IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
----> Vedere tabella alle pagg. 22-23 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2006 Il direttore generale: La Torre Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |