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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 marzo 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo  di  controllo denominato CSQA   -   Certificazioni   Srl  ad  effettuare  il  controllo  sulla denominazione  di  origine  protetta  «Fontina»  registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della denominazione di origine protetta «Fontina», nel quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53,  comma  4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74  e'  stata  rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina»;
 Visto  il  decreto  10 giugno  2003,  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo CSQA  -  Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 luglio 2003;
 Visto  il  decreto  27 ottobre  2003,  con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 novembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale  la proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003  e  27 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2004;
 Visto   il  decreto  10 giugno  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno   2003,  27 ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale la proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e'  stata  prorogata  di  centoventi giorni a far data dal 5 novembre 2004;
 Visto  il  decreto  20 gennaio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
 Visto   il  decreto  13 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 luglio 2005;
 Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il  quale la proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre  2004,  20 gennaio  2005  e  13 giugno  2005,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 ottobre 2005;
 Visto  il  decreto  14 febbraio  2006  con  il  quale  la proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre  2004,  20 gennaio  2005,  13 giugno 2005 e 23 settembre 2005,  e'  stata  prorogata  fino  al  rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio produttori e tutela della DOP  Fontina,  datata  12 gennaio  2006  che  ha  confermato  per  il controllo   sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Fontina», l'organismo  denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che  l'organismo  di controllo CSQA - Certificazioni Srl  risulta  gia'  iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di controllo CSQA - Certificazioni Srl  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo puntuale il piano di controllo  predisposto  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Fontina»,  allo  schema  tipo trasmessogli con nota ministeriale del 25 gennaio  2006,  protocollo  n.  60591  e di possedere la struttura idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata   la  necessita'  di  garantire  la  continuita'  del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
 Considerato   che   il   Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere  all'emanazione  del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo  denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine   protetta  «Fontina»,  registrata  in  ambito  europeo  come denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo per l'organismo CSQA  -  Certificazioni  Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art.  53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito  dall'art.  14  della  legge  21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   CSQA   -  Certificazioni  Srl  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali   viene  commercializzata  la  denominazione  «Fontina»,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  CSQA  -  Certificazioni  Srl  non  puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione  di origine protetta «Fontina», cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente il personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di  validita'  dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  CSQA  -  Certificazioni  Srl e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  CSQA  - Certificazioni Srl comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di   origine   protetta   «Fontina»,  anche  mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  CSQA - Certificazioni Srl e' sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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