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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto di Carpegna»,  registrata  con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio   del  14 luglio  1992,  presentata  dall'azienda  San  Leo Carpegna  S.r.l.,  unico  produttore  riconosciuto ed operante per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» D.O.P. con sede in Carpegna, via Petricci. L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto  di  Carpegna», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie  integrazioni,  riguarda  in  particolare gli elementi che favoriscono  la  tracciabilita'  e  il  controllo  della  produzione, nonche'  la  designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
 Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico.
 Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati Membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate
 Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Marche.
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della Denominazione  d'Origine Protetta «Prosciutto di Carpegna» e' formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione.
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 |  |  |  | Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
 DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE
 PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e' riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 Art. 2.
 Zona di produzione
 Gli   allevamenti   dei   suini  destinati  alla  produzione  del «Prosciutto  di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.
 I  suini  nati,  allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi  alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la materia  prima  dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.
 I  suini  debbono  essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno   10%,   di   eta'  non  inferiore  ai  dieci  mesi,  aventi  le caratteristiche  proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del  Reg.  CEE  n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
 Il  peso  delle  cosce  fresche  rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.
 Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di  origine  dei  tagli.  Il  certificato del macello, che accompagna ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi controlli   vengono   effettuati   direttamente  dalla  struttura  di controllo indicata nel successivo art. 7.
 L'elaborazione  del  «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona  tradizionalmente  vocata  del  comune di Carpegna (provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche).
 Il  regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Carpegna»  e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che e' strettamente  collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.
 Art. 3.
 Materie prime
 Il  «Prosciutto  di  Carpegna»  e' derivato dalle cosce dei suini pesanti   corrispondenti   alle   caratteristiche  dell'art.  2.  Nel procedimento  di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.
 Art. 4.
 Metodo di elaborazione
 Subito  dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte  a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di  una  temperatura interna fra 0 e 1° C, successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto classico».
 Le  cosce  cosi'  preparate  sono  consegnate, entro 96 ore dalla macellazione,  allo  stabilimento di elaborazione, avendo cura che il prodotto,  se  non viene lavorato entro le 24 ore dalla consegna, sia riposto in un ambiente a temperatura compresa tra - 1° C e + 4° C.
 Entro   le   24   ore   dall'arrivo  delle  cosce  fresche  nello stabilimento   di  elaborazione,  le  stesse  vengono  sottoposte  ad apposito  massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al  successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.
 Le  cosce  cosi'  preparate  sono  tenute  fino a sette giorni in locali  con  condizioni  di  temperatura  non  inferiore  a 0° C e di umidita'  elevata.  Dopo  di  che  si procede alla rimozione del sale residuo  in  superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.
 Successivamente  si  passa  alla seconda salagione, effettuata in locali  ad  atmosfera  controllata,  che  si protrae per non oltre 11 giorni.
 Dopo  l'eliminazione  del  sale  in  eccesso mediante battitura e spazzolatura   segue   una   fase  di  maturazione  in  ambienti  con temperatura   e   umidita'   controllate,   per   circa   due   mesi. Successivamente   si   ha   una  fase  di  prelavaggio,  lavaggio  ed asciugatura.   Infine  si  effettua  la  pre-stagionatura  sempre  in condizioni   ambientali   controllate  tali  da  favorire  una  lenta riduzione  del  tenore  di  umidita'  delle  cosce. Caratteristica di questa  fase  e'  la tradizionale legatura, mediante corda passata «a strozzo»  nella  parte  superiore  del  gambo  ovvero  attraverso  la foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.
 In  seguito  i  prosciutti  sono  battuti,  toelettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.
 In tutte le fasi di lavorazione e' vietato l'utilizzo di additivi chimici.
 Art. 5.
 Stagionatura
 Dopo  le  stuccature  il  prodotto  viene  trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra i 5° C e 20° C ed umidita' relativa del 65-80%. Durante la stagionatura e'   consentita   la   ventilazione,   l'esposizione   alla  luce  ed all'umidita'  naturale,  tenuto  conto dei fattori climatici presenti nel  comune  di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi.
 Art. 6.
 Caratteristiche
 All'atto  della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna» presenta   le   seguenti   caratteristiche  fisiche,  organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:
 caratteristiche fisiche:
 forma:  tondeggiante,  non  globosa,  tendente  al  piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;
 peso: non inferiore a 8 kg;
 aspetto  al  taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata   quantita'  di  grasso  solido,  di  colore  bianco  rosato all'esterno;
 caratteristiche organolettiche:
 profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;
 gusto: delicato e fragrante;
 consistenza: tenera ed elastica delle carni;
 caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
 umidita' percentuale ricompresa nell'intervallo tra 57 e 63%:
 rapporto   sale/umidita'   (quoziente   del   rapporto  tra  la composizione  percentuale  in  cloruro  di  sodio e la percentuale di umidita): compreso tra 7,8 ed 11,2;
 rapporto   umidita/proteine  (quoziente  del  rapporto  tra  la percentuale  di  umidita'  e  la  percentuale  di  proteine  totali): compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;
 indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate  solubili  in  acido  tricoloroacetico  -  TCA  - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato  autorizzato  o da un'autorita'  pubblica  designata,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Designazione e presentazione
 Il  «Prosciutto  di  Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.
 Il  contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella figura 1,   recante   la  dicitura  «Prosciutto  di  Carpegna»  apposto  con marchiatura a fuoco.
 
 ---->  Vedere logo a pag. 63  <----
 
 Figura 1.
 Il   prodotto   viene   commercializzato  anche  come  «disossato pressato»  o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.
 E'  consentito  il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto   o   in   atmosfera  modificata,  utilizzando  prosciutti stagionati di almeno 14 mesi.
 Le    successive    fasi   di   porzionamento,   affettamento   e confezionamento   e   le   modalita'  di  attuazione  delle  predette operazioni,  sono definite, eventualmente anche mediante stipulazione di  convenzione  tra il Consorzio di tutela incaricato dal MIPAF o in caso  di  sua  assenza  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  stesso, ed i soggetti interessati allo svolgimento di tali operazioni,  purche'  le  stesse  non  incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche  del  prodotto  tutelato,  e siano idonee  ad  assicurare  l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
 La   designazione   della   denominazione   di  origine  protetta «Prosciutto  di  Carpegna»  deve  essere  fatta in caratteri chiari e indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».
 Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente   prevista.   E'   tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi  privati  purche'  non abbiano significato laudativo o tali da trarre  in  inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
 Art. 9.
 Elaborazioni e trasformazioni
 I  prodotti  per la cui preparazione e' utilizzato il «Prosciutto di  Carpegna»,  a  seguito  di processi di ulteriore elaborazione non previsti dal presente disciplinare, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione al di fuori  della  lista  degli  ingredienti, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 a) il   «Prosciutto  di  Carpegna»  costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della   denominazione  di  origine  protetta  riuniti  nel  Consorzio incaricato  per  la  tutela  dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita'   nazionale  preposta  all'attuazione  del  Reg.  (CEE)  n. 2081/92.
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