Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 marzo 2006, n. 148 |
Modifica dell'articolo 9 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524; Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto di dover integrare l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 524 del 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 luglio 2005, n. 3018/05; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 19597 DAGL 10.3.4/34 2005 del 4 ottobre 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e' aggiunto il seguente comma: "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, i conii relativi alle monete di serie speciale possono, con provvedimento motivato del Dipartimento del Tesoro, essere deformati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento". Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 3
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 20 aprile 1978, n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 6 maggio 1978, reca: "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) - b) (omissis); c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comuunitarie". - L'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), reca: "Istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze". - Il decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, reca: "Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsa-bilita). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 (Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro), come modificato dal presente regolamento: "Art. 9. - 1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra. 2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario. 3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti. 4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa. 5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonche' per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato. 6. I conii non piu' idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro. 7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonche' il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del Tesoro. In deroga a quanto previsto al comma precedente i conii relativi alle monete di serie speciale possono, con provvedimento motivato del Dipartimento del Tesoro essere deformati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.".
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