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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI |  | DECRETO 15 marzo 2006 |  | Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  -  Regolamento  di amministrazione, finanza e contabilita' - Regolamento del personale. |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Vista  la  legge  3 febbraio  n.  27  di conversione in legge con modificazioni  del  decreto  legge  5 dicembre  2005,  n.  25  ed  in particolare l'art. 1-quinquies;
 Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 8, comma 4;
 Vista  la nota commissariale del 24 febbraio 2006 prot. n. 100/CS con  la  quale  sono  stati  approvati  gli schemi dei Regolamenti di organizzazione   e   funzionamento;  di  amministrazione,  finanza  e contabilita'; del personale, e ne e' stato disposto il relativo invio al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca/MIUR per la prescritta verifica di conformita';
 Vista la nota di definitiva approvazione dei predetti regolamenti da parte del Ministero vigilante;
 Ritenuto di dover provvedere alla loro pubblicazione;
 Dispone:
 1. L'emanazione    del    Regolamento    di    organizzazione   e funzionamento,   del   Regolamento   di  amministrazione,  finanza  e contabilita'  e  del  Regolamento  del personale cosi' come nei testi trasmessi  con  nota  commissariale  del  24 febbraio  2006, prot. n. 100/CS,  approvati  dal  Ministero  vigilante ed allegati al presente decreto.
 2. La  pubblicazione  dei  suddetti  Regolamenti  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Roma, 15 marzo 2006
 Il commissario straordinario: Cappelletti
 |  |  |  | Allegato Regolamento di organizzazione e funzionamento
 Art. 1
 Finalita' e natura dell'Istituto Italiano di Studi Germanici
 
 1.  L'Istituto  Italiano di Studi Germanici, di seguito denominato IISG,  e'  ente  pubblico  nazionale  di  ricerca,  a  carattere  non strumentale,  con  il  compito  di svolgere e promuovere attivita' di ricerca scientifica, e di documentazione archivistica e documentaria, sulla  storia  e  la  cultura  dei  popoli  di  lingua germanica, nei reciproci  rapporti  con  l'Italia,  nonche'  nella cornice storica e nella prospettiva istituzionale dell'Europa.
 2. L'IISG ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica,  organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ai sensi  dell'articolo  1-quinquies della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di  conversione  del  decreto-legge  5  dicembre  2005, n. 250, ed in conformita' alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
 3.  L'IISG  ha  sede  in  Roma,  presso la Villa Sciarra-Wurts, di proprieta'  demaniale,  della  quale  ha  la  disponibilita'  in  uso gratuito  ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 4, della legge n. 27 del 2006.
 4.  Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca esercita  nei  confronti  dell'IISG le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
 Art. 2
 Attivita' dell'Istituto Italiano di Studi Germanici
 
 1. L'Istituto Italiano di Studi Germanici:
 a) promuove,  realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione  europea  e  di  organismi  internazionali,  attivita' di ricerca sugli aspetti della vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica   dei  popoli  germanici:  Austria,  Belgio  fiammingo, Danimarca,  Germania, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera  tedesca  e  sui  loro  reciproci  rapporti  con  la cultura italiana ed europea;
 b) cura  la  divulgazione  e la pubblicazione degli studi e delle ricerche  svolte  implementando la biblioteca storica dell'Istituto e consentendone   la   consultazione  anche  a  livello  internazionale attraverso la sua informatizzazione e messa in rete;
 c) svolge  attivita' culturale organizzando conferenze, convegni, incontri  e  seminari  per  incrementare  scambi di studi, esperienze scientifiche e comuni iniziative culturali;
 d) promuove la formazione e la crescita tecnico professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio ed assegni  di  ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite  convenzioni  con  le  universita',  corsi  di  dottorato di ricerca   nel   settore   di   competenza   dell'ente  anche  con  il coinvolgimento degli ambienti sociali, economici e pubblici;
 e) svolge,     su     richiesta,    attivita'    di    consulenza tecnico-scientifica  sulle  materie di propria competenza a favore di soggetti pubblici e privati;
 f) nell'ambito   del   perseguimento   delle   proprie  attivita' istituzionali  puo'  fornire  servizi  a  terzi  in regime di diritto privato.
 2. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto puo':
 a) attuare con i Paesi di cui al comma 1 un sistematico reciproco scambio  di  rapporti culturali e stipulare accordi e convenzioni con istituzioni   culturali,   scientifiche   ed   economiche   italiane, comunitarie e straniere che operano nei settori di attivita' indicati al comma 1;
 b) partecipare  o  costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti  pubblici  e privati con le modalita' di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
 Art. 3
 Principi di organizzazione e di funzionamento
 
 1. L'organizzazione dell'IISG e' definita nel presente regolamento sulla base di principi definiti dall'articolo 1-quinquies della legge 3  febbraio  2006, n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250.
 2. Il presente regolamento e' sottoposto all'approvazione del MIUR che  esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito  di  cui all'articolo 8, comma 9 e 10, della legge 9 maggio 1989 n. 168.
 3.    L'IISG    realizza   la   propria   autonomia   scientifica, organizzativa,   patrimoniale,  finanziaria  e  contabile  secondo  i seguenti principi di funzionamento:
 a) verifica  periodica  delle  proprie strutture organizzative al fine  di  garantire  una  utilizzazione  razionale delle risorse e di assicurare  la  coerenza  con  gli  obiettivi  definiti nei documenti programmatici;
 b) efficacia  ed  efficienza  nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali;
 c) valutazione    delle    risorse    e   costante   monitoraggio dell'efficacia del loro impiego;
 d) attenzione   all'aggiornamento   professionale   continuo  del proprio personale;
 e) valorizzazione del proprio patrimonio librario;
 f) divulgazione,  comunicazione  e  trasferimento  dei  risultati delle attivita' di ricerca svolte.
 4.  L'Istituto  Italiano di Studi Germanici opera sulla base di un piano  triennale di attivita' formulato ed aggiornato annualmente. Il piano  triennale  definisce  gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati  socio  economici  attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 1,  comma  2  del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende  la  pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia  a  tempo  indeterminato,  sia  a  tempo  determinato.  Il  piano triennale  dell'ente  ed  i relativi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio direttivo, sono approvati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della Ricerca ai sensi del decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204.  Decorsi  sessanta giorni dalla ricezione del piano   triennale   senza   osservazioni   da   parte   del  Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  il  piano  si intende  approvato.  Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali,  per  gli  ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri  dei  Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione Pubblica,  che  devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
 5.  In  prima  applicazione  del presente regolamento la dotazione organica dell'IISG e' riportata nella tabella n. 1 allegata.
 Art. 4
 Entrate dell'Istituto Italiano di Studi Germanici
 
 1. Le entrate sono costituite:
 a) dal  contributo ordinario a carico del Fondo ordinario per gli enti  e  le  istituzioni  di  ricerca finanziati dal MIUR determinato sulla  base  delle  attivita'  previste  dal  piano  triennale  e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
 b) dai  proventi  e dai contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, ove previsti;
 c) da    contributi    dell'Unione   europea   o   da   organismi internazionali   ovvero   da   pubbliche   amministrazioni   per   la partecipazione a programmi e progetti;
 d) dai  proventi derivanti da contratti stipulati con universita' ed  enti  pubblici  e  privati  per  la  fornitura di servizi e dalla vendita delle pubblicazioni;
 e) da ogni altra eventuale entrata.
 Art. 5
 Organi
 
 l. Sono organi dell'Istituto Italiano di Studi Germanici:
 a) il Presidente;
 b) il Consiglio Direttivo;
 c) il Collegio dei Revisori dei conti;
 Art. 6
 Presidente
 
 1.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni nazionali e internazionali.
 2. Il Presidente:
 a)adotta  gli atti che impegnano l'IISG verso l'esterno e che gli sono attribuiti dalla legge o dai regolamenti;
 b) convoca   e  presiede  il  Consiglio  Direttivo,  stabilendone l'ordine del giorno;
 c) definisce  le  linee  guida  per lo sviluppo dell'ente, previa delibera  del  Consiglio  Direttivo  e  formula la proposta del piano triennale  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 d)vigila,  sovrintende  e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
 e) adotta  provvedimenti  di urgenza, di competenza del consiglio direttivo, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
 f) affida  l'incarico di Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio Direttivo.
 3.  Il  Presidente  e'  scelto  tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o  privati,  operanti  nel  settore della ricerca. E' nominato con le procedure  di  cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  dura  in  carica  quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito da un  Vice  Presidente  nominato  dal  Consiglio  Direttivo  tra i suoi componenti.  Il  Vice  Presidente  puo'  operare per periodi di tempo definiti,   anche  in  virtu'  di  specifiche  deleghe  proposte  dal Presidente e deliberate dal Consiglio Direttivo.
 Art. 7
 Consiglio Direttivo
 
 1. Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo e programmazione generale  dell'attivita'  dell'IISG, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine.
 2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente:
 a) delibera   il   piano   triennale   dell'ente   e  i  relativi aggiornamenti annuali;
 b) approva  il  bilancio  preventivo e il bilancio consuntivo, le variazioni di bilancio e le relative relazioni di accompagnamento;
 c) delibera l'adozione e la modifica dei regolamenti dell'ente;
 d) nomina   il   Vice   Presidente,   eleggendolo  tra  i  propri componenti;
 e) delibera     l'affidamento    dell'incarico    al    Direttore amministrativo;
 f) delibera  in  ordine  ad  ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente;
 g) delibera   la   partecipazione  o  costituzione  di  consorzi, fondazioni  o  societa'  con  soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
 h) verifica i risultati dell'attivita' istituzionale dell'ente.
 3.  Il  Consiglio e' composto, oltre che dal Presidente dell'IISG, che  lo  presiede,  da quattro componenti, scelti tra esperti di alta qualificazione  nei  settori  di  competenza dell'ente, di cui uno in possesso di esperienza manageriale.
 4.  I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati con decreto del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca, durano  in  carica  quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 5.  Il  Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente almeno tre volte  l'anno  per l'approvazione del piano triennale, e dei relativi aggiornamenti  annuali,  del  bilancio  di  previsione e del bilancio consuntivo  dell'IISG.  La  convocazione,  inviata  in forma scritta, anche  attraverso  l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette  giorni  prima,  contiene  l'ordine  del  giorno  al quale sono allegati  i  principali  atti  relativi.  E'  inoltre  convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda.
 6.  Per  la  validita'  delle  sedute  del  Consiglio Direttivo e' necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei suoi componenti. Le deliberazioni  sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 Art. 8
 Collegio dei Revisori dei conti
 
 1.  Il  Collegio  dei  Revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti  previsti  dall'articolo  2403  del  codice civile per quanto applicabile.
 2.  Il  Collegio  dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, iscritti al registro dei revisori contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, nominati  dal  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della Ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, un membro effettivo  che  assume  le  funzioni  di  Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente e il membro supplente sono designati dal Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze. I membri del Collegio dei Revisori  dei  conti  durano  in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 3.  Il  Collegio  dei Revisori stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.
 4.  I  componenti del Collegio possono procedere a controlli anche individualmente nel rispetto delle regole di funzionamento.
 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute  del  Consiglio  Direttivo  nelle  quali  viene  deliberato il bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  e  possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio.
 Art. 9
 Il Direttore amministrativo
 
 1.   Il  Direttore  amministrativo  ha  la  responsabilita'  della gestione  dell'IISG  e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo  e  dei  provvedimenti  del  Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa. Il Direttore:
 a) predispone  il  bilancio  preventivo  e il bilancio consuntivo dell'ente;
 b) elabora,  sulla  base  delle  indicazioni  della  struttura di ricerca, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici  dell'ente  da  sottoporre al presidente che la presenta al consiglio direttivo;
 c) predispone  gli  schemi  e  le  modifiche  dei  regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio Direttivo;
 d) stipula,  per delega del Presidente, i contratti di assunzione del  personale  tecnico  e  amministrativo  a tempo indeterminato e a tempo determinato.
 2.  Il  Direttore  amministrativo,  il  cui  rapporto di lavoro e' regolato  con contratto di diritto privato con durata coincidente con la  scadenza  del  mandato  del  Presidente, e' scelto tra persone di consolidata  qualificazione  tecnico-professionale  e  di  comprovata esperienza  gestionale,  con  profonda  conoscenza  delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e'   attribuito   dal   Presidente,  previa  delibera  del  Consiglio Direttivo,  in  conformita'  all'art.  3  punto 7 del Regolamento del personale.
 Art. 10
 Incompatibilita'
 
 1.  Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di  pubbliche  amministrazioni  e'  collocato  in  aspettativa  senza assegni.  Il  Direttore  amministrativo,  se professore o ricercatore universitario,  e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 2.  Le  cariche  di  Presidente  e  di  componente  del  Consiglio Direttivo  sono incompatibili con la carica di Revisore dei conti. Le cariche  di  Presidente,  di  componente del Consiglio direttivo e di componente  del  Collegio  dei  Revisori dei conti sono incompatibili con:
 a) la nomina a Direttore amministrativo;
 b) la  partecipazione  a  commissioni  di concorso riguardanti il personale dell'IISG.
 3.  Il  Presidente,  i  componenti  del  Consiglio Direttivo e del Collegio  dei  Revisori dei conti non possono essere amministratori e dipendenti  di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato l'IISG.
 4.  Il  Presidente  e  i componenti del Consiglio Direttivo per la durata  del  loro  mandato  non  possono ricoprire incarichi politici elettivi.
 5.  Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non  essere  in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi. Ove sussista tale situazione il Presidente o chi ne fa  le  veci  invita  gli  interessati  ad  esercitare  l'opzione nei successivi  trenta  giorni.  Trascorso  tale  termine, ove perduri la causa  di incompatibilita' il Presidente o chi ne fa le veci comunica tale  circostanza  al  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita' e della  Ricerca  per  i  provvedimenti  di  competenza  ovvero  revoca l'incarico   del   Direttore   amministrativo  se  la  situazione  di incompatibilita' riguarda tale soggetto.
 Art. 11
 Indennita' e compensi
 
 1.  Le  indennita'  di  carica  del Presidente, dei componenti del Consiglio  Direttivo  e  del Presidente e dei componenti del Collegio dei  Revisori  dei  conti  sono  determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze. Il compenso del Direttore amministrativo  e' determinato dal Consiglio Direttivo sulla base del predetto decreto.
 Art. 12
 Commissariamento
 
 1.  In  caso  di  gravi  irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti,  di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche  di ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero  in  caso  di  contemporanea cessazione del Presidente e di un numero  di  componenti  del  Consiglio  Direttivo non inferiore ad un terzo  prima  della  scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca,  e'  disposta la decadenza degli organi  in  carica,  ad  eccezione  del  Collegio  dei Revisori ed e' nominato  un Commissario Straordinario in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
 Art. 13
 Entrata in vigore del regolamento
 
 1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  della Repubblica Italiana.
 Il Commissario straordinario
 Prof. Vincenzo Cappelletti
 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'
 
 TITOLO I - CRITERI GENERALI
 ART. 1
 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
 
 1.  L'Istituto  Italiano di Studi Germanici, di seguito denominato IISG,  adotta il presente regolamento in attuazione dell'art. 8 della legge  9  maggio  1989,  n.  168  che  riconosce  agli  enti pubblici nazionali  di  ricerca,  autonomia  finanziaria  e contabile anche in deroga alla norma di contabilita' dello Stato.
 2.  L'attivita'  amministrativa, contabile e finanziaria dell'IISG e'   diretta   ad   assicurare   il   perseguimento  delle  finalita' istituzionali  di  cui  all'art.  1-quinquies  della legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250.
 TITOLO II - ATTIVITA' FINANZIARIE
 
 CAPO I
 ART. 2
 DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PREVISIONALI
 
 1.  L'IISG  predispone  il  bilancio  triennale in coerenza con il programma  di attivita' triennale che ha la funzione di rappresentare la previsione delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e di consentire la correlazione dei flussi di entrata e di uscita.
 2.  L'IISG,  nell'ambito  del programma triennale, di cui al punto precedente,  provvede  a  determinare  la  propria  attivita' annuale secondo il progetto esecutivo annuale.
 3. L'IISG e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei Conti.
 ART. 3
 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
 
 1.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base al bilancio di previsione  annuale,  approvato  dal Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre.
 2.  L'esercizio  finanziario  inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
 3.  Il  bilancio  dell'IISG  e'  unico.  La  sua gestione si attua attraverso  un unico centro di responsabilita' che provvede a gestire i  mezzi  finanziari  assegnati  nei  limiti  di  materie e di valore definiti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 Art. 4
 CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 
 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza   e   di   cassa;  l'unita'  elementare  del  bilancio  e' rappresentata dal capitolo, espressione di un'aggregazione funzionale anche per programmi e per progetti.
 2.  Il  capitolo  puo'  comprendere  piu'  oggetti di entrata o di uscita  funzionalmente  collegati  tra  loro e dovra' comunque essere chiaramente definito.
 3.  Per  ciascun  capitolo  di  entrata e di uscita il bilancio di previsione  indica  l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla  chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede  di  accertare  e  delle  uscite  che si prevede di impegnare nell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce, nonche' l'ammontare delle  entrate  che  si  prevede  di  incassare e delle uscite che si prevede  di  pagare  nello  stesso  esercizio,  senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
 4.  Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente, dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di  amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', rispettivamente, tra le entrate da incassare e tra le uscite da pagare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo o  del  deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
 5.  Gli  stanziamenti  previsionali  di  entrata  sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi  alle  uscite,  nei limiti degli stanziamenti previsti, sono iscritti in relazione alle concrete capacita' operative dell'IISG nel periodo di riferimento.
 6.  Il bilancio di previsione e' corredato dalla tabella di cui al successivo  art.  7, dal quadro riassuntivo della pianta organica del personale,  comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto  della  formulazione  del documento previsionale, nonche' da ogni altro allegato previsto dalla normativa vigente.
 7.   Il   bilancio   di   previsione,   annuale  e  triennale,  e' accompagnato:
 a) dalla  relazione del Presidente dell'IISG in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;
 b) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed  eventuali  elaborati  contabili  e  statistici  atti  a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
 c) dalla  relazione  del  Collegio  dei Revisori dei conti; a tal fine  la  proposta di bilancio preventivo e' messa a disposizione del Collegio   dei   Revisori   dei   conti   almeno   15   giorni  prima dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
 8.  Il  bilancio  di  previsione,  con  i  relativi allegati e una tabella  riportante  il  quadro riassuntivo della pianta organica del personale  comprendente  la consistenza numerica del personale stesso all'atto  del  documento  previsionale nonche' da ogni altro allegato previsto  dalla  vigente  normativa, e' trasmesso entro trenta giorni dalla   deliberazione   del   Consiglio   Direttivo,   al   Ministero dell'Istruzione,   dell'Universita'   e   della  Ricerca  (MIUR),  al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti.
 ART. 5
 CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
 
 1.  Le  entrate  e  le  uscite  si  ripartiscono in titoli (titoli correnti  o  titoli  in  conto  capitale), categorie, secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la destinazione funzionale.
 ART. 6
 PARTITE DI GIRO
 
 1.  Le  partite  di  giro  comprendono  le entrate e le uscite che l'IISG  effettua  in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione  ovvero  per  conto di terzi, le quali costituiscono al tempo  stesso  un  debito  e  un credito per l'IISG, nonche' le somme somministrate al cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.
 ART. 7
 AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 
 1.  Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del  presunto  avanzo  o  disavanzo  di  amministrazione  al  termine dell'esercizio  precedente  a quello cui il bilancio si riferisce; in caso di avanzo, nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa   correlativi   all'utilizzazione   del   presunto   avanzo  di amministrazione.  Di detti stanziamenti l'IISG non potra' disporre se non  quando  sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione e a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.
 2.  Nell'avanzo  di amministrazione presunto confluiscono anche le quote  dei fondi finalizzati a progetti di ricerca che non sono state impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio finanziario. Tali quote vengono  automaticamente  destinate  a  costituire  o  a integrare la dotazione   dei  capitoli  di  spesa  relativi  in  conto  competenza dell'esercizio successivo e sono immediatamente impegnabili in quanto costituite da fondi con vincolo di destinazione.
 3.  Del  presunto  disavanzo  di  amministrazione risultante dalla suddetta  tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione  delle  previsioni  di  esercizio,  al fine del relativo assorbimento  e  il Consiglio Direttivo deve, nella deliberazione del bilancio  preventivo,  illustrare  i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
 4.  Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione  in  misura  maggiore  rispetto a quello presunto, il Consiglio  Direttivo  deve  adottare i necessari provvedimenti atti a eliminare gli effetti di detto scostamento.
 ART. 8
 PREVENTIVO ECONOMICO
 
 1.  Il preventivo economico e' costituito dal saldo finanziario di parte  corrente  al  quale  sono  aggiunte  le  poste attinenti fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
 ART. 9
 FONDO DI RISERVA
 
 1.  Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto un fondo di riserva per le uscite impreviste, nonche' per le maggiori  uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare  di norma non potra' superare il 3% del totale delle uscite inizialmente previste a esclusione delle partite di giro.
 2.  Su  tale  fondo  non  possono gravare impegni ed essere emessi mandati  di pagamento; il fondo e' utilizzato, in caso di necessita', esclusivamente mediante storni.
 ART. 10
 VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO
 
 1.  Le  variazioni  al  bilancio  di previsione di competenza e di cassa  possono essere deliberate entro il mese di novembre secondo le procedure   previste  per  il  bilancio  di  previsione.  I  relativi provvedimenti  si  concludono  con  un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
 2.  Le  variazioni  per  nuove  o maggiori uscite possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
 3.  Sono  vietati  gli  storni  tra  capitoli  nella  gestione dei residui,  nonche'  tra  gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
 4.  Durante  l'ultimo  mese dell'esercizio finanziario non possono essere  adottati  provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
 ART. 11
 ESERCIZIO PROVVISORIO
 
 1.  Quando  l'adozione  del  bilancio di previsione non intervenga prima  dell'inizio  dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce e' disposta la gestione provvisoria del bilancio. Tale gestione non puo' protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi ed e' effettuata in dodicesimi  con  riferimento  al  bilancio  di  previsione gestionale approvato per l'anno in corso, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
 ART. 12
 ESIGENZE DI CASSA
 
 1.  Per  fare  fronte  a  esigenze  di  cassa per il funzionamento dell'IISG  il  Consiglio  Direttivo  puo'  far  ricorso, con motivata deliberazione  ed  in  via  eccezionale, ad anticipazioni di conto da parte   dell'istituto  cassiere.  Tale  eventualita'  va  prevista  e disciplinata  nella  convenzione  per  l'affidamento  del servizio di cassa di cui al successivo art. 23.
 CAPO II - ENTRATE
 ART. 13
 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
 
 1.  La  gestione  delle  entrate  segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
 2. Le entrate sono accertate allorche' l'IISG, appurata la ragione del suo credito e il debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.
 3.  Quando trattasi di entrate la cui acquisizione e' sottoposta a oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione del Consiglio direttivo.
 4.  L'accertamento  di  entrata  da'  luogo  ad  annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.
 5.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse costituiscono residui attivi i quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
 ART. 14
 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
 
 1.  Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del  successivo  articolo  23  gestisce  il servizio di cassa, previa emissione di reversali di incasso da parte dell'IISG.
 2.  La  riscossione  delle  entrate  puo'  avere luogo anche senza reversali d'incasso: in tal caso l'istituto cassiere, contestualmente all'operazione   d'incasso,   ne   da'   comunicazione  all'IISG  per l'emissione della relativa reversale di regolarizzazione.
 3.  Con i fondi pervenuti direttamente all'IISG non possono essere disposti i pagamenti di spese.
 4. Le entrate introitate direttamente tramite il servizio di cassa interna, anche derivanti dalla vendita dei biglietti, devono affluire all'istituto di credito di cui al primo comma.
 5.   Le   reversali   d'incasso  debbono  essere  cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari.
 ART. 15
 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI A PAGAMENTO
 
 1.  L'IISG  puo'  ricevere  contributi da parte di enti pubblici o privati,  italiani,  comunitari o stranieri, finalizzati ad attivita' rientranti  fra  i propri compiti istituzionali, incluse le attivita' di  studio  e ricerca, l'istituzione di borse di studio o di ricerca, l'organizzazione  di mostre, congressi, corsi, conferenze, stampa, di pubblicazioni,  l'organizzazione  di  programmi di collaborazione con ricercatori  o  scienziati  italiani e stranieri, o con universita' o centri    di    ricerca   italiani,   stranieri   o   internazionali, l'organizzazione di programmi educativi o divulgativi.
 2.  L'IISG  puo'  richiedere  contributi  sotto  forma di quote di iscrizione  ai  congressi, convegni, corsi e altre manifestazioni che esso  organizza,  nonche'  contributi alle spese della documentazione relativa.
 3.  L'IISG  puo'  effettuare  prestazioni  a pagamento a favore di terzi,   secondo   le   procedure   previste   dal   regolamento   di organizzazione e funzionamento.
 4.  Le  entrate  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  regolate da convenzioni  o  contratti  stipulati  secondo  le procedure di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG.
 CAPO III - USCITE
 ART. 16
 FASI DELLA SPESA E ASSUNZIONE DI IMPEGNI
 
 1.  La  gestione  delle  spese  segue  le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
 2.  Le  spese sono impegnate dal consiglio direttivo e, nei limiti dei   poteri   a  essi  delegati,  dal  Presidente  e  dal  Direttore amministrativo dell'IISG.
 3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le  somme  dovute  dall'IISG  a  creditori  determinati, in base alla legge,  a  contratto  o  ad  altro  titolo  valido,  nonche' le somme destinate a specifiche finalita' in base a deliberazioni adottate dal consiglio direttivo.
 4.   Gli   impegni   non  possono  in  nessun  caso  superare  gli stanziamenti di bilancio.
 5. Fanno eccezione quelli relativi:
 a) a  uscite  in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali  l'impegno  puo'  estendersi  a piu' anni, anche se i pagamenti devono  essere  contenuti  nei  limiti  dei  fondi assegnati per ogni esercizio;
 b) a  uscite correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di  assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dei successivi esercizi;
 c) a  uscite  continuative  e  ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi.
 6. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la  necessita'  di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite fisse e obbligatorie.
 7.  Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
 8. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia.
 9. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale.
 10.  Non  e'  ammessa  l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
 ART. 17
 REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
 
 1.  Tutti  gli  atti  che  comportino  oneri a carico del bilancio devono  essere  annotati  nelle  apposite scritture contabili, previa verifica della regolarita' formale della documentazione della spesa e della relativa copertura finanziaria, pena la loro non registrazione.
 ART. 18
 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
 
 1.  La  liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza   dell'impegno,   nonche'   della   regolarita'  della fornitura  di  beni,  opere,  servizi  e  sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
 ART. 19
 ORDINAZIONE DELLA SPESA
 
 1.  Il  pagamento  delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati  di  pagamento,  numerati  in ordine progressivo e muniti del codice  dei  capitoli, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
 2. I mandati di pagamento non eseguiti dall'istituto cassiere alla chiusura  dell'esercizio  finanziario sono annullati e debbono essere riemessi nell'esercizio successivo in conto residui.
 ART. 20
 ORDINE SCRITTO
 
 1.  Gli  atti  di  impegno,  di  ordinazione  o  di pagamento sono registrati   dall'Ufficio   competente   di   ragioneria   sotto   la responsabilita' del funzionario che li ha disposti.
 ART. 21
 DOCUMENTAZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
 
 1.  Ogni  mandato  di  pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dalla  copia  degli  atti  d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei  lavori,  forniture  e  servizi,  dai  buoni di carico, quando si tratta  di  beni inventariabili, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
 2.   La   documentazione   della   spesa,  unitamente  al  mandato successivamente  alla sua estinzione, e' conservata agli atti per non meno di cinque anni.
 ART. 22
 SPESE DI RAPPRESENTANZA
 
 1.  Sono  spese  di  rappresentanza  quelle fondate sulla esigenza dell'IISG  di  manifestarsi  all'esterno  e di intrattenere pubbliche relazioni  con  soggetti  a  esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali.   Esse  debbono  essere  finalizzate,  nella  vita  di relazione  dell'IISG,  all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita'  e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di  soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere  i  vantaggi  che  per una pubblica istituzione derivano dal fatto  di  essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.
 2.  Rientrano  nelle  spese  di  rappresentanza  anche  gli  oneri connessi a:
 a) colazioni  e  piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro  del Presidente o suoi incaricati con personalita' o autorita' estranee  all'IISG  o  di  riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
 b) consumazioni,   eventuali   colazioni   di  lavoro  e  servizi fotografici,  di  stampa e di relazioni pubbliche, addobbi a impianti in occasione di visite presso le strutture dell'IISG di autorita', di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
 c) omaggi  floreali  e  necrologi,  in  occasione  della morte di personalita' estranee all'Istituto;
 d) piccoli  doni  a carattere simbolico a personalita' nazionali, comunitarie  o  internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'IISG, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Istituto.
 CAPO IV - SERVIZIO DI CASSA
 ART. 23
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
 
 1. Il servizio di cassa e' affidato, previo esperimento di gara, a un istituto di credito in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio   direttivo  con  l'osservanza  di  quanto  previsto  dalle disposizioni  della  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e successive modificazioni e integrazioni.
 ART. 24
 SERVIZIO DI CASSA INTERNO
 
 1.  Il  Consiglio  Direttivo  puo'  autorizzare  l'istituzione del servizio di cassa interno per le minute spese.
 2. L'incarico di cassiere e' conferito dal Consiglio Direttivo, su proposta  del Direttore amministrativo, ad un dipendente di ruolo per una durata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile. Il cassiere e' responsabile delle somme affidategli.
 3.  Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa  da lui effettuate; a esso si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 e successive modificazioni e integrazioni.
 CAPO V - CONTO CONSUNTIVO
 ART. 25
 DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
 
 1.  Il  conto  consuntivo  si  compone del rendiconto finanziario, della  situazione patrimoniale, del conto economico. Sono allegati al conto  consuntivo  la  situazione  amministrativa,  la situazione del personale  al  31  dicembre  di ogni anno e la situazione dei residui attivi e passivi.
 2.  La  proposta  di  conto  consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa  del  Presidente  e  agli allegati, e' sottoposta almeno quindici  giorni  prima  del  termine  di  cui  all'ultimo  comma del presente  articolo, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige  apposita  relazione,  da  allegare  alla  predetta  proposta, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze   di   bilancio   con   le  scritture  contabili,  nonche' valutazioni   in   ordine  alla  regolarita'  ed  economicita'  della gestione.
 3.  La  relazione illustrativa dovra' riguardare l'andamento della gestione  dell'IISG  ed  i  risultati  conseguiti dall'IISG nelle sue articolazioni "operative" e di ricerca.
 4. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
 a) i  criteri  seguiti  nel  computo  degli  ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente a essi apportati rispetto al precedente esercizio;
 b) le   variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  poste dell'attivo  e  del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine;
 c) i   dati  relativi  al  personale  e  agli  accantonamenti  per indennita'  di  anzianita'  ed  eventuali trattamenti di quiescenza e previdenza;
 d) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti.
 5. Il conto consuntivo, salvo diverso termine previsto da norme di legge,  e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile successivo  alla  chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per  l'approvazione,  entro  trenta giorni dalla data della delibera, unitamente   alla   documentazione   sopra   elencata,  al  Ministero vigilante, nonche' al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.
 ART. 26
 TRASFERIMENTO E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
 
 1.  Annualmente  l'IISG  e'  tenuto  a compilare la situazione dei residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi anteriori a quello  di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e per capitolo.
 2.  Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1° gennaio, le  somme  riscosse  o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate  perche'  non  piu'  realizzabili  o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
 3.  Le variazioni dei residui attivi e passivi formano, in fase di approvazione  del conto consuntivo, oggetto di apposita deliberazione del  Consiglio  Direttivo.  Sulle suddette variazioni il Collegio dei Revisori dei conti manifesta il suo parere.
 CAPO VI - SCRITTURE CONTABILI
 ART. 27
 SCRITTURE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
 
 1.  Le  scritture  finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, separatamente per competenza  e  residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione  delle  somme  riscosse  e  pagate  e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
 2.  Nell'ambito delle scritture contabili puo' essere prevista una contabilita'  separata relativa alla gestione articolata per progetti e funzioni.
 3.  Le  scritture  patrimoniali devono consentire la dimostrazione del  valore  del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
 ART. 28
 SISTEMA DI SCRITTURE
 
 1.  L'IISG  dovra' tenere le seguenti scritture contabili: L'unico centro di spesa dovra' tenere le seguenti scritture:
 a) un   partitario   degli   accertamenti,  contenente  le  somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
 b) un   partitario  degli  impegni,  contenente  lo  stanziamento iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
 c) il giornale cronologico di cassa delle reversali e dei mandati emessi;
 d) un  partitario  dei  residui attivi e passivi, contenente, per capitoli  e  per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio  dell'esercizio,  le  somme  riscosse  o  pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 e) un registro degli inventari dei beni mobili e immobili;
 f) il repertorio dei contratti.
 TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE
 ART. 29
 BENI E PATRIMONIO
 
 1.  I  beni  dell'IISG  sono  descritti  in  registri inventariali redatti  con  riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 e successive modificazioni e integrazioni e di quelle contenute nel presente regolamento.
 2.   Il   patrimonio  e'  costituito  dagli  apporti  che  saranno attribuiti  all'IISG in materiali o altri beni mobili e immobili, per effetto  di  acquisti,  lasciti,  donazioni,  cessioni  da  parte dei soggetti  convenzionati e da terzi, ferma restando l'assegnazione, in uso   gratuito,   dell'immobile   sito   in  Roma  denominato  "Villa Sciarra-Wurts".
 ART. 30
 CONSEGNATARIO DEI BENI
 
 1.  Il consegnatario dei beni mobili e immobili e' responsabile di detti  beni affidati all'IISG e risponde di qualsiasi danno che possa derivare all'Istituto secondo le norme di contabilita' generale dello Stato, cui fa riferimento per svolgere la funzione.
 2.   La  consegna  si  effettua  in  base  a  verbali  redatti  in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra il responsabile  cessante  e  quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo eventualmente incaricato.
 ART. 31
 CRITERI DI VALUTAZIONE
 
 1.  I  beni  mobili sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
 2.  I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di  borsa  del  giorno  precedente  a  quello  della  compilazione  o revisione  dell'inventario,  se  il  prezzo  e'  inferiore  al valore nominale e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
 3.   L'inventario   del  materiale  bibliografico,  del  materiale scientifico  e  delle attrezzature e' costituito da appositi registri cronologici o da schedari analitici.
 4. Gli inventari dei beni sono redatti in duplice esemplare di cui uno  e'  conservato presso l'IISG e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna.
 ART. 32
 CARICO E SCARICO DEI BENI
 
 1.  I beni mobili e immobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dal direttore dello stesso.
 2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,  cessione,  permuta o altri motivi e' disposta dal Consiglio Direttivo,   sulla   base   di   motivata   proposta   del  Direttore amministrativo dell'IISG.
 3.  Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo  di  reintegro  o  di  risarcimento  di  danni  a  carico dei responsabili.
 ART. 33
 CHIUSURA ANNUALE DEGLI INVENTARI
 
 1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
 2.  Le  variazioni  inventariali  dell'anno  sono  annotate  nelle proprie   scritture  dall'Ufficio  competente  entro  un  mese  dalla chiusura dell'anno finanziario.
 3.  Non  sono  inventariati  i  beni  di modico valore e di facile consumo;  il Consiglio Direttivo stabilisce il limite al di sotto del quale non ha luogo la registrazione inventariale.
 ART. 34
 RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI
 
 1.  Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari secondo le norme di contabilita' pubblica.
 ART. 35
 MATERIALE DI CONSUMO
 
 1.   Gli   oggetti  di  cancelleria,  stampati,  schede,  supporti meccanografici  e  altri  materiali  di consumo sono registrati sulla base delle bollette di consegna emesse dai fornitori.
 TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE
 ART. 36
 NORME GENERALI
 
 1) Alle  opere,  ai lavori, alle forniture, alle concessioni, alle permute,  alle  locazioni  e  ai  servizi  si  provvede con contratti stipulati  secondo  le  procedure di gara previste dalle disposizioni comunitarie   recepite   nell'ordinamento,   in   esso   direttamente applicabili, ovvero con le procedure di contabilita' pubblica.
 2) Salvo  i  casi  previsti  negli  articoli  38 e 45, di norma si utilizza  la  procedura  della  licitazione  privata  e  dell'appalto concorso.  Per  i contratti attivi concernenti la cessione di beni la forma  prevista  di  regola  e'  quella  dell'asta  pubblica  e della licitazione privata.
 ART. 37
 DELIBERAZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE
 
 1) La  scelta  della  forma  di  contrattazione, la determinazione delle  modalita'  essenziali  del contratto, gli eventuali capitolati d'onere  e la deliberazione di addivenire al contratto sono approvati dal Consiglio Direttivo e, nei limiti dei poteri a essi delegati, dal Presidente, nonche' dal responsabile del centro di responsabilita'.
 ART. 38
 TRATTATIVA PRIVATA
 
 1.  Per gli appalti di forniture e servizi, il cui importo stimato e'   inferiore   a  200.000  Euro,  l'IISG  puo'  procedere  mediante trattativa  privata  senza ricorrere alla pubblicazione del bando nei seguenti casi:
 a) quando,  per  qualsiasi  motivo,  la  pubblica gara sia andata deserta  o  si  abbiano  fondati  motivi  per  ritenere  che,  ove si sperimentasse, andrebbe deserta;
 b) per  l'acquisto  di beni e prestazione di servizi che una sola impresa puo' eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione  richiesti  e  quando  l'acquisto  riguardi  beni  la  cui produzione e' garantita da privativa industriale;
 c) per  l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili,  nonche'  per  la  vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche;
 d) quando   l'urgenza  degli  acquisti,  delle  vendite  e  delle forniture  di  beni  o  servizi,  dovuta  a circostanze imprevedibili ovvero  alla  necessita'  di  far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
 e) per  l'affidamento  di  studi,  ricerche  e  sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
 f) per   l'affidamento   al   medesimo  contraente  di  forniture destinate  al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle  esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'IISG ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la    cui   manutenzione   comporterebbe   notevoli   difficolta'   o incompatibilita' tecniche;
 g) in  tutti  gli altri casi non contenuti nei punti precedenti e che non siano superiori al limite di importo precedentemente citato.
 2.  Nei  casi  indicati  ai precedenti punti d) e g) devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, un numero non inferiore a tre.
 3.  I  contratti  attivi  dell'IISG aventi per oggetto beni mobili possono  essere  stipulati  a  trattativa privata purche' l'ammontare degli stessi non sia superiore a 25.000 euro.
 ART. 39
 STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
 
 1.  Avvenuta  l'aggiudicazione  si  procede  alla stipulazione del contratto  entro  il  termine  massimo  di sessanta giorni dalla data della  comunicazione  dell'aggiudicazione all'impresa aggiudicataria, salvo  il  caso  in cui l'offerta abbia assunto la forma di offerta - contratto e sia pervenuta debitamente firmata.
 3.  Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'IISG ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione   e   di   agire   per  il  risarcimento  dei  danni conseguenti.
 4.  I  contratti  sono  stipulati  dagli organi e dal responsabile dell'IISG  nei  limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 ART. 40
 COLLAUDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
 
 1.  I  lavori  sono  sottoposti  a  collaudo  o  a verifica, anche parziale  e  in corso d'opera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 2.  Le  forniture  sono  soggette  a  collaudo,  secondo  le norme stabilite dal contratto.
 3.  Il  collaudo  o  la verifica e' eseguito da personale interno, ovvero,  in  mancanza  di  personale idoneo, da esperti appositamente incaricati   con   nomina   del  Consiglio  direttivo,  muniti  delle specifiche competenze che la natura della fornitura richiede.
 4.  In  nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolarita' della  fornitura  puo'  essere  effettuato  dalle persone che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.
 ART. 41
 CAUZIONE
 
 1.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei  contratti  le ditte debbono prestare  idonee  cauzioni,  anche  mediante  fideiussioni bancarie o assicurative.
 2.  Su  proposta  del  Direttore amministrativo dell'IISG, si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita',  nonche',  in  ogni  caso,  per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro.
 3.  L'esonero  dal  deposito  cauzionale comporta un ribasso dello 0,75%.
 ART. 42
 PENALITA'
 
 1. Nel contratto devono essere previste una o piu' scadenze per la cessione  dei  beni  o  l'attuazione  delle  prestazioni da parte del contraente,  nonche',  per  i  contratti superiori a 100.000 euro, le penalita'  per  inadempienza  o ritardo nell'esecuzione dello stesso. Nel  caso  di  penalita'  previste in misura percentuale il contratto stabilisce un limite massimo alle stesse.
 2.  Si puo' prescindere dall'applicazione delle penali nei casi in cui non si sia concretizzato un danno reale per l'Istituto.
 ART. 43
 LAVORI, PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA
 
 1.  I  lavori,  le  provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nei limiti  di  somma stabiliti dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  sono  deliberati  dal Consiglio Direttivo.
 ART. 44
 ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
 
 1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
 a) in  amministrazione  diretta,  con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'IISG;
 b) a  cottimo  fiduciario  mediante  affidamento  a  imprese  o a persone  di  notoria  capacita'  e  idoneita', previa acquisizione di preventivi  o  progetti  contenenti  le  condizioni di esecuzione dei lavori  e  dei  relativi  prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, nonche' le modalita' di pagamento, le penalita' da  applicare  in caso di mancata o ritardata esecuzione e ogni altra condizione ritenuta utile all'IISG;
 c) con  sistema  misto,  cioe' parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.
 2.  La  convenienza del ricorso al cottimo fiduciario o al sistema misto deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Direttore amministrativo dell'IISG.
 ART. 45
 PROVVISTE IN ECONOMIA
 
 1.  Le  provviste  di beni e di servizi possono essere eseguite in economia,   dal   responsabile  del  procedimento,  previo  confronto concorrenziale  effettuato  mediante una adeguata ricerca di mercato, eseguita  interpellando  ove  possibile  almeno cinque ditte e con la definizione  delle  condizioni  di  esecuzione, i relativi prezzi, le modalita'  di  pagamento,  le penalita' per i difetti di esecuzione e ogni altra clausola ritenuta utile dall'IISG.
 2.  Quando si tratti di acquisti di importo non superiore a 10.000 euro, puo' prescindersi dalle formalita' di cui al precedente comma.
 ART. 46
 CASI PARTICOLARI DI RICORSO AL SISTEMA IN ECONOMIA
 
 1. Possono essere eseguiti in economia:
 a) le  provviste e i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
 b) le  provviste  e  i  lavori  suppletivi,  di  completamento  o accessori  non  previsti  da contratti in corso di esecuzione e per i quali   l'IISG   non   puo'   avvalersi  della  facolta'  di  imporne l'esecuzione;
 c) i  lavori  di  completamento  e  riparazione  in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state  effettuate  le  corrispondenti  detrazioni  agli appaltatori o ditte;
 d) le   operazioni  di  sdoganamento  di  materiali  importati  e relative assicurazioni.
 ART. 47
 CONTRATTO DI LEASING
 
 1.  Il  ricorso  al  contratto  di leasing e' consentito quando e' dimostrata   la  convenienza  economica  rispetto  alle  tradizionali tipologie  di  contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in  carenza  di  disponibilita'  finanziarie  in  conto  capitale, di disporre  di  strumenti  indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.
 2.  I  canoni  di  leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte  corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene,  oggetto  del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.
 ART. 48
 COMODATO
 
 1.  Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e solo  nel  caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'IISG, fermo restando l'accertamento  della  convenienza  economica.  I  beni  ricevuti  in comodato  sono  rilevati  in  una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.
 ART. 49
 ADEGUAMENTO DEI LIMITI MONETARI
 
 1.  Tutti gli importi indicati nel presente titolo si intendono al netto  delle eventuali imposte e possono essere aggiornati sulla base dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo, fermi restando i limiti correlati a norme comunitarie.
 TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
 
 CAPO I
 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CAPI DEGLI UFFICI
 ART. 50
 OBBLIGO DI DENUNCIA
 
 1.  I funzionari preposti agli uffici che vengono a conoscenza dei fatti  che  danno  luogo  a  responsabilita' ai sensi della normativa vigente,  devono  darne tempestiva comunicazione, indicando tutti gli elementi  raccolti  per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione   dei   danni,   al   Presidente   ed   al   Direttore amministrativo  dell'Istituto sui quali incombe l'obbligo di denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti.
 2.  Se  il fatto si ritiene imputabile al Direttore amministrativo dell'IISG  la  denunzia  e'  fatta  a  cura  del  Presidente;  se  e' imputabile a quest'ultimo provvede il Consiglio Direttivo.
 CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 ART. 51
 NORMA TRANSITORIA
 
 1.  I  rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento  restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto della stipula dei contratti e della indizione delle gare.
 ART. 52
 ENTRATA IN VIGORE
 
 1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il primo gennaio dell'anno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Il Commissario straordinario
 Prof. Vincenzo Cappelletti
 REGOLAMENTO DEL PERSONALE
 
 TITOLO I - ORDINAMENTO E PRINCIPI GENERALI
 Art. 1
 Oggetto
 
 Il  presente  regolamento disciplina il reclutamento e la gestione di  tutto il personale operante a vario titolo nell'istituto Italiano di   Studi   Germanici,   di  seguito  denominato  IISG,  nell'ambito dell'autonomia  organizzativa  degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
 Il  rapporto  di  lavoro del personale dell'IISG e' regolato dalla normativa   vigente  in  materia  di  lavoro  alle  dipendenze  delle Pubbliche  Amministrazioni e, in particolare, dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla  legge  di  riordino  (art.  1-quinquies  della legge 3/2/06 di conversione  del  decreto-legge  5/12/2005,  n. 250) e dalle relative norme contrattuali vigenti.
 Il  presente  regolamento  e' sottoposto all'approvazione del MIUR che  esercita i controlli di legittimita' e di merito di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 68. E' sottoposto, inoltre, al parere del  Ministero  per  la Funzione Pubblica che si dovra' esprimere nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
 Sul  presente regolamento sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 Al  personale  dell'IISG  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.  127,  in  materia  di  rapporto di lavoro e assunzioni del personale.
 Art. 2
 Dotazione organica
 
 1.  L'IISG  definisce  in  autonomia  le  esigenze  complessive di personale    necessario    per   l'assolvimento   dei   propri   fini istituzionali,   predisponendo   -   previa  delibera  del  Consiglio Direttivo   adottata  su  proposta  del  Presidente  -  un  programma triennale  del  fabbisogno  di personale, da aggiornare annualmente e facente  parte  del  piano  triennale delle attivita', secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento.
 2.  La  dotazione  organica  dell'IISG e' definita previa verifica degli  effettivi  fabbisogni  ed  in  coerenza  con le attivita' ed i compiti  individuati  dal  piano  triennale ed e' determinata, previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  ai sensi dell'art. 16, comma  3  del  decreto  legislativo n. 127/2003, secondo le modalita' definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
 3.  La dotazione organica di cui ai commi precedenti e' sottoposta a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual volta  si  renda  necessario  a  seguito  di  riorganizzazione  delle strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.
 TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE
 
 CAPO I - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
 Art. 3
 Principi generali
 
 1.  L'IISG determina in autonomia le assunzioni di personale nelle diverse tipologie contrattuali, con i vincoli derivanti dal programma triennale  del  fabbisogno del personale e dai suoi aggiornamenti. Il programma triennale e i suoi relativi aggiornamenti sono trasmessi al Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
 2.  L'assunzione  di  personale  a tempo indeterminato avviene, in relazione al fabbisogno programmato, secondo le seguenti modalita':
 a) per   concorso   pubblico,  con  svolgimento  di  prove  volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;
 b) per  chiamata  diretta  dalle  liste  di collocamento ai sensi della  legge 59/97, anche in relazione alle categorie di personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 c) attraverso   le  procedure  di  trasferimento  previste  dalla normativa  vigente  per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui al successivo articolo 12.
 d) per  utilizzo  di  graduatorie  di  idonei  entro il limite di validita' temporale.
 3.  Le  procedure  di  selezione  e  reclutamento  sono  indette e regolate  con apposita delibera del Consiglio direttivo, nel rispetto delle   disposizioni   previste  nel  presente  regolamento  e  della normativa  vigente  per  il  personale  tecnico  e amministrativo con posizioni  corrispondenti  ai  livelli  dal  IX  al  IV  previsti dai contratti  collettivi  e  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di pubblico impiego.
 4. Il Consiglio Direttivo definisce:
 a) le   modalita'   generali  di  svolgimento  dei  concorsi  per l'assunzione ai diversi livelli;
 b) i   criteri   per   la  composizione  e  la  formazione  delle commissioni giudicatrici, costituite da tre membri;
 c) i requisiti di ammissione alle prove concorsuali;
 d) le   modalita'  di  accoglimento  di  domande  provenienti  da candidati comunitari e extra comunitari.
 5.  I  bandi  di  concorso  sono  emanati  con  atto del Direttore amministrativo, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
 6.   Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  atto  del Direttore  amministrativo,  sentito  il  Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 4 lett. b).
 7. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il lavoratore e il Presidente.
 8.  Il  rapporto  di  lavoro  e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dalle disposizioni del codice civile e dai contratti collettivi di lavoro.
 CAPO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
 Art. 4
 Assunzioni di personale dal IX al IV livello a tempo determinato
 
 1. L'IISG puo' assumere, per specifici programmi e progetti per la gestione  di strutture bibliografiche e/o tecniche e per attivita' di supporto,  personale tecnico e amministrativo a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale della normativa vigente e del CCNL.
 2.   Ferme   restando  le  disposizioni  vigenti  e  contrattuali, l'assunzione  puo'  avvenire  attraverso  concorso  pubblico  secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
 Art. 5
 Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee
 
 1.  L'IISG  puo'  attivare collaborazioni a termine per specifiche esigenze,   previa  stipula  di  apposito  contratto  di  lavoro  non subordinato  a  tempo  determinato,  nelle  forme  e nei limiti della normativa vigente.
 2.  Il  Consiglio  Direttivo  con  apposita  delibera  definisce i limiti,  le procedure generali per la stipula dei contratti di cui al comma  precedente  e  la  loro  durata  massima che non puo' eccedere quella  strettamente  necessaria  al  soddisfacimento  delle esigenze temporanee,  anche  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1 lettera p) del Decreto legislativo 419/99. I contratti sono stipulati dal Presidente e all'interno dei limiti generali stabiliti.
 Art. 6
 Altre forme di reclutamento
 
 1.  Con riferimento al personale dipendente, l'ente puo' applicare le  modalita'  di  assunzione di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) ai vincitori  di  concorso  a  tempo  determinato,  indetto e svolto nel rispetto  dei  vincoli  posti  dalla  legge  per  i  concorsi a tempo indeterminato,   in   coerenza   anche   con  la  salvaguardia  della specificita' dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti annualmente in sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 2,  comma  1, con il vincolo del superamento di un'ulteriore verifica sull'attivita'   svolta   e   sulla   qualificazione  conseguita,  da effettuare prima della conclusione del contratto a termine.
 2.  Con  riferimento  alle specifiche modalita' di reclutamento di cui  al  comma  1  del  presente  articolo, il bando di concorso deve espressamente  prevedere  l'eventuale  trasformazione del rapporto di lavoro   da  tempo  determinato  a  tempo  indeterminato  e  ne  deve puntualmente fissare le regole.
 CAPO III - PERSONALE ASSOCIATO
 Art. 7
 Personale associato
 
 1.  Fino  alla  adozione  di  una  tabella  organica  di personale ricercatore  e  tecnologo  l'IISG  per  la realizzazione di specifici progetti   puo'   avvalersi  di  personale  associato  dipendente  da universita'  e di altri enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e  internazionali  mediante  convenzioni  con  le  stesse istituzioni ovvero anche mediante associazione diretta previa istanza individuale di afferenza degli interessati.
 2.  Il  Consiglio  Direttivo  con apposita delibera puo' prevedere altre   forme  di  associazione  relative  a  laureandi,  dottorandi, personale in formazione e in quiescenza.
 3. L'associazione e' disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'IISG.
 4.  Il Presidente dell'IISG puo' attribuire al personale associato incarichi     gratuiti     di    ricerca    o    di    collaborazione tecnico-scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con gli enti di appartenenza.  Per  lo  svolgimento  di  tali  incarichi  puo' essere corrisposto il trattamento di missione.
 5.   L'incarico   gratuito   di   ricerca   o   di  collaborazione tecnico-scientifica  ha  la  durata di tre anni, e' rinnovabile ed e' soggetto  a  verifica.  L'incarico  puo' essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente.
 6.  Le  convenzioni  con le Universita' e gli enti di appartenenza devono regolare la copertura assicurativa del personale associato che svolge  la propria attivita' nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'IISG.
 Art. 8
 Diritti e doveri del personale associato
 
 1.  Il  personale  associato contribuisce alle attivita' dell'IISG uniformandosi   alle  linee  strategiche  e  al  piano  triennale  di attuazione.
 2.  Il personale associato, per l'attivita' svolta nell'IISG, puo' essere  responsabile  di  progetto o essere funzionalmente coordinato dal responsabile del progetto di ricerca cui afferisce.
 3.  Il  personale  associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti  e  delle  apparecchiature  dell'IISG, nell'ambito e per le finalita' dei programmi e dei progetti ai quali collabora.
 CAPO IV - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA'
 Art. 9
 Diritti del personale derivanti da attivita' in conto terzi
 
 1.  I  diritti  economici  derivanti dall'attivita' in conto terzi svolta dall'IISG sono disciplinati con apposito regolamento.
 Art. 10
 Doveri del personale
 
 1.  I  dipendenti  dell'IISG  conformano  la  propria condotta nel rispetto  dei principi di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa,  secondo  le norme disciplinari contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
 2.  Il  codice  disciplinare  e' affisso all'interno dell'IISG, in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.
 TITOLO III - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 
 CAPO I - SEDE DI LAVORO, MOBILITA', FLESSIBILITA' E TELELAVORO
 Art. 11
 Sede di lavoro e sede di servizio.
 
 1. La sede di servizio del dipendente dell'IISG e' il luogo ove e' ubicata la struttura alla quale egli e' assegnato.
 2.  La  sede  di  lavoro e' il luogo ove il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' lavorativa.
 Art. 12
 Mobilita', trasferimenti e missioni
 
 1.  L'IISG  attua  la mobilita' del personale secondo le tipologie sotto  indicate,  sentite  le  organizzazioni sindacali, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:
 a) mobilita' esterna;
 b) trasferimento temporaneo all'estero.
 1.  La mobilita' esterna si attua con le pubbliche amministrazioni del  comparto  o di diverso comparto, nei casi previsti dalla vigente normativa  o nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dai contratti  collettivi  nazionali.  In entrambi i casi, il dipendente, acquisito  l'assenso  dell'amministrazione  di  destinazione, produce apposita  istanza  al  Direttore amministrativo per ottenere il nulla osta.
 2.  Il  personale  dell'IISG  puo'  essere inviato in missione sul territorio nazionale per esigenze di carattere temporaneo.
 3.  Il trasferimento temporaneo all'estero del personale e' inteso come   prestazione   temporanea   presso   amministrazioni  pubbliche internazionali e comunitarie, universita' straniere, centri, istituti o   laboratori   internazionali   o   stranieri,   non  riconducibile all'istituto della missione, secondo la normativa vigente in materia. Si  attua  su richiesta del dipendente secondo le procedure di cui al comma   3,  e,  per  esigenze  connesse  al  perseguimento  dei  fini istituzionali,  previo  il consenso dell'interessato ed e' notificato allo  stesso  con  almeno  sessanta giorni di anticipo. In ogni caso, l'assegnazione  e' disposta con atto del Direttore amministrativo. Il trasferimento  non  puo'  essere  disposto  per  ragioni di carattere disciplinare.
 4.  I  criteri  di  valutazione  delle  domande  di mobilita' e di trasferimento,  a  qualsiasi  tipologia  riferite, sono stabiliti con delibera   del   Consiglio   direttivo,   sentite  le  organizzazioni sindacali.
 5.  Nell'ambito  del  piano triennale, l'IISG promuove convenzioni con  Universita' e/o Fondazioni e Associazioni aventi natura pubblica e  privata  che  intendano collaborare mediante l'utilizzo di proprie risorse  allo  svolgimento  di attivita' di ricerca su temi di comune interesse (spin-off). Il personale dipendente dell'IISG, per esigenze di  servizio  di  carattere  temporaneo puo' essere distaccato presso tali  universita',  enti  e/o  fondazioni  ai  sensi dell'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento.
 TITOLO IV - FORMAZIONE SUL LAVORO, IGIENE E SICUREZZA,
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Art. 13
 Formazione
 
 1.  La  formazione  professionale  e' strumento indispensabile per l'aggiornamento  e  la  crescita  del  personale  in  servizio  e per l'inserimento del personale di nuova assunzione.
 2.  L'IISG  si  pone  l'obiettivo  dell'aggiornamento continuo del proprio   personale   tecnico  e  amministrativo  mediante  opportune iniziative a cio' finalizzate e prevedendone a tal fine opportuno.
 3.   L'IISG,   allo   scopo  di  ottimizzare  l'azione  formativa, adattandola   alle  specifiche  esigenze  del  personale,  attua  una verifica   periodica   del   fabbisogno   formativo   del  personale, nell'ambito  della  valutazione  annuale  complessiva dei progetti di ricerca  e di sviluppo dell'IISG e delle attivita' di funzionamento e supporto.
 4. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono  attuate  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia.
 Art. 14
 Igiene e sicurezza sul lavoro
 
 1. L'IISG garantisce l'applicazione della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, con particolare riguardo:
 a) all'informazione,   formazione   (e  controllo  sanitario) del personale;
 b) all'adeguamento delle misure di prevenzione.
 Art. 15
 Trattamento dei dati personali
 
 1.  L'Istituto  effettua  il  trattamento  dei  dati personali nel rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e interrogazioni.
 2.  Il  trattamento  dei  dati  deve  avvenire  nel  rispetto  del principio   della  trasparenza  degli  atti  e  dell'attivita'  della pubblica amministrazione come stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
 TITOLO V - NORME TRANSITORIE
 Art. 16
 Norme transitorie
 
 1.  Al personale in servizio presso l'IISG alla data di entrata in vigore  della  legge  e'  riconosciuta  la  facolta'  di  optare  per l'applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  degli  enti di ricerca.
 2.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto di opzione, il Direttore amministrativo,  entro  60  giorni dall'approvazione della tabella di equiparazione prodotta in un apposito tavolo di contrattazione con le organizzazioni   sindacali,   concernente   le   corrispondenze   tra l'ordinamento  del  personale  dell'istituto  e  quello  del comparto ricerca,   invia   a   tutto   il   personale   interessato  apposita comunicazione  con  indicazione  del termine entro il quale l'opzione deve   essere  esercitata.  La  comunicazione  in  forma  scritta  e' notificata  agli  interessati  con  il mezzo piu' idoneo a comprovare l'avvenuto  ricevimento.  Alla  comunicazione e' allegata la predetta tabella,  una  relazione  esplicativa  e  un'ipotesi di inquadramento giuridico-economico individuale.
 3.  Il  diritto  di  opzione,  esercitato  in  forma  scritta  dal dipendente  entro  il  termine  indicato dal Direttore amministrativo nella  notifica, e' irrevocabile. Il mancato esercizio del diritto di opzione  comporta la conservazione dello stato giuridico ed economico in essere.
 Art. 17
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il primo giorno del mese  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 Il Commissario straordinario
 Prof. Vincenzo Cappelletti
 ALLEGATO I
 ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
 DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
 Personale a Tempo Indeterminato =====================================================================
 | N . | Livello retributivo ===================================================================== Bibliotecario                            |  1  |         C5 Assistente di biblioteca                 |  1  |         C1 Collaboratore amministrativo-contabile   |  2  |         C3 Operatore amministrazione                |  1  |         B3 Ausiliario amministrazione               |  2  |         B1
 Totale complessivo                     |  7  |
 |  |  |  |  |