1. Con deliberazione adottata il 22 febbraio 2006, su proposta della Banca d'Italia, il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha parzialmente abrogato il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242630, concernente la «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine». In particolare, l'intervento abrogativo ha riguardato: i paragrafi 1 e 3 del citato decreto ministeriale, in cui si disponeva che le banche e i gruppi bancari devono porre in essere misure idonee a prevenire e gestire i rischi derivanti da una elevata trasformazione delle scadenze; alla Banca d'Italia era demandata l'emanazione di istruzioni concernenti il contenimento delle immobilizzazioni finanziarie e le regole di equilibrio tra le scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio; il paragrafo 2 dello stesso decreto ministeriale, nel quale si stabiliva che la Banca d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilita' di operare in misura significativa nel comparto del credito a medio e lungo termine, secondo una logica di gradualita'. In attuazione delle disposizioni ora abrogate, la Banca d'Italia aveva emanato, in materia di trasformazione delle scadenze, istruzioni di vigilanza in cui si confermava l'obbligo, fissato direttamente dal decreto ministeriale, di contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio (cd. «prima regola» di trasformazione delle scadenze) e si introducevano limiti all'utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta per il finanziamento di attivita' a medio e lungo termine («seconda» e «terza» regola). Dette istruzioni sono state modificate nel dicembre del 2003, in un'ottica di semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari. In particolare, veniva stabilito che le regole di trasformazione delle scadenze dovessero trovare applicazione esclusivamente a livello consolidato, cosi' da rendere la disciplina neutrale rispetto alle scelte organizzative dei soggetti vigilati; inoltre, era modificata la seconda regola ed eliminata la terza, in considerazione della migliorata capacita' delle banche e dei gruppi di gestire i flussi finanziari. Relativamente ai finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, le Istruzioni di vigilanza stabilivano che le banche dovessero contenere l'ammontare dei crediti della specie entro il limite del 20 per cento della raccolta complessiva; tale limite e' stato innalzato al 30 per cento nel 2000, per tenere conto dell'accresciuta esperienza degli intermediari, anche di minori dimensioni, nello specifico comparto. Per le banche dotate di elevata patrimonializzazione e adeguata situazione tecnica e organizzativa e' stata prevista la possibilita' di richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare oltre il suddetto limite. 2. L'introduzione di istituti prudenziali volti a limitare l'operativita' a medio-lungo termine delle banche e dei gruppi bancari era connessa al completamento del processo di despecializzazione temporale dell'attivita' bancaria. L'intervento abrogativo del CICR e' motivato dalla considerazione che l'innovazione e lo sviluppo dei mercati finanziari, la diversificazione e la stabilizzazione delle fonti di raccolta, le piu' sofisticate tecniche di gestione integrata dell'attivo e del passivo, l'esperienza maturata nel comparto del credito oltre il breve alle imprese consentono alle banche di gestire e controllare autonomamente i rischi connessi allo squilibrio di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi. L'intervento mira, inoltre, a rimuovere discipline vincolistiche non derivanti da norme comunitarie armonizzate, che possono produrre effetti negativi sulla competitivita' del sistema bancario e della piazza finanziaria italiani in un contesto di mercato aperto alla competizione transfrontaliera e caratterizzato da una crescente «concorrenza tra ordinamenti». L'abrogazione delle disposizioni in questione non esime, peraltro, i responsabili organi aziendali delle banche e delle societa' capogruppo dal porre in essere le misure idonee a controllare e gestire, nell'ambito dei rischi connessi all'attivita' svolta, anche i rischi derivanti dal mismatching di scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio e i rischi impliciti nell'attivita' di finanziamento a medio-lungo delle imprese. * * * Cio' posto, sono abrogati -- a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata deliberazione del CICR -- i Capitoli 6 e 7 del Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza, concernenti rispettivamente i «finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese» e i «limiti alla trasformazione delle scadenze». E' altresi' abrogata la comunicazione della Banca d'Italia del dicembre 2003 (1), concernente la normativa sulla trasformazione delle scadenze. Resta fermo il «limite generale all'assunzione di immobili e partecipazioni», di cui al Titolo IV, Cap. 9, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza, che continua a trovare applicazione esclusivamente a livello consolidato. Tale limite, che sostanzialmente coincideva con la prima regola di trasformazione delle scadenze, trova autonomo fondamento nel decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993, n. 242632, in materia di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi» ed e' stato espressamente confermato dall'art. 1, comma 2, della richiamata delibera del CICR del 22 febbraio 2006. (1) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2003 |