Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2006
Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2004, che dispone la sospensione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005; supplemento ordinario n. 91 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, che prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui nella richiamata normativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2005 recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2005, n. 273;
Ravvisata l'opportunita' di definire taluni aspetti procedurali relativi alla stipula e gestione dei contratti di filiera nonche' le modalita' di presentazione dei progetti esecutivi e le variazioni al programma d'investimenti, successivi all'approvazione da parte del CIPE;
Decreta:
Art. 1.
Stipula e contenuto del contratto di filiera
1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto stesso, che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003, decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione definitiva del contratto.
3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi:
programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di investimento ammissibile;
contenuto e articolazione dei progetti esecutivi;
agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento;
rapporti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera;
obblighi a carico del proponente, modalita' di erogazione delle agevolazioni e garanzie;
variazioni del programma di investimenti;
monitoraggio e controllo;
cause di revoca e modalita' di recupero delle agevolazioni erogate.
 
Art. 2.
Progetti esecutivi
1. I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attivita', con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private).
3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione dei contratti di filiera.
 
Art. 3.
Variazioni del programma di investimenti
1. Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera, l'Amministrazione potra' autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli investimenti, a parita' di intensita' massima dell'aiuto e purche' i nuovi investimenti siano conformi con il regime di aiuti n. N 381/2003 e coerenti con il piano progettuale.
2. Possono essere proposte all'approvazione del CIPE, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, eventuali modifiche del programma di investimenti, entro il limite delle risorse gia' assegnate con delibera del CIPE ai singoli contratti di filiera.
Roma, 20 marzo 2006
Il Ministro: Alemanno
 
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