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| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
 Visto  il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
 Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,  n.  115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;
 Ritenuto   opportuno  apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni necessarie,  al  fine  di  conformare  le  disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle  finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 1, comma 2
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva  2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 269 del 21 ottobre 2000.
 - Il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:
 «Attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
 fuori  uso.»  Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
 2003, n. 182, supplemento ordinario.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115,
 recante    disposizioni    urgenti    per   assicurare   la
 funzionalita'  di  settori  della pubblica amministrazione.
 Disposizioni  in  materia  di  organico del personale della
 carriera  diplomatica,  delega  al Governo per l'attuazione
 della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
 e   proroghe   di   termini   per  l'esercizio  di  deleghe
 legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
 2005, n. 194:
 «5.  Al  fine  di  superare  la  procedura d'infrazione
 avviata   dalla   Commissione   europea  per  non  corretta
 trasposizione   della  direttiva  2000/53/CE,  relativa  ai
 veicoli  fuori  uso,  il  Governo  e' delegato ad adottare,
 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
 il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1
 e   2  dell'art.  1  della  legge  1° marzo  2002,  n.  39,
 disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
 legislativo  24 giugno  2003,  n.  209, di attuazione della
 citata direttiva 2000/53/CE.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
 ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142.
 Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
 Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
 locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 - Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo
 24 giugno  2003,  n. 209, citato nelle premesse, cosi' come
 modificato dal presente decreto cosi' recita:
 «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente
 decreto  si  applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
 definiti  all'art.  3,  comma 1,  lettera b), e ai relativi
 componenti  e  materiali,  a prescindere dal modo in cui il
 veicolo  e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
 di  vita  e  dal  fatto  che  esso  e' dotato di componenti
 forniti  dal  produttore  o  di  altri  componenti  il  cui
 montaggio,   come   ricambio,   e'   conforme   alle  norme
 comunitarie o nazionali in materia.
 2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
 disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
 3.  Ai  veicoli  speciali,  come  definiti dall'art. 4,
 paragrafo  1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
 disposizioni   di  cui  all'art.  7  sul  reimpiego  e  sul
 recupero.
 4.  E'  fatta salva la normativa vigente in materia, in
 particolare,  di  sicurezza  e di controllo delle emissioni
 atmosferiche  e  sonore,  nonche' di protezione del suolo e
 delle acque.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche all'articolo 3
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  3  del  decreto  legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «lettera  n)»  sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
 b) al   comma  1,  lettera  p),  le  parole:  «lettera  n)»  sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
 c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a)  con  la  consegna  ad  un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli  fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato  o  della  succursale  della  casa costruttrice che, accettando  di  ritirare  un  veicolo  destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
 d) al  comma  3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per  i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  3,  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto, si intende per:
 a) "veicoli",  i  veicoli  a motore appartenenti alle
 categorie  M1  ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
 direttiva  70/156/CEE,  ed  i  veicoli a motore a tre ruote
 come  definiti  dalla  direttiva 2002/24/CE, con esclusione
 dei tricicli a motore;
 b) "veicolo  fuori  uso",  un  veicolo  di  cui  alla
 lettera  a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
 dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
 e successive modifiche;
 c) "detentore"  il  proprietario  del veicolo o colui
 che lo detiene a qualsiasi titolo;
 d) "produttore",   il  costruttore  o  l'allestitore,
 intesi  come  detentori  dell'omologazione  del  veicolo, o
 l'importatore professionale del veicolo stesso;
 e) "prevenzione",  i provvedimenti volti a ridurre la
 quantita'  e  la  pericolosita'  per l'ambiente del veicolo
 fuori   uso  e  dei  materiali  e  delle  sostanze  che  lo
 compongono;
 f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
 di   demolizione,   di   pressatura,   di  tranciatura,  di
 frantumazione,   di  recupero  o  di  preparazione  per  lo
 smaltimento  dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
 operazioni   eseguite   ai   fini   del  recupero  o  dello
 smaltimento  del  veicolo  fuori  uso e dei suoi componenti
 effettuate,  dopo  la consegna dello stesso veicolo, presso
 un impianto di cui alla lettera o);
 g) "messa   in   sicurezza",  le  operazioni  di  cui
 all'allegato I, punto 5;
 h) "demolizione",  le  operazioni di cui all'allegato
 I, punto 6;
 gia'  sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
 demolizione;
 l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
 m) "frantumatore",   un   dispositivo  impiegato  per
 ridurre  in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
 alle  operazioni  di  messa  in sicurezza e di demolizione,
 allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
 n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
 pezzi  o  in  frammenti,  tramite frantumatore, del veicolo
 gia'  sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
 demolizione,  allo  scopo  di  ottenere  residui di metallo
 riciclabili,   separandoli   dalle   parti  non  metalliche
 destinate   al   recupero,   anche   energetico,   o   allo
 smaltimento;
 o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
 sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.
 22  del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune
 delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f);
 p) "centro  di  raccolta", impianto di trattamento di
 cui  alla lettera o) autorizzato ai sensi degli articoli 27
 e  28  del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua
 almeno  le  operazioni  relative alla messa in sicurezza ed
 alla demolizione del veicolo fuori uso;
 q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
 componenti  di  un  veicolo  fuori uso sono utilizzati allo
 stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
 r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
 produzione,  dei  materiali di rifiuto per la loro funzione
 originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
 energia.  Per  recupero di energia si intende l'utilizzo di
 rifiuti  combustibili  quale  mezzo  per  produrre  energia
 mediante  incenerimento  diretto con o senza altri rifiuti,
 ma con recupero del calore;
 s) "recupero",   le   pertinenti  operazioni  di  cui
 all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 t) "smaltimento",  le  pertinenti  operazioni  di cui
 all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
 u) "operatori    economici",    i    produttori,    i
 distributori,  gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  le
 compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
 di   demolizione,   di   frantumazione,   di  recupero,  di
 riciclaggio   e  gli  altri  operatori  che  effettuano  il
 trattamento   di  un  veicolo  fuori  uso  e  dei  relativi
 componenti e materiali;
 v) "sostanza  pericolosa",  le  sostanze  considerate
 pericolose  in  base alla direttiva 67/548/CEE e successive
 modifiche;
 z) "informazioni   per   la  demolizione",  tutte  le
 informazioni  necessarie  per  il trattamento appropriato e
 compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
 2.  Un  veicolo  e' classificato fuori uso ai sensi del
 comma 1, lettera b):
 a) con   la   consegna  ad  un  centro  di  raccolta,
 effettuata  dal  detentore  direttamente o tramite soggetto
 autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
 consegna  al  concessionario  o  gestore dell'automercato o
 della succursale della casa costruttrice che, accettando di
 ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
 delle   disposizioni   del  presente  decreto  rilascia  il
 relativo certificato di rottamazione al detentore;
 b) nei  casi  previsti  dalla  vigente  disciplina in
 materia  di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e
 non reclamati;
 c) a     seguito     di    specifico    provvedimento
 dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
 d) in  ogni  altro  caso in cui il veicolo, ancorche'
 giacente  in  area  privata,  risulta  in evidente stato di
 abbandono.
 3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
 del  comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa
 disciplina,  i  veicoli  d'epoca,  e i veicoli di interesse
 storico  o collezionistico o destinati ai musei, conservati
 in   modo   adeguato,   pronti   all'uso  ovvero  in  pezzi
 smontati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche all'articolo 5
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  5  del  decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono sostituite    dalle    seguenti:    «puo'    essere   consegnato   al concessionario»;
 b) al  comma  1  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e  conseguentemente  rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;
 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  I  produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso  alle  condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente,  su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
 d) al  comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse;
 e) al  comma  6,  le  parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa  connessa  alla  corretta  gestione  del veicolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  in  nome  e per conto del centro di raccolta  che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  IV,  completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
 f) al  comma  6,  le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi  del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo,  i  dati  anagrafici  e  la firma del detentore, nonche', se assunto,  l'impegno  a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
 g) al  comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta  giorni  dalla  data della consegna del veicolo al centro di raccolta,  acquisisce  dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
 h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta  del  veicolo»  sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
 i) al  comma  7,  le  parole:  «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario  o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
 l) al  comma  7,  le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite dalla seguente: «e»;
 m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
 «8.  La  cancellazione  dal  PRA  del  veicolo  fuori  uso  avviene esclusivamente  a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o  dell'automercato,  senza  oneri  di agenzia a carico del detentore dello  stesso  veicolo.  A  tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi  dalla  consegna del veicolo ed emissione del certificato di   rottamazione,   detto   concessionario   o  gestore  o  titolare restituisce  il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le  targhe  relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.  Il  veicolo  fuori  uso  puo'  essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;
 n) al  comma  10,  le  parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;
 o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
 «12.  Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7  libera  il  detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' penale,  civile  e  amministrativa  connesse  alla  proprieta' e alla corretta gestione del veicolo stesso.»;
 p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
 «15.  Le  imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive modificazioni,   devono   consegnare,   ove   cio'  sia  tecnicamente fattibile,  i  pezzi  usati  allo  stato  di rifiuto, derivanti dalle riparazioni  dei  veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla  legge  un  consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato  alla  raccolta  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera u).».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  5,  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  5  (Raccolta).  -  1.  Il veicolo destinato alla
 demolizione  e'  consegnato  dal  detentore ad un centro di
 raccolta  ovvero,  nel  caso  in  cui  il detentore intende
 cedere  il  predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
 essere  consegnato  al  concessionario  o  al gestore della
 succursale  della casa costruttrice o dell'automercato, per
 la  successiva  consegna  ad  un centro di raccolta qualora
 detto   concessionario  o  gestore  intenda  accettarne  la
 consegna  e  conseguentemente  rilasciare il certificato di
 rottamazione di cui al comma 6.
 2.  A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
 la  consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
 effettuata  secondo  le  disposizioni  di  cui  al comma 1,
 avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
 valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
 i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
 dal   Pubblico   registro   automobilistico,   di   seguito
 denominato:  "PRA",  e  quelli  relativi al trasporto dello
 stesso   veicolo   al   centro   di  raccolta  avvero  alla
 concessionaria  o alla succursale della casa costruttrice o
 all'automercato.
 3.  I  produttori  di  veicoli  provvedono a ritirare i
 veicoli  fuori  uso  alle  condizioni  di  cui  al comma 2,
 organizzando,   direttamente   o  indirettamente,  su  base
 individuale  o  collettiva,  una rete di centri di raccolta
 opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
 stabilito  al  comma  3 sostiene gli eventuali costi per il
 ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 non si
 applicano  se  il  veicolo  non  contiene i suoi componenti
 essenziali,  quali  il  motore, parti della carrozzeria, il
 catalizzatore  e le centraline elettroniche, se presenti in
 origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
 demolizione,   il   concessionario   o   il  gestore  della
 succursale   della  casa  costruttrice  o  dell'automercato
 rilascia  al  detentore,  in nome e per conto del centro di
 raccolta  che  riceve  il  veicolo, apposito certificato di
 rottamazione  conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
 completato   della  descrizione  dello  stato  del  veicolo
 consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla
 cancellazione  dal  P.R.A.  Il  concessionario o il gestore
 della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
 effettua,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8, detta
 cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
 raccolta  e  fornisce  allo stesso centro gli estremi della
 ricevuta  dell'avvenuta  denuncia  e consegna delle targhe,
 del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
 relativi al veicolo.
 7.  Nel  caso in cui il detentore consegni ad un centro
 di  raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione, il
 titolare  del  centro  rilascia  al  detentore  del veicolo
 apposito  certificato di rottamazione conforme ai requisiti
 di  cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
 stato   del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno  a
 provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del
 veicolo.
 8.  La  cancellazione  dal  PRA  del  veicolo fuori uso
 avviene  esclusivamente  a  cura del titolare del centro di
 raccolta  ovvero  del  concessionario  o  del gestore della
 succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,
 senza  oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
 veicolo.  A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali e
 consecutivi  dalla  consegna  del  veicolo ed emissione del
 certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
 o  titolare  restituisce  il  certificato di proprieta', la
 carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
 uso,  con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
 della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358. Il veicolo
 fuori  uso  puo'  essere  cancellato dal P.R.A. solo previa
 presentazione della copia del certificato di rottamazione.
 9.  Il  titolare  del  centro  di  raccolta  procede al
 trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
 PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
 consegna  delle  targhe e dei documenti relativi al veicolo
 fuori   uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro  di
 raccolta,  dal  concessionario  o  dal  gestore  della casa
 costruttrice  o  dell'automercato sull'apposito registro di
 entrata  e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
 alle  disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285.
 11.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 9 e 10 e'
 soggetto  il  titolare  del  centro  di raccolta o di altro
 luogo  di  custodia  dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
 159  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, nel
 caso  di  demolizione  ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
 citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
 12.  Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
 ai  commi  6  e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
 dalle   responsabilita'  penale,  civile  e  amministrativa
 connesse  alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione del
 veicolo stesso.
 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
 membri   rispondenti  ai  requisiti  minimi  fissati  dalla
 Commissione  europea  sono  riconosciuti  ed  accettati sul
 territorio nazionale.
 14.  I  veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
 non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per
 occupazione,  ai  sensi  degli  articoli 927, 929 e 923 del
 codice  civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
 al  comma  1  nei  casi  e  con  le  modalita' stabiliti in
 conformita'  alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 15.  Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
 di  cui  al  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
 successive  modificazioni,  devono consegnare, ove cio' sia
 tecnicamente   fattibile,  i  pezzi  usati  allo  stato  di
 rifiuto,   derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad
 eccezione  di  quelle  per  cui  e' previsto dalla legge un
 consorzio   obbligatorio   di  raccolta,  ad  un  operatore
 autorizzato  alla  raccolta  di  cui  all'art.  3, comma 1,
 lettera u).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche all'articolo 6
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  lettera  c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
 b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: «Tale  autorizzazione  dovra'  contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
 c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «8-bis.  Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del  rifiuto  - presso il concessionario, il gestore della succursale della  casa  costruttrice  o  l'automercato  -  destinati all'invio a impianti  autorizzati  per  il  trattamento,  e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  6,  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  6  (Prescrizioni  relative  al  trattamento  del
 veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui
 all'art.  3,  comma  1,  lettera  o),  si  conformano  alle
 pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
 2.  Le  operazioni  di  trattamento  di cui all'art. 3,
 comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi
 generali   previsti  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  ed alle pertinenti
 prescrizioni  dell'allegato  I,  nonche'  nel  rispetto dei
 seguenti obblighi:
 a) effettuare  al  piu'  presto  le operazioni per la
 messa   in   sicurezza   del   veicolo  fuori  uso  di  cui
 all'allegato I, punto 5;
 b) effettuare   le   operazioni   per   la  messa  in
 sicurezza,  di  cui al citato allegato I, punto 5, prima di
 procedere  allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori
 uso  o  ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli
 eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 c) rimuovere  preventivamente,  nell'esercizio  delle
 operazioni  di  demolizione, i componenti ed i materiali di
 cui  all'allegato  II  etichettati  o  resi  in  altro modo
 identificabili,    secondo    quanto   disposto   in   sede
 comunitaria;
 d) rimuovere  e  separare  i materiali e i componenti
 pericolosi  in modo da non contaminare i successivi rifiuti
 frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito
 dei   componenti   in   modo   da   non  comprometterne  la
 possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
 3.-7. (Omissis).
 8.  In  conformita'  al disposto dell'art. 28, comma 3,
 del  decreto  legislativo  n. 22 del 1997, l'autorizzazione
 all'esercizio  delle  operazioni di trattamento prevista al
 comma 1 dello stesso art. 28 e' rilasciata agli impianti di
 trattamento   disciplinati  dal  presente  decreto  per  un
 periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita'
 stabilite  al  citato  comma  3. Tale autorizzazione dovra'
 contenere,  tra  l'altro,  un  riferimento  esplicito  agli
 obblighi  di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso
 di  impianto  di  trattamento  che,  all'atto  del rilascio
 dell'autorizzazione  o  del relativo rinnovo, e' registrato
 ai   sensi   del   Regolamento   (CE)   n.   761/01,  detta
 autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo
 di otto anni.
 8-bis.  Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
 produzione  del  rifiuto  -  presso  il  concessionario, il
 gestore   della   succursale   della  casa  costruttrice  o
 l'automercato  - destinati all'invio a impianti autorizzati
 per  il  trattamento,  e'  consentito  fino a un massimo di
 trenta giorni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modifiche all'articolo 7
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  7  del  decreto  legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Ai  fini  di  una  corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo  fuori  uso,  le  autorita'  competenti, fatte salve le norme sulla   sicurezza   dei  veicoli  e  sul  controllo  delle  emissioni atmosferiche  e  del  rumore,  favoriscono,  in  conformita'  con  la gerarchia  prevista  dalla  direttiva  75/442/CEE,  il  reimpiego dei componenti  idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come  soluzione  privilegiata,  il  riciclaggio;  ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»;
 b) al   comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli operatori economici garantiscono che:»;
 c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «2-bis.  Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  2,  i  responsabili  degli  impianti  di  trattamento comunicano  annualmente  i  dati  relativi  ai veicoli trattati ed ai materiali  derivanti  da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello  di  dichiarazione  ambientale  di  cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  che,  a  tale  fine,  e'  modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione  anche  tutti  coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  7,  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  7  (Reimpiego  e  recupero). - 1. Ai fini di una
 corretta  gestione  dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
 uso,  le  autorita'  competenti, fatte salve le norme sulla
 sicurezza  dei  veicoli  e  sul  controllo  delle emissioni
 atmosferiche  e del rumore, favoriscono, in conformita' con
 la   gerarchia  prevista  dalla  direttiva  75/442/CEE,  il
 reimpiego  dei componenti idonei, il recupero di quelli non
 reimpiegabili,  nonche',  come  soluzione  privilegiata, il
 riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
 2. Gli operatori economici garantiscono che:
 a) entro  il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
 prodotti  a  partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
 reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
 peso  medio  per  veicolo  e  per  anno e la percentuale di
 reimpiego  e  di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
 almeno  all'80  per  cento del peso medio per veicolo e per
 anno;  per  i  veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
 1980,  la  percentuale  di  reimpiego e di recupero e' pari
 almeno  al  75  per  cento del peso medio per veicolo e per
 anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
 almeno  al  70  per  cento del peso medio per veicolo e per
 anno;
 b) entro  il  1° gennaio  2015,  per  tutti i veicoli
 fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
 almeno  al  95  per  cento del peso medio per veicolo e per
 anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
 almeno  all'85  per  cento del peso medio per veicolo e per
 anno.
 2-bis.  Al  fine  di verificare il raggiungimento degli
 obiettivi  di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
 di  trattamento  comunicano  annualmente i dati relativi ai
 veicoli  trattati  ed  ai  materiali  derivanti  da essi ed
 avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
 dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
 n.  70,  che,  a  tal  fine, e' modificato con le modalita'
 previste  dalla  stessa  legge  n. 70 del 1994. Sono tenuti
 alla   predetta   comunicazione   anche  tutti  coloro  che
 esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
 - La  direttiva  75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 194 del 25 luglio 1975.
 -  La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la
 semplificazione  degli  adempimenti  in  materia ambientale
 sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
 del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Modifiche all'articolo 8, comma 4
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  8,  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  8  (Gestione  del  veicolo  fuori uso). - 1. Per
 garantire   un   elevato   livello   di  tutela  ambientale
 nell'esercizio  delle  attivita' di trattamento del veicolo
 fuori  uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti
 o  materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio,  di  concerto  con  i Ministeri delle attivita'
 produttive  e  delle infrastrutture e dei trasporti, adotta
 misure per favorire e per incentivare:
 a) gli  accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre
 forme   di  collaborazione  tra  gli  operatori  economici,
 finalizzate ad assicurare:
 1)  la costituzione di sistemi di raccolta di tutti
 i veicoli fuori uso;
 2)  l'organizzazione  di  una  rete  di  centri  di
 raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
 efficienti   dei   veicoli   fuori   uso,  con  particolare
 riferimento  a  quelli  con  valore  di  mercato negativo o
 nullo;
 3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
 raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
 4)  lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei
 ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento
 del veicolo fuori uso;
 5)   lo   sviluppo   del  recupero  energetico  dei
 materiali  che non e' possibile o conveniente reimpiegare o
 riciclare;
 6)  la  creazione  di un sistema informatico per il
 monitoraggio  dei  flussi  dei  veicoli  fuori  uso  e  dei
 relativi materiali;
 b) lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie di separazione
 post-frantumazione  finalizzate a ridurre la produzione del
 residuo di frantumazione;
 c) l'adeguamento   delle  imprese  alle  prescrizioni
 previste all'art. 6, commi 1 e 2;
 d) l'adesione  da  parte  degli  stabilimenti e delle
 imprese  che  effettuano  le  attivita'  di  trattamento  a
 sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
 2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio,  di  concerto  con  i Ministeri delle attivita'
 produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze, al fine di
 sviluppare  i  mercati  di  sbocco  per  il  riutilizzo dei
 materiali   riciclati,   in   particolare   non  metallici,
 individua e promuove:
 a) politiche  di  sostegno  e  di  incentivazione per
 operazioni  finalizzate  al riciclaggio, quali la raccolta,
 lo   smontaggio,  la  selezione  e  lo  stoccaggio,  per  i
 materiali che non hanno sbocchi di mercato;
 b) accordi  ed  altre forme di collaborazione tra gli
 operatori  economici  finalizzate  ad  assicurare  adeguati
 standard di qualita' dei materiali trattati;
 c) politiche  di  sostegno  e  di  incentivazione per
 l'impiego  di  quantita'  crescenti di materiale riciclato,
 anche al di fuori del settore automobilistico.
 3.  La  regione  promuove,  anche d'intesa con gli enti
 locali   interessati   ed   anche   con  appositi  accordi,
 iniziative  volte  a favorire il reimpiego, il riciclaggio,
 il  recupero  ed  il corretto smaltimento del veicolo fuori
 uso   e   dei  rifiuti  costituiti  da  suoi  componenti  o
 materiali.   In   particolare,   al   fine  di  ridurre  lo
 smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine
 di  priorita',  il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero
 energetico.
 4.  L'Albo  nazionale  delle  imprese che effettuano la
 gestione  dei  rifiuti,  di  cui  all'art. 30, comma 1, del
 decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, provvede,
 avvalendosi  dell'APAT,  al  monitoraggio  del  sistema  di
 gestione  dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai
 relativi   componenti  e  materiali  ed  al  controllo  del
 raggiungimento   degli   obiettivi  previsti  dal  presente
 decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e
 di  recupero.  Dall'attuazione  della presente disposizione
 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modifiche all'articolo 10, comma 1
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003  le  parole:  «dei  centri  di  raccolta»  sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
 2.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.
 3.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003   dopo  le  parole:  «supporto  informatico»  sono  inserite  le seguenti:  «,  concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati».
 4.  All'articolo  10  del  decreto  legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e' soppresso.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  10, del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
 -   1.   Il   produttore   del   veicolo,  entro  sei  mesi
 dall'immissione  sul  mercato dello stesso veicolo, mette a
 disposizione  degli  impianti di trattamento autorizzati le
 informazioni  per  la demolizione, sotto forma di manuale o
 su  supporto  informatico,  concordate  con i gestori degli
 impianti  di  trattamento  autorizzati.  Tali  informazioni
 devono  consentire  di  identificare i diversi componenti e
 materiali  del  veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
 pericolose in esso presenti.
 2. (Soppresso).
 3.  Il  produttore  del  veicolo,  in  accordo  con  il
 produttore  di  materiali  e  di  componenti, utilizza, per
 detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
 dalla decisione 2003/138/CE.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Modifiche all'articolo 11, comma 2
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo n. 209 del 2003  le  parole:  «31  marzo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 aprile».
 2.  All'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo n. 209 del 2003  le  parole:  «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle  seguenti:  «relativi  ai  certificati  di  rottamazione emessi pervenuti  dai  centri  di  raccolta,  dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
 3.  All'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo n. 209 del 2003  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione  e  trasmissione  dei dati di cui al presente comma sono determinati  con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato
 decreto  legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato
 dal presente decreto cosi' recita:
 «Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
 Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
 il  Ministro  delle  attivita'  produttive trasmettono alla
 Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro
 nove  mesi  dalla scadenza del periodo di tre anni preso in
 esame,  una  relazione sull'applicazione delle disposizioni
 del   presente   decreto,  utilizzando  i  dati  comunicati
 dall'APAT,  ai  sensi  del  comma 4. La prima comunicazione
 riguarda  il  periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile
 2002.
 2.  Entro  il  30  aprile  di ogni anno e, per il 2003,
 entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  il Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti   trasmette   all'APAT   i   dati  relativi  alle
 immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare
 precedente,  i dati relativi ai certificati di rottamazione
 emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari,
 dai  gestori  delle  succursali  delle  case costruttrici o
 degli   automercati.   Le   modalita'   di  acquisizione  e
 trasmissione  dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono
 determinati  con decreto del Ministero delle infrastrutture
 e   dei   trasporti,   sentita  l'APAT  per  i  profili  di
 competenza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Modifiche all'articolo 12, comma 1
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
 2.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003  le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
 3.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 «d-bis) i  risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser  controllati  con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi  e  riferiti  alle  autorita'  competenti  ed alla Commissione europea;
 d-ter) le  autorita'  competenti  dovranno  assumere le opportune misure  per  esaminare  i  progressi  compiuti  nell'ambito  di  tali accordi;
 d-quater) nel  caso  di  inosservanza  degli accordi o di mancato raggiungimento  degli  obiettivi  oggetto degli accordi, le autorita' competenti  assumeranno  tutte  le  misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Il  testo  vigente  dell'art. 12, del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto cosi' recita:
 «Art.  12  (Accordi  volontari).  -  1.  Fatti  salvi i
 principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
 Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
 concerto  con  il Ministro delle attivita' produttive, puo'
 stipulare,  con  i settori economici interessati, accordi e
 contratti   di   programma   per   dare   attuazione   alle
 disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma
 1,  all'art.  8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art.
 10,  commi  1,  2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche'
 per  precisare  le  modalita'  di applicazione dell'art. 5,
 commi  2,  3,  4  e  5.  Detti  accordi devono soddisfare i
 seguenti requisiti:
 a) avere forza vincolante;
 b) specificare  gli  obiettivi  e  le  corrispondenti
 scadenze,  nonche'  le  modalita' per il monitoraggio ed il
 controllo dei risultati raggiunti;
 c) essere  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica  italiana  e  comunicati  alla Commissione delle
 Comunita' europee;
 d) prevedere   l'accessibilita'   al   pubblico   dei
 risultati conseguiti;
 d-bis) i  risultati  conseguiti  nel  quadro  di tali
 accordi  devono  essere controllati con cadenza individuata
 nell'ambito  degli accordi stessi e riferiti alle autorita'
 competenti ed alla Commissione europea;
 d-ter) le  autorita'  competenti dovranno assumere le
 opportune   misure   per  esaminare  i  progressi  compiuti
 nell'ambito di tali accordi;
 d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
 mancato   raggiungimento   degli  obiettivi  oggetto  degli
 accordi,  le  autorita'  competenti  assumeranno  tutte  le
 misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
 presente decreto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Modifiche all'articolo 13, comma 3
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui  all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il  testo  vigente  dell'art. 13 del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  13  (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
 di  gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
 dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art.
 6,  comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
 e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
 2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1,
 e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
 1.000 euro a 5.000 euro.
 3.  In  caso di mancata consegna del certificato di cui
 all'art.   5,   commi   6  e  7,  si  applica  la  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 3.000 euro. Nel
 caso  in  cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
 conformi  a  quanto  stabilito  nel  presente  decreto,  si
 applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
 4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8,
 9,  10  e  11,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa
 pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
 5.  Chiunque  produce o immette sul mercato materiali o
 componenti  di  veicoli  in  violazione  dei divieto di cui
 all'art.   9  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
 6.  In  caso  di  violazlone  degli  obblighi derivanti
 dall'art.   10,  commi  1  e  3,  si  applica  la  sanzione
 amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
 7.  Chiunque  non  effettua  la  comunicazione prevista
 dall'art.  11,  comma 4, o la effettua in modo incompleto o
 inesatto,    e'   punito   con   la   sanzione   pecuniaria
 amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
 8.  Per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
 pecuniarie   previste   dal   presente  decreto  e  per  la
 destinazione   dei  relativi  proventi  si  applica  quanto
 stabilito   dagli   articoli 55   e   55-bis   del  decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Modifiche all'articolo 15, comma 5
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1.  All'articolo  15,  comma  5, del decreto legislativo n. 209 del 2003  alla  fine  della  lettera  b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle  more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti  dal  valore  negativo  dei  veicoli  immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
 2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni,  le  parole:  "la  cessazione  della  circolazione  di veicoli  a  motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  15  del citato decreto
 legislativo  n.  209  del  2003,  cosi' come modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  15  (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4.
 (Omissis).
 5.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2
 e  8,  le  disposizioni relative alla consegna gratuita del
 veicolo,  di  cui  allo  stesso  art. 5, commi 2, 3 e 4, si
 applicano:
 a) a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  per  i  veicoli  immessi  sul mercato a
 partire dal 1° luglio 2002;
 b) dal  1° gennaio  2007,  per  i veicoli immessi sul
 mercato  anteriormente  al  1° luglio  2002. Nelle more del
 conseguimento  delle  obbligazioni  di  cui  all'art.  5, i
 produttori  sostengono, a titolo individuale, gli eventuali
 costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
 mercato a partire dal 1° luglio 2002.
 6.   L'entita   della   garanzia  finanziaria  prevista
 dall'art.  28  del  decreto legislativo n. 22 del 1997 puo'
 essere  ridotta  se  il  centro di raccolta e l'impianto di
 trattamento  sono  registrati ai sensi del regolamento (CE)
 n. 761/01.
 7.  E'  consentito il commercio delle parti di ricambio
 recuperate  in occasione dello svolgimento delle operazioni
 di  trattamento  del  veicolo  fuori  uso, ad esclusione di
 quelle  che  hanno  attinenza con la sicurezza dello stesso
 veicolo individuate all'allegato III.
 8.  Le  parti  di ricambio attinenti alla sicurezza del
 veicolo  fuori  uso  sono  cedute  solo  agli iscritti alle
 imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
 legge  5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
 e   sono   utilizzate  se  sottoposte  alle  operazioni  di
 revisione   singola   previste   dall'art.  80  del  dcreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 9.  L'utilizzazione  delle  parti di ricambio di cui ai
 commi  7  e  8  da  parte delle imprese esercenti attivita'
 autoriparazione  deve  risultare  da  fatture rilasciate al
 cliente.
 10.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto  le disposizioni dell'art. 46 del decreto
 legislativo  n.  22  del  1997  non si applicano ai veicoli
 individuati  all'art.  1,  comma  1, e definiti all'art. 3,
 comma 1, lettera a).
 11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle
 attivita'   produttive   e   delle   infrastrutture  e  dei
 trasporti,   si   provvede   ad  integrare,  modificare  ed
 aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
 alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
 11-bis.  All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo
 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, le
 parole:  "la  cessazione  della  circolazione  di veicoli a
 motore  e  di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
 soppresse.
 12.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art. 117,
 quinto  comma,  della  Costituzione  le  norme del presente
 decreto,  afferenti  a  materia  di  competenza legislativa
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano,  che  non  hanno  ancora provveduto al recepimento
 della  direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
 entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
 regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
 vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei
 principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
 punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e' sostituito dal seguente:
 «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. e' sostituito dal seguente:
 
 2.
 a) Alluminio destinato a lavorazione
 meccanica contenente, in peso, il 2%
 o meno                                    1° luglio 2005 (1)
 
 b) Alluminio destinato a lavorazione
 meccanica contenente, in peso, 1'1%
 o meno di piombo in peso                  1° luglio 2008 (2)
 
 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Storace, Ministro della salute
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Gli  allegati  IV e II del citato decreto legislativo
 n.  209  del  2003,  come  modificati dal presente decreto,
 cosi' recitano:
 «Allegato IV
 (articolo 5, comma 7)
 Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
 Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma
 7, deve indicare e includere:
 1)  il  nome,  l'indirizzo,  la firma ed il numero di
 registrazione  o  di  identificazione  dello stabilimento o
 dell'impresa che rilascia il certificato;
 2)  il  nome  e l'indirizzo dell'autorita' competente
 che   rilascia   l'autorizzazione   allo   stabilimento   o
 all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
 3)  il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione
 o  di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
 rilascia  il certificato, nel caso in cui il certificato e'
 rilasciato  da  un  produttore,  da un distributore o da un
 operatore  addetto  alla raccolta per conto di un centro di
 raccolta;
 4)  la  data  e  l'ora di rilascio del certificato di
 rottamazione  e  la  data  e  l'ora  di presa in carico del
 veicolo  da  parte  del  concessionario o del gestore della
 succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
 5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
 7)  il  numero di identificazione del veicolo, vale a
 dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
 8)   il   nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,
 l'indirizzo,  la nazionalita', gli estremi del documento di
 identificazione  e  la  firma del detentore che consegna il
 veicolo  e,  nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un
 soggetto  diverso  dal  proprietario, il nome, il luogo, la
 data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso
 proprietario.».
 «Allegato II
 (articolo 9, comma 1)
 Materiali e componenti ai quali non si applica
 il divieto previsto dall'art. 9, comma 1
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 12-13  <----
 
 
 
 
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