tabella alle pagg. 19-20  <----
 
 2.  A  norma  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera e), del regolamento  d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n.  322,  le  varieta'  sotto  elencate, iscritte  ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti  a  fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi  per  mancata,  o  ritardata, presentazione della domanda di rinnovo  dell'iscrizione  e  le  relative  sementi, a norma del sopra citato  art.  17-bis,  quinto  comma,  potranno  essere  certificate, controllate  quali sementi standard e commercializzate fino alla data a fianco di ciascuna indicata:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 20  <----
 
 3.  A  norma  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera b), del regolamento  d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.   1065,  modificato,  da  ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai  registri  delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri  medesimi  su  richiesta  dei  relativi  responsabili  della conservazione in purezza:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 21  <----
 
 4.  A  norma  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera d), del regolamento  d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  modificato,  da  ultimo,  dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta' iscritte ai  registri  delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati,  sono cancellate dai registri medesimi:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 21  <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 27 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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