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| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 marzo 2006, n. 148 |  | Modifica  dell'articolo  9  del  regolamento  per  la fabbricazione e l'emissione  delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  3,  comma  1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione  delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524;
 Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Ritenuto  di  dover  integrare  l'articolo  9  del  citato  decreto ministeriale n. 524 del 1999;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 luglio 2005, n. 3018/05;
 Vista  la  comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  nota n. 19597 DAGL 10.3.4/34 2005 del 4 ottobre 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  Dopo  il  comma 7 dell'articolo 9 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in  euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e' aggiunto  il  seguente  comma: "In deroga a quanto previsto dal comma precedente,  i  conii relativi alle monete di serie speciale possono, con  provvedimento  motivato  del  Dipartimento  del  Tesoro,  essere deformati  entro  e  non  oltre  il  30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento".
 Il  presente  decreto  sara'  sottoposto alla registrazione della Corte   dei   conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 3
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - La  legge  20 aprile  1978,  n. 154, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   n.  124  del  6 maggio  1978,  reca:
 "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
 Poligrafico dello Stato".
 - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
 - Il  testo  del comma 1, lettera c), dell'art. 3 della
 legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
 giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti),  il
 seguente:
 "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
 dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
 aventi forza di legge:
 a) - b) (omissis);
 c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
 programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
 di norme comuunitarie".
 - L'art.  23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
 dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), reca:
 "Istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze".
 - Il  decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, reca:
 "Regolamento   recante   norme   per   la  fabbricazione  e
 l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro".
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni   pubbliche),   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
 "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
 responsa-bilita). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
 1993,   come  sostituito  prima  dall'art.  2  del  decreto
 legislativo  n.  470  del  1993 poi dall'art. 3 del decreto
 legislativo  n.  80  del 1998, e successivamente modificato
 dall'art.  1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
 Gli  organi  di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
 politico-amministrativo,   definendo  gli  obiettivi  ed  i
 programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
 nello   svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la
 rispondenza  dei  risultati dell'attivita' amministrativa e
 della  gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
 in particolare:
 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
 l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
 applicativo;
 b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
 programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
 e per la gestione;
 c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
 ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
 finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
 dirigenziale generale;
 d) la  definizione dei criteri generali in materia di
 ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
 canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
 attribuiti da specifiche disposizioni;
 f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
 amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
 g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
 2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
 provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
 impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
 gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
 autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
 umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
 in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
 gestione e dei relativi risultati.
 3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
 possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
 di specifiche disposizioni legislative.
 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
 non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
 rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
 principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
 un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
 Nota all'art. 1:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
 ministeriale  5 agosto  1999,  n.  524 (Regolamento recante
 norme  per  la  fabbricazione  e  l'emissione  delle monete
 metalliche in lire e in euro), come modificato dal presente
 regolamento:
 "Art.  9.  -  1.  Il  magazziniere consegnatario, sulla
 scorta della relativa richiesta del direttore della sezione
 Zecca,  consegna  il  materiale  creatore  richiesto per la
 lavorazione al competente magazziniere di serra.
 2.  Le  operazioni  di  allestimento di nuovo materiale
 creatore  di  monete,  quelle  di punzonatura dei conii per
 monetazione  e  quelle  per  la  ricostruzione di matrici e
 punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico
 e  Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette,
 il  magazziniere  responsabile  consegna il nuovo materiale
 creatore  o  restituisce  quello  ricevuto  al magazziniere
 consegnatario.
 3.  I  conii  punzonati  restano affidati ai competenti
 magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti.
 4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene
 annotato  in apposito registro dal responsabile di ciascuna
 sala stampa.
 5.  Analoga procedura viene adottata per l'allestimento
 e  la  costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al
 secondo  e  terzo  comma  dell'art.  4  del  regolamento di
 attuazione  della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonche' per
 la   costruzione   dei   conii   per  la  fabbricazione  di
 contrassegni  di  Stato,  di  sigilli  ufficiali  e  marchi
 metallici recanti l'emblema dello Stato.
 6.  I  conii  non piu' idonei all'uso vengono deformati
 periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta
 operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato
 anche   dal   responsabile   dell'ufficio  di  vigilanza  e
 controllo Tesoro.
 7.  Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente
 deformati  tutti  i  conii  recanti l'indicazione dell'anno
 medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il
 numero dei conii fabbricati nell'anno, nonche' il numero di
 quelli  deformati durante l'anno e di quelli deformati alla
 fine  dell'anno  medesimo.  Un  originale  di questo ultimo
 verbale dev'essere inviato al Dipartimento del Tesoro.
 In deroga a quanto previsto al comma precedente i conii
 relativi   alle  monete  di  serie  speciale  possono,  con
 provvedimento  motivato  del Dipartimento del Tesoro essere
 deformati   entro   e  non  oltre  il  30 aprile  dell'anno
 successivo a quello di riferimento.".
 
 
 
 
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