Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 7 febbraio 2006
Adeguamento delle tariffe delle visite mediche e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al volo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, in base al quale le visite mediche per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica necessaria per conseguire o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate presso i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' (ora Ministero della salute), o presso uno degli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, ovvero presso altri qualificati organi sanitari da autorizzare nelle forme previste dallo stesso articolo;
Visto l'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica che, nel porre a carico dell'esaminando le spese per le visite mediche effettuate presso gli Istituti medico legali, demanda ad un decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della sanita', la determinazione delle relative tariffe;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1997 che, ai sensi del citato art. 33, determina per i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti la tariffa della visita medica, incluso il giudizio di idoneita' psicofisica al volo, in lire 55.000 (ora euro 28,41) e fa rinvio alle tariffe previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni, per le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio correlate all'accertamento in questione;
Ritenuto necessario adeguare le tariffe per le visite mediche effettuate presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare a quelle stabilite dal Ministero della sanita' con il citato decreto del 7 agosto 1997;
Acquisito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 100.1/3057-G/425 del 1° febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Tariffa delle visite di accertamento
1. La tariffa della visita medica di accertamento (iniziale, periodica, straordinaria e di appello), di cui all'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, effettuata presso gli Istituiti medico legali o altre strutture sanitarie dell'Aeronautica militare all'uopo autorizzate, comprensiva del giudizio d'idoneita' psicofisica, e' fissata in complessivi euro 28,41.
 
Art. 2.
Tariffe delle prestazioni specialistiche e di diagnostica
1. Le tariffe delle visite e prestazioni specialistiche e delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, effettuate ai fini di cui all'art. 1, presso gli Istituiti medico legali o altre qualificate strutture sanitarie dell'Aeronautica militare all'uopo autorizzate, sono determinate nella misura fissata dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e successive modificazioni.
 
Art. 3.
Modalita' di versamento dei proventi
1. L'importo corrispondente alle tariffe delle prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 e' versato al capo X - capitolo 3458 ed al capo XVI - capitolo 3580 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2006
Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 81
 
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