Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2006
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' stata rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina»;
Visto il decreto 10 giugno 2003, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 luglio 2003;
Visto il decreto 27 ottobre 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 novembre 2003;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2004;
Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 luglio 2004;
Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 novembre 2004;
Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 luglio 2005;
Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 ottobre 2005;
Visto il decreto 14 febbraio 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 23 settembre 2005, e' stata prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl;
Vista la comunicazione del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, datata 12 gennaio 2006 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina», l'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 25 gennaio 2006, protocollo n. 60591 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA - Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fontina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fontina», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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