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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 31 marzo 2006 |  | Modalita'  di  conservazione  e  trasferimento  dati  dal  tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni  in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei trasporti su strada;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio   che   modifica   il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del 20 dicembre  1985  relativo  all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;
 Vista  la  direttiva  n.  88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della Commissione  che  adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85   relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei trasporti su strada;
 Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione,  emanato  di  concerto  con  il Ministero dell'interno e d'intesa  con  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  23 novembre  1988,  n. 88/599/CEE,  sulle  procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento  (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua   nel  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali l'autorita'  competente  ad  effettuare  i controlli nei locali delle imprese  di  autotrasporto  sull'osservanza  dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;
 Visto  il  decreto  31 ottobre  2003,  n.  361  del Ministero delle attivita'   produttive,   emanato   di   concerto  con  il  Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  contenente disposizioni  attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del  24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del  Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
 Visto  il  decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attivita' produttive,  emanato  di  concerto  con il Ministero dell'interno, il Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  relativo  alle  modalita'  per il rilascio  delle  carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;
 Decreta:
 Art. 1.
 Obbligo di trasferimento e di conservazione
 dei dati dell'apparecchio di controllo
 da parte delle imprese di trasporto
 Le   imprese   di  trasporto  sono  tenute  a  custodire  i  dischi tachigrafici  per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di  consentire  al  personale  ispettivo  di  effettuare  i  relativi controlli.  L'operazione  di  trasferimento  dei  dati dai tachigrafi digitali  e  dalle  carte  conducente,  secondo le modalita' previste dall'allegato  1B  del  regolamento  (CE)  n.  1360/2002, deve essere eseguita  dalle  imprese  di  trasporto  al  fine  di  consentire  al personale  ispettivo  di  effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in  sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilita'  e  la  conservazione  nel  tempo,  avendo  cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.
 I  dati  devono  essere  conservati in un luogo sicuro, accessibile solo  alle  persone  autorizzate  e  devono  essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorita' di controllo.
 I  dati  trasferiti  devono  essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del regolamento (CE ) n. 1360/2002.
 In  particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo  digitale  devono  essere  trasferiti entro e non oltre tre mesi;  quelli  relativi  alle  carte  dei  conducenti  devono  essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.
 Le  suddette  operazioni  devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
 1) dal  tachigrafo  digitale  immediatamente prima della cessione del  veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non  perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo;
 2) dalla  carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci  l'impresa  di  trasporto,  prima  della  scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorita' di controllo.
 L'impresa  di  trasporto  deve  conservare, per il periodo previsto dalla  normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.
 |  |  |  | Art. 2. Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti
 Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente  disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  nonche' dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
 Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti  disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento   dell'apparecchio  di  controllo  e  di  vigilare  sul corretto uso dello stesso.
 I  conducenti  sono  tenuti  al  rispetto dei periodi di guida e di riposo  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e  al  corretto  uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il Ministro: Maroni
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