| 1.  Con  deliberazione  adottata il 22 febbraio 2006, su proposta della Banca d'Italia, il Comitato interministeriale per il Credito ed il  Risparmio  ha  parzialmente  abrogato il decreto del Ministro del tesoro  22 giugno 1993, n. 242630, concernente la «Despecializzazione degli enti creditizi: operativita' a medio-lungo termine». In particolare, l'intervento abrogativo ha riguardato:
 i  paragrafi  1  e 3 del citato decreto ministeriale, in cui si disponeva  che  le  banche  e i gruppi bancari devono porre in essere misure idonee a prevenire e gestire i rischi derivanti da una elevata trasformazione  delle  scadenze;  alla  Banca  d'Italia era demandata l'emanazione   di   istruzioni   concernenti  il  contenimento  delle immobilizzazioni  finanziarie  e  le  regole  di  equilibrio  tra  le scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio;
 il  paragrafo 2 dello stesso decreto ministeriale, nel quale si stabiliva  che  la  Banca  d'Italia detta criteri volti a regolare la possibilita'  di  operare  in  misura  significativa nel comparto del credito a medio e lungo termine, secondo una logica di gradualita'.
 In  attuazione delle disposizioni ora abrogate, la Banca d'Italia aveva   emanato,   in   materia  di  trasformazione  delle  scadenze, istruzioni  di  vigilanza  in  cui  si  confermava l'obbligo, fissato direttamente  dal decreto ministeriale, di contenere gli investimenti in  immobili  e  partecipazioni  entro  il limite del patrimonio (cd. «prima  regola»  di trasformazione delle scadenze) e si introducevano limiti  all'utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta per il  finanziamento  di  attivita' a medio e lungo termine («seconda» e «terza» regola).
 Dette  istruzioni sono state modificate nel dicembre del 2003, in un'ottica  di  semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari. In  particolare,  veniva  stabilito  che  le regole di trasformazione delle   scadenze  dovessero  trovare  applicazione  esclusivamente  a livello consolidato, cosi' da rendere la disciplina neutrale rispetto alle   scelte  organizzative  dei  soggetti  vigilati;  inoltre,  era modificata la seconda regola ed eliminata la terza, in considerazione della  migliorata  capacita'  delle  banche e dei gruppi di gestire i flussi finanziari.
 Relativamente  ai  finanziamenti  a  medio  e  lungo termine alle imprese,  le  Istruzioni  di  vigilanza  stabilivano  che  le  banche dovessero  contenere  l'ammontare  dei  crediti della specie entro il limite  del  20  per cento della raccolta complessiva; tale limite e' stato   innalzato  al  30  per  cento  nel  2000,  per  tenere  conto dell'accresciuta  esperienza  degli  intermediari,  anche  di  minori dimensioni, nello specifico comparto. Per le banche dotate di elevata patrimonializzazione e adeguata situazione tecnica e organizzativa e' stata  prevista  la  possibilita'  di  richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare oltre il suddetto limite.
 2.  L'introduzione  di  istituti  prudenziali  volti  a  limitare l'operativita'  a  medio-lungo  termine  delle  banche  e  dei gruppi bancari    era    connessa   al   completamento   del   processo   di despecializzazione temporale dell'attivita' bancaria.
 L'intervento abrogativo del CICR e' motivato dalla considerazione che   l'innovazione   e   lo  sviluppo  dei  mercati  finanziari,  la diversificazione  e  la  stabilizzazione  delle fonti di raccolta, le piu'  sofisticate  tecniche  di  gestione integrata dell'attivo e del passivo,  l'esperienza  maturata  nel  comparto  del credito oltre il breve  alle  imprese  consentono alle banche di gestire e controllare autonomamente  i  rischi  connessi  allo  squilibrio  di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi.
 L'intervento  mira, inoltre, a rimuovere discipline vincolistiche non  derivanti da norme comunitarie armonizzate, che possono produrre effetti  negativi  sulla  competitivita' del sistema bancario e della piazza  finanziaria  italiani  in  un contesto di mercato aperto alla competizione  transfrontaliera  e  caratterizzato  da  una  crescente «concorrenza tra ordinamenti».
 L'abrogazione   delle   disposizioni   in  questione  non  esime, peraltro,  i  responsabili  organi  aziendali  delle  banche  e delle societa'   capogruppo   dal  porre  in  essere  le  misure  idonee  a controllare  e gestire, nell'ambito dei rischi connessi all'attivita' svolta,   anche  i  rischi  derivanti  dal  mismatching  di  scadenze dell'attivo   e   del  passivo  di  bilancio  e  i  rischi  impliciti nell'attivita' di finanziamento a medio-lungo delle imprese.
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 Cio'  posto,  sono  abrogati -- a far data dalla pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale della citata deliberazione del CICR -- i Capitoli 6  e  7  del  Titolo  IV  delle  Istruzioni di Vigilanza, concernenti rispettivamente  i  «finanziamenti  a  medio  e  lungo  termine  alle imprese» e i «limiti alla trasformazione delle scadenze». E' altresi' abrogata la comunicazione della Banca d'Italia del dicembre 2003 (1), concernente la normativa sulla trasformazione delle scadenze.
 Resta  fermo  il  «limite  generale  all'assunzione di immobili e partecipazioni»,  di  cui  al  Titolo  IV,  Cap.  9,  sez.  II, delle Istruzioni   di   vigilanza,  che  continua  a  trovare  applicazione esclusivamente    a    livello    consolidato.   Tale   limite,   che sostanzialmente  coincideva  con  la  prima  regola di trasformazione delle  scadenze,  trova  autonomo fondamento nel decreto del Ministro del   tesoro   del   22 giugno   1993,   n.  242632,  in  materia  di «Partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi» ed e' stato espressamente  confermato  dall'art.  1,  comma  2,  della richiamata delibera del CICR del 22 febbraio 2006.
 (1) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2003
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