Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006
Modifiche al provvedimento del 21 gennaio 2002, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita';
Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
Considerata la prima esperienza applicativa del quadro normativo in materia di ritiro dalla circolazione delle banconote denominate in euro sospette di falsita';
Ritenuto opportuno modificare il provvedimento del 21 gennaio 2002;
E m a n a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modalita' e tempi di invio delle banconote
1. Il comma 2 dell'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«2. L'unita' operativa che ha materialmente individuato le banconote denominate in euro sospette di falsita' le invia direttamente alla filiale territorialmentecompetente della Banca d'Italia senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unita' operativa le ha comunque ricevute.».
 
Art. 2.
Misure organizzative
1. Dopo l'art. 2 del provvedimento del 21 gennaio 2002 e' inserito l'articolo seguente:
«Art. 2-bis (Misure organizzative). - 1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unita' operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.
2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.».
 
Art. 3.
Schema di modulo per il ritiro
delle banconote sospette di falsita'
1. Lo schema del modulo di ritiro delle banconote sospette di falsita', allegato al provvedimento del 21 gennaio 2002, e' sostituito dallo schema allegato al presente provvedimento.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti di cui all'art. 1 del provvedimento del 21 gennaio 2002 si adeguano a quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 1, del medesimo provvedimento entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2006
Il Governatore: Draghi
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 56 <----

N o t e
Le suddette banconote sospette di falsita' saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.
Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvedera' a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborsera' all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario «non trasferibile» intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.
Diversamente, se venisse accertata la falsita', la Banca d'Italia comunichera' alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.
In questo caso, ovviamente, nessun rimborso e' dovuto all'esibitore.
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:
uno viene trasmesso, per il tramite della filiale della Banca d'Italia competente per territorio, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvedera', senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.
Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/banconote monete) e su quello del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it/verbaliucamp) e puo' essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader presente, in uso gratuito, nei relativi siti (rispettivamente nella sezione «info» e nella pagina «Nota per la compilazione dei verbali»).
I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.
Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE
Osservazioni di carattere generale
Il verbale di cui trattasi e' un modello a lettura ottica; pertanto, la compilazione dello stesso dovra' essere effettuata in modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In luogo della compilazione dei campi dovra' essere assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.
A) Dati identificativi del verbalizzante:
(1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;
(2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;
(3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es. Banca «X», Poste Italiane S.p.A., cambiavalute «Y», SICAV «Z», ecc.), unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;
(4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici lasceranno in bianco tali campi;
(6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;
(7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota sospetta;
(8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).
B) Dati identificativi delle banconote ritirate:
(9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro Euro;
(10) apporre la lettera corrispondente alla versione della banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di un taglio si indichera' la lettera «A». In caso di «nuove emissioni», le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera «B», «C», «D» ecc. N.B. attualmente la lettera di «serie» non e' riportata sulla banconota;
(11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;
(12) trascrivere il plate number;
(13) sara' sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di piu' banconote di medesimo taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
(14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) «numero pezzi»;
(15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;
(16) apporre una X sulla casella «In presenza dell'esibitore» qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella «In assenza dell'esibitore»; nelle «Altre informazioni utili» inserire le modalita' di rinvenimento ed eventuali particolarita' legate all'esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore ecc.).
C) Dati identificativi dell'esibitore:
(17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un documento d'identita' ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticita' della banconota da parte del CNA della Banca d'Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito;
(21) il recapito (anche telefonico) puo' anche essere diverso dalla residenza anagrafica;
(22) timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;
(23) firma per esteso dell'esibitore della banconota; per esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano materialmente le banconote.
 
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