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| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 marzo 2006 |  | Modificazioni  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 gennaio 1989,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini  «Roero»  ed  e'  stato  approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Visto  il  decreto  direttoriale  del  7 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2004  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero»;
 Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Piemonte  intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Roero»  ed in particolare   gli   articoli 2)   -  base  ampelografica  -  e  8)  - confezionamento;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica audizione tenutasi in Canale (Cuneo)   in   data   15 novembre   2005   a  cui  hanno  partecipato rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed aziende vitivinicole;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  e garantita «Roero» ed in particolare degli articoli 2 - base   ampelografica  -  e  8  -  caratteristiche  al  consumo  -  ed all'approvazione  della  stessa, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli  articoli 2  e  8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione   di   origine   controllata   e   garantita   «Roero», riconosciuta   con   decreto   direttoriale  7 settembre  2004,  sono modificati come nel testo annesso al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2006,  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita  «Roero»,  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti, ma aventi  base  ampelografica  conforme  alle disposizioni dell'annesso disciplinare  di  produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi  territoriali  -  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della  legge  10 febbraio  1992,  n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito Albo.
 2.  Per  i  vigneti  gia' iscritti o in fase di iscrizione all'Albo della   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita,  nella tipologia  Rosso, la base ampelografica deve essere adeguata a quella di  cui  all'art.  2 dell'annesso disciplinare di produzione, entro 3 anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'annesso    disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione   al   competente  Ufficio  dell'Assessorato  regionale all'agricoltura.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  «Roero»  e'  tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO»
 Art. 2.
 Base Ampelografica
 La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra  specificazione  e'  riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale la seguente composizione ampelografica:
 vitigno Nebbiolo minimo 95%;
 Possono  inoltre  concorrere  congiuntamente o disgiuntamente, le uve  provenienti  da  vitigni' a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
 La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Le  bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine    controllata   e   garantita   «Roero»,   ai   fini   della commercializzazione,   devono   essere   di  forma  tradizionale,  di capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  con  l'esclusione  del contenitore da 200 cl.
 E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno  il  consumatore  o  che  siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
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