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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006 |  | Modifiche  al provvedimento del 21 gennaio 2002, in materia di ritiro dalla  circolazione  e  di  trasmissione  alla  Banca  d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. |  | 
 |  |  |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
 Visto  l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno   2001,   che   definisce  talune  misure  necessarie  alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
 Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti   in   vista   dell'introduzione  dell'euro,  in  materia  di tassazione  dei  redditi  di  natura  finanziaria,  di  emersione  di attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre operazioni finanziarie;
 Visto   il  proprio  provvedimento  del  21 gennaio  2002,  recante disposizioni   in   materia   di   ritiro  dalla  circolazione  e  di trasmissione  alla  Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita';
 Visto  il  documento  della  Banca centrale europea del 16 dicembre 2004,  intitolato  «Ricircolo  delle  banconote  in  euro:  quadro di riferimento  per  l'identificazione  dei  falsi  e  la  selezione dei biglietti  non  piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
 Considerata la prima esperienza applicativa del quadro normativo in materia  di  ritiro  dalla circolazione delle banconote denominate in euro sospette di falsita';
 Ritenuto opportuno modificare il provvedimento del 21 gennaio 2002;
 E m a n a
 il seguente provvedimento:
 Art. 1.
 Modalita' e tempi di invio delle banconote
 1.  Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
 «2.   L'unita'   operativa  che  ha  materialmente  individuato  le banconote   denominate   in   euro  sospette  di  falsita'  le  invia direttamente  alla  filiale  territorialmentecompetente  della  Banca d'Italia  senza  indugio  e  comunque  non  oltre il ventesimo giorno lavorativo  successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unita' operativa le ha comunque ricevute.».
 |  |  |  | Art. 2. Misure organizzative
 1.  Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' inserito l'articolo seguente:
 «Art.  2-bis  (Misure  organizzative).  -  1.  I soggetti di cui al precedente  articolo 1  impartiscono  istruzioni scritte agli addetti alle   proprie   unita'   operative   e   ne  verificano  l'effettiva applicazione,  per  il  rispetto  degli  obblighi  di cui al presente provvedimento.
 2.  La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui  al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del  personale  interessato,  l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».
 |  |  |  | Art. 3. Schema di modulo per il ritiro
 delle banconote sospette di falsita'
 1.  Lo  schema  del  modulo  di  ritiro delle banconote sospette di falsita',   allegato   al   provvedimento  del  21 gennaio  2002,  e' sostituito dallo schema allegato al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
 1.  I  soggetti  di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio 2002  si  adeguano  a  quanto  disposto dall'art. 2-bis, comma 1, del medesimo  provvedimento  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
 2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 marzo 2006
 Il Governatore: Draghi
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 56  <----
 
 N o t e
 Le  suddette banconote sospette di falsita' saranno esaminate dal Centro  Nazionale  Analisi  delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.
 Se  dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvedera' a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o  altro  soggetto)  verbalizzante  che  ha  effettuato  il ritiro e rimborsera'  all'esibitore,  tramite  la  stessa  banca/soggetto, gli importi   delle   banconote   ritirate   con  vaglia  cambiario  «non trasferibile»   intestato  al  medesimo  esibitore,  e  senza  alcuna trattenuta.
 Diversamente, se venisse accertata la falsita', la Banca d'Italia comunichera'  alla  banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro  il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.
 In   questo   caso,   ovviamente,   nessun   rimborso  e'  dovuto all'esibitore.
 Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:
 uno  viene  trasmesso, per il tramite della filiale della Banca d'Italia  competente  per  territorio, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
 uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
 uno   viene   custodito   dalla   banca   (o   altro  soggetto) verbalizzante,  che  provvedera',  senza  indugio e comunque entro il giorno   lavorativo  successivo  alla  verbalizzazione,  ad  inviarlo all'Ufficio  Centrale  Antifrode  dei  Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  idoneo  mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.
 Il  verbale,  realizzato  in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/banconote monete) e su quello del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it/verbaliucamp) e   puo'  essere  gestito  scaricando  il  pacchetto  Acrobat  Reader presente,  in  uso gratuito, nei relativi siti (rispettivamente nella sezione   «info»  e  nella  pagina  «Nota  per  la  compilazione  dei verbali»).
 I  moduli  possono  essere  semplicemente  stampati  in  bianco e compilati  a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi  stampati;  nel  caso  di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.
 Peraltro,  per  consentire  la  ricezione ottimale del verbale da parte  dell'UCAMP,  si  consiglia  di effettuare la stampa sempre dal modello  PDF,  in  formato  A4  e  non  in  formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
 DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE
 Osservazioni di carattere generale
 Il  verbale  di  cui  trattasi  e'  un  modello a lettura ottica; pertanto,  la  compilazione  dello stesso dovra' essere effettuata in modo  chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello,  avendo  cura  di  apporre  un carattere per casella. In luogo  della  compilazione  dei  campi  dovra'  essere  assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.
 A) Dati identificativi del verbalizzante:
 (1)  indicare  un  identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;
 (2)  giorno,  mese  e  anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;
 (3)  apporre  la  denominazione  dell'ente  verbalizzante (ad es. Banca «X», Poste Italiane S.p.A., cambiavalute «Y», SICAV «Z», ecc.), unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;
 (4)   (5)  trascrivere,  rispettivamente,  i  codici  ABI  e  CAB dell'ente  verbalizzante;  gli  enti/soggetti  privi  di  tali codici lasceranno in bianco tali campi;
 (6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti  (4)  e  (5)  indicheranno  il  proprio  codice  di  iscrizione all'elenco  e/o  all'albo  speciale  di  appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;
 (7)  giorno,  mese  e  anno  di  individuazione  della  banconota sospetta;
 (8)  va  indicato  l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).
 B) Dati identificativi delle banconote ritirate:
 (9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro Euro;
 (10)  apporre  la  lettera  corrispondente  alla  versione  della banconota  individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di  un  taglio  si  indichera'  la  lettera  «A».  In  caso di «nuove emissioni», le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera «B»,  «C»,  «D»  ecc.  N.B.  attualmente la lettera di «serie» non e' riportata sulla banconota;
 (11)  la  seconda  combinazione  alfanumerica  (2°)  va  indicata soltanto  nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;
 (12) trascrivere il plate number;
 (13)  sara' sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso  di  piu'  banconote  di  medesimo taglio, serie e plate number, tutte  recanti  la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
 (14)  calcolare  il  totale aritmetico della colonna (13) «numero pezzi»;
 (15)  indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti  le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati  dal  medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;
 (16)  apporre  una  X  sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora  il  ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso;  in  caso  contrario,  contrassegnare  la casella «In assenza dell'esibitore»;   nelle   «Altre  informazioni  utili»  inserire  le modalita'   di   rinvenimento   ed  eventuali  particolarita'  legate all'esibizione  della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se  trattasi  di  banconota  proveniente  da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore ecc.).
 C) Dati identificativi dell'esibitore:
 (17)  (18)  (19)  (20)  tali  dati dovranno essere rilevati da un documento   d'identita'  ovvero  acquisiti  verbalmente  (sedicente), apponendo  una  X  sul  riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticita'  della  banconota da parte del CNA della Banca d'Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della  banconota  ritirata.  Per  i  cittadini stranieri, va indicato anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;
 (21)  il  recapito  (anche  telefonico) puo' anche essere diverso dalla residenza anagrafica;
 (22)  timbro  e/o  indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;
 (23)   firma  per  esteso  dell'esibitore  della  banconota;  per esibitori   devono  intendersi  le  persone  fisiche  che  presentano materialmente le banconote.
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