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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 6 aprile 2006 |  | Modalita' applicative delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 24  della  legge  n.  29  del  25 gennaio 2006, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite, da imprese che hanno sostenuto spese per la  partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge, n. 269 del 30 settembre  2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, e da soggetti che hanno realizzato investimenti nei   comuni   colpiti   da   eventi  calamitosi  nel  2002,  di  cui all'articolo 5-sexies  del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 27 del 21 febbraio 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 Dispone: 1. Ambito di applicazione.
 Ai  sensi  degli  articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, l'autoliquidazione ed il versamento degli importi delle imposte non  corrisposte  dai  soggetti,  che  hanno  fruito  del  regime  di agevolazione  fiscale  ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  n.  326  del 24 novembre 2003 e ai sensi dell'art.  5-sexies  del  decreto-legge  n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito  con  modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 (di   seguito  denominate:  «soggetti  beneficiari»),  e'  effettuato secondo le modalita' stabilite dal presente provvedimento. 2.   Approvazione   del   modello  di  attestazione  dei  dati  utili all'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito ai sensi degli articoli 15  e  24  della  legge  n.  29  del 25 gennaio 2006, con le relative istruzioni per la compilazione.
 2.1.  E'  approvato, ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29  del  25 gennaio  2006,  il  modello  per  l'attestazione dei dati necessari  all'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito con le  relative  istruzioni  per  la  compilazione,  annesse al presente provvedimento.
 2.2.   Il   modello  di  cui  al  punto  2.1.  e'  composto  da  un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto beneficiario, al rappresentante  firmatario  dell'attestazione,  alla  sottoscrizione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato  della  trasmissione  nonche' dal quadro AT contenente gli elementi  necessari  per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito. 3.  Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati del modello di attestazione.
 3.1.  Nel  modello  di  attestazione di cui al punto 2, gli importi devono  essere  indicati  in  unita'  di  euro con arrotondamento per eccesso,  se  la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a detto limite.
 3.2.  Entro  novanta  giorni  dalla data di emanazione del presente provvedimento,  i  soggetti  beneficiari  devono  presentare  in  via telematica  all'Agenzia  delle  entrate  il modello per attestare, ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito.
 3.3.  I  soggetti beneficiari devono trasmettere direttamente o per il  tramite degli intermediari abilitati i dati contenuti nel modello di  attestazione  di  cui  al  punto  2,  utilizzando  il prodotto di gestione  denominato  «AIUTI15E24L29/2006» che sara' reso disponibile gratuitamente    dall'Agenzia    delle    entrate   nel   sito   www. agenziaentrate.gov.it.  La  prova  della  presentazione e' costituita dalla  ricevuta  rilasciata  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle entrate   che   attesta   l'avvenuto   ricevimento   del  modello  di attestazione.
 3.4.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  di  rilasciare ai soggetti beneficiari il modello  di  attestazione  conforme per struttura e sequenza a quello approvato  con  il  presente  provvedimento,  contenente  l'impegno a trasmettere lo stesso in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  quale  prova  dell'avvenuta presentazione. 4. Reperibilita' dei modelli di attestazione.
 4.1.  Il  modello di attestazione e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato  elettronico  e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.   gov.it.  Il  medesimo  modello  puo'  essere  altresi' prelevato  da  altri  siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 4.2.  Il  modello di attestazione puo' essere riprodotto con stampa monocromatica  realizzata  in  colore  nero  mediante  l'utilizzo  di stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. 5. Versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte.
 I  soggetti  beneficiari  entro  i  sessanta  giorni  successivi al termine  di  cui  al  punto  3.2,  devono  effettuare,  a  seguito di autoliquidazione,  il  versamento degli importi relativi alle imposte non   corrisposte   per   effetto  del  regime  agevolativo  medesimo relativamente  ai  periodi  di imposta nei quali tale regime e' stato fruito,   nonche'   degli   interessi   calcolati  sulla  base  delle disposizioni  di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione  del  21 aprile  2004, maturati a decorrere dalla data in cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. Motivazioni.
 Gli  articoli 15  e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (Legge Comunitaria  2005)  hanno  disposto  il recupero, a cura dell'Agenzia delle  entrate,  degli  aiuti  di  Stato  dichiarati  illegittimi con decisione  della Commissione della Comunita' europea C(2004) 4746 del 14 dicembre   2004,   in   relazione  all'agevolazione  fiscale  resa disponibile  per  effetto  dell'art.  1,  comma  1,  lettera b),  del decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e con decisione n.  2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il  numero C(2004) 3893, in riferimento all'agevolazione fiscale resa disponibile  per  effetto dell'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282 del  24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003.
 In   attuazione   dei   citati   articoli 15   e  24,  il  presente provvedimento  disciplina  le modalita' applicative degli adempimenti posti  a carico dell'Agenzia delle entrate e dei soggetti beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi dall'esecutivo comunitario.
 E'  previsto  che  i  beneficiari  che  hanno  fruito  degli  aiuti presentino presso l'Agenzia delle entrate le attestazioni:
 nel  caso di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge   n.   269   del   30 settembre  2003,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativamente:
 a) all'ammontare  delle  spese sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata l'agevolazione;
 b) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita;
 nel  caso  di soggetti di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 relativamente:
 a) al  totale  degli investimenti sulla base dei quali e' stata calcolata l'agevolazione in oggetto;
 b) all'ammontare  degli  investimenti  agevolabili effettuati a fronte  degli  effettivi  danni  subiti  in  conseguenza degli eventi calamitosi del 2002, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a   titolo   di   risarcimento  assicurativo  o  in  forza  di  altri provvedimenti;
 c) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
 In   riferimento   ai   soggetti   di  cui  all'art.  5-sexies  del decreto-legge  24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla  legge 21 febbraio 2003, n. 27, il modello di attestazione deve essere trasmesso anche nel caso di autoliquidazione negativa. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Decreto  legislativo  n.  300 del 30 luglio 1999 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
 Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Disciplina normativa di riferimento.
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
 Legge n. 212 del 27 luglio 2000: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
 Decreto-legge   n.   282  del  24 dicembre  2002,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n. 27 del 21 febbraio 2003: disposizioni urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di riscossione e di procedure di contabilita'.
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  (art. 47) del 28 dicembre  2000  recante  disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
 Decreto-legge   n.   269  del  30 settembre  2003,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326: disposizioni urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
 Legge  n.  29  (articoli 15  e  24)  del  25 gennaio  2006  recante disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea.   Legge comunitaria 2005.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 46 a pag. 54  <----
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