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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2006 |  | Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Castellammare del Golfo e nomina della commissione straordinaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato  che nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), i cui   organi   elettivi  sono  stati  rinnovati  nelle  consultazioni amministrative  del  26 maggio  2002,  sussistono  forme di ingerenza della   criminalita'  organizzata,  rilevate  dai  competenti  organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione del comune di Castellammare del Golfo;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della  organizzazione  mafiosa arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Castellammare del Golfo, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto l'art. 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del 23 marzo 2006, alla quale e' stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  consiglio  comunale  di  Castellammare  del  Golfo (Trapani) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 2. La  gestione  del  comune  di  Castellammare del Golfo (Trapani) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Vito Mattera - prefetto a riposo;
 dott. Santo Lapunzina - viceprefetto aggiunto;
 dott. Alfio Pulvirenti - direttore amministrativo contabile.
 |  |  |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 27 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 299
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 Il  comune  di  Castellammare  del  Golfo (Trapani), i cui organi elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio   2002,   presenta   forme  di  ingerenza  da  parte  della criminalita'  organizzata  che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione  e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 A   seguito  delle  attivita'  investigative  finalizzate  ad  un approfondito  monitoraggio  circa la presenza di sodalizi mafiosi nel territorio  di  Castellammare  del  Golfo, e' emersa la necessita' di svolgere  mirati  accertamenti  volti  a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di condizionamento degli organi elettivi da  parte  della criminalita' organizzata e, pertanto, il prefetto di Trapani  ha  disposto,  in  data  28 giugno 2005, l'accesso presso il suddetto  ente,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre  1982,  n.  629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
 Le   risultanze   dell'attivita'   di  accesso,  confluite  nella relazione  redatta  dalla  commissione  all'uopo  incaricata,  cui si rinvia  integralmente,  hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente radicata sul territorio.
 L'ingerenza  negli  affari  del  comune  e la strumentalizzazione delle  scelte  amministrative risultano favorite da una fitta rete di amicizie  e  frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con esponenti  della  consorteria  malavitosa, che si sono attivati nella gestione,  anche  indiretta, di attivita' economiche, di concessioni, autorizzazioni  ed  appalti  dei  servizi  pubblici,  per  realizzare profitti   e   vantaggi   ingiusti.  Detta  situazione  e'  attestata dall'esito  di  complesse  operazioni  di  polizia, conclusesi in due fasi, con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere  emesse  dal  G.I.P.  di Palermo in data 13 luglio 2004 ed in data  13 gennaio 2005 nei confronti di appartenenti a cosche mafiose, imprenditori, ed alcuni amministratori e dipendenti comunali.
 In  particolare,  gli  accertamenti  hanno  messo in luce come la sussistenza di pregiudizievoli cointeressenze risale anche al periodo delle  consultazioni  elettorali  del  2002,  nel  corso del quale un candidato   al  consiglio  comunale  avrebbe  ripetutamente  invocato l'appoggio    di   un   componente   della   famiglia   mafiosa   per sensibilizzarne  il  sostegno  al fine di indirizzare l'elettorato in favore  proprio  e  di  un  altro  soggetto  candidato alla carica di sindaco.
 Proprio  per  tali  vicende,  due  soggetti, di cui uno risultato eletto in seno al consiglio, sono stati indagati per i delitti di cui all'art.  86  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito  nella  legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale, offrivano o comunque promettevano  di  offiire  al  congiunto di un capomafia l'assunzione presso  un centro di assistenza, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' di «cosa nostra».
 La complessita' degli intrecci tra settori strategici dell'ente e la locale consorteria malavitosa si riscontra nella vicenda in cui e' stato  coinvolto  un  dirigente  della  polizia municipale, che si e' adoperato per far conseguire a due soggetti espressamente indicati da un  componente della locale cosca mafiosa, di cui peraltro e' affine, l'autorizzazione amministrativa per esercitare la somministrazione di alimenti  e  bevande,  al  fine di eludere la normativa in materia di prevenzione.  Il  dipendente,  tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza  emessa  dal  GIP di Palermo nel luglio 2004, ha ammesso le proprie responsabilita' patteggiando la pena.
 Il     pericoloso     coinvolgimento     di     settori    chiave dell'amministrazione  con  ambienti  della  criminalita'  organizzata risulta ricostruito nelle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse  nel gennaio  del 2005, per gravi imputazioni, quali falso per soppressione  di  documenti  pubblici e di abuso di ufficio aggravato finalizzato  ad  aggirare  le  norme  sull'abusivismo  ediizio, reato aggravato  dall'art.  7  del  decreto-legge  13 maggio  1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, giacche' commessi allo scopo di favorire una famiglia mafiosa locale.
 I  provvedimenti  cautelari  hanno  riguardato, tra gli altri, il responsabile   del  settore  abusivismo  e  condono  del  comune,  un funzionario  del  settore  amministrativo,  un dirigente dell'ufficio tecnico, mentre altri amministratori e dipendenti risultano coinvolti in  procedimenti  penali  per  gravi  reati  anche contro la pubblica amministrazione,  che rivelano atteggiamenti in palese contraddizione con il ruolo istituzionale ricoperto.
 La  strumentalizzazione del ruolo istituzionale in funzione degli interessi  della  criminalita'  emerge con chiara evidenza laddove e' stato  accertato  che  un  imprenditore, appartenente ad associazione mafiosa,  precostituiva  condizioni  di  favore  per l'aggiudicazione degli  appalti  pubblici,  in  virtu'  dei  contatti  tenuti  con  un dipendente  dell'ufficio  tecnico,  che in una particolare vicenda si adoperava   nell'alterazione  di  pratiche  relative  ad  un  appalto progettando   la   soppressione   di  una  offerta  irregolare  e  la sostituzione della stessa con una nuova offerta idoneamente corretta.
 Il  grado  di  pregiudizio  arrecato  al  regolare  funzionamento dell'ente  emerge  anche  nella  vicenda che vede coinvolto l'ufficio tecnico   ed   in   particolare  il  settore  abusivismo  e  condono, relativamente   alle   tecniche   adottate   per  aggirare  le  norme antiabusivismo e favorire la procedura di rilascio di una concessione edilizia  in sanatoria su un immobile, insistente in una localita' di pregio, nella disponibilita' di un noto esponente mafioso.
 La  commissione rileva come, a fronte dei numerosi pregiudizi che hanno   interessato  diversi  dipendenti  del  comune,  alcuni,  come riferito,   anche   destinatari   di   misure   cautelari  personali, l'amministrazione,  lungi  dal conformare la propria azione ai canoni fondamentali  della  legalita', abbia posto in essere adempimenti non adeguati  alla  gravita'  dei reati ed al conseguente pregiudizio per l'immagine  e  la  credibilita'  dell'ente locale nei confronti della comunita'.  Sintomatici  di  tale  atteggiamento  sono,  da  un lato, l'esigua  incisivita'  del  provvedimento sanzionatorio - sospensione dal  servizio  per  sette  giorni  -  emesso nei confronti del citato dipendente  che  ha  patteggiato la pena, nonostante la tipologia dei fatti  costituenti  reati, peraltro commessi con abuso delle funzioni istituzionali,   dall'altro,  la  mancata  attivazione  delle  azioni disciplinari  nei  confronti  degli  altri  dipendenti  sottoposti ai procedimenti penali instaurati.
 Depongono nel senso di una gestione non assolutamente insensibile agli  interessi  esterni gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso  nel  settore  delle  opere pubbliche, sul quale notoriamente convergono le attenzioni della criminalita' organizzata. Il ricorso a procedure  ristrette,  quali  la  trattativa  privata  ed  il cottimo fiduciario,  per  la  scelta  del contraente in piu' occasioni non e' apparso   sorretto   da   criteri   di  urgenza,  indifferibilita'  o particolare   natura   delle   prestazioni   richieste,  fissati  dal legislatore  in  ottemperanza,  peraltro, alle direttive comunitarie. Detta  condizione  e' stata riscontrata dalla commissione in ripetute gare  effettuate a trattativa privata, ove e' risultato anche carente il requisito fondamentale dell'invito, posto a garanzia del principio della  concorrenza, da effettuarsi da parte della stazione appaltante ad  almeno dieci ditte nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000  abitanti.  Per  contro,  l'amministrazione  circoscriveva  la partecipazione  alle  sole imprese di fiducia, esclusivamente locali, alcune delle quali presentano al proprio interno soggetti vicini agli ambienti malavitosi. Le citate anomalie attengono alle trattative per l'affidamento  del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di  pubblica  illuminazione e degli impianti semaforici, del servizio di  manutenzione  delle  vie urbane, strade ed immobili di proprieta' comunale che la commissione ha esaminato, riscontrandone piuttosto la condizione  di  manutenzione  ordinaria,  la  quale avrebbe richiesto l'asta  pubblica, modalita' di gara piu' trasparente ed economica per la pubblica amministrazione.
 Ulteriore fattore comune alle gare esaminate dalla commissione e' la  carenza  nei verbali di gara di ogni riferimento circa le cautele che  devono  essere  adottate  a  tutela  dell'integrita' delle buste contenenti  le  offerte,  con  palese  pregiudizio  dei  principi  di segretezza  delle  offerte  e  delle  pari  condizioni  tra  tutti  i concorrenti.
 Per  quel  che  riguarda  il  ricorso  ai  cottimi fiduciari, gli accertamenti   ispettivi   mettono  in  luce  numerose  irregolarita' relative  sia all'iscrizione negli elenchi delle ditte di fiducia del comune,   limitata   alle   sole   imprese  aventi  sede  nell'ambito territoriale   dell'ente,   in  palese  difformita'  delle  direttive comunitarie,  sia  alla  carenza del certificato camerale relativo al nulla  osta antimafia. Condizioni che assumono valore sintomatico dei canali attraverso i quali si attua la penetrazione della criminalita' organizzata  e  che  in  quella  concreta  realta'  contingente hanno trovato  conferma  nei  procedimenti  giudiziari soprarichiamati, che hanno coinvolto dipendenti comunali per comportamenti posti in essere al fine di influenzare l'esito dell'assegnazione dei lavori.
 Relativamente  al  settore  urbanistico  e' emersa una conduzione generale,  sia  di governo che di gestione, non efficacemente rivolta alla  cura  degli  interessi  pubblici, ma piuttosto indirizzata allo sfruttamento  del territorio, caratterizzato da centri naturalistici, storici e culturali di particolare pregio, al quale non sono estranei gli  interessi delle associazioni criminali. Rileva, a tal proposito, l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionato connesso alla realizzazione di due alberghi in localita' Scopello, con cui di fatto sono  state autorizzate alla costruzione delle strutture due societa' collegate  ad  un  esponente  della  famiglia  mafiosa  locale  ed in rapporti   di   affari   con   un  consigliere  comunale.  Sottesa  a precostituire  situazioni  di  indebito  vantaggio  appare  anche  la concessione  edilizia rilasciata per la costruzione di un immobile ad uso  residenziale,  realizzato  da  una  impresa  collegata al citato esponente  mafioso,  che  in  effetti  e'  stato  adibito a struttura turistica  in  contrasto  con  lo  strumento  urbanistico  ed in atto gestita da un congiunto di un noto esponente mafioso, deceduto.
 In   sede  ispettiva  viene  delineato,  inoltre,  un  quadro  di disattenzione dell'amministrazione nei confronti del diffuso fenomeno dell'abusivismo  edilizio,  sotto  il  duplice aspetto dell'attivita' repressiva  e dell'attivita' di sanatoria, con effetti che a volte si sono  risolti  direttamente  o  indirettamente  in favore di soggetti inseriti  organicamente  nella  locale  cosca  mafiosa  o alla stessa collegati.
 Gli  elementi  emersi  dalla  procedura  di  accesso  nonche'  la ricostruzione    operata    dagli   organi   investigativi   appaiono determinanti   in   ordine   all'accertamento   della  vicinanza  tra l'amministrazione  e  la  criminalita' organizzata che ha alterato il ruolo  che  la  legge  assegna  al  comune di ente esponenziale della comunita' dei cittadini e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attivita'   dal   perseguimento   degli   interessi  dell'intera collettivita'.
 Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui versa  il  comune  di  Castellammare  del  Golfo,  l'inosservanza del principio  di  legalita'  nella  gestione  dell'ente e l'uso distorto delle  pubbliche  funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della  popolazione  ad  essere  garantita nella fruizione dei diritti fondamentali,  minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.
 Pertanto,  il  prefetto di Trapani, con relazione del 14 febbraio 2006,   che   si   intende   integralmente  richiamata,  ha  proposto l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  legittimanti  lo  scioglimento  del  consiglio  comunale di Castellammare  del  Golfo  (Trapani), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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