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| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 147 |  | Regolamento  concernente  modalita'  per  il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;
 Vista  la  legge  28 dicembre  1993,  n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
 Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio   in   data  3 ottobre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  20 settembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure  a tutela dell'ozono stratosferico;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Finalita' e campo di applicazione
 1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  norme  tecniche e le modalita'  per  la  prevenzione,  la  riduzione  e  il recupero delle emissioni   delle   sostanze   controllate   da   taluni  impianti  e apparecchiature che le contengono.
 2.   Il   presente   regolamento   si   applica   agli  impianti  e apparecchiature  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
 1988 (supplemento ordinario), e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e)- ».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Ai  soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 a) «sostanze   controllate»,   le   sostanze  lesive  del-l'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);
 b) «clorofluorocarburi»,  le  sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
 c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
 d) «recupero»,   la  raccolta  e  il  magazzinaggio  di  sostanze controllate  provenienti,  per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche  di  contenimento,  effettuati  nel  corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
 e) «riciclo»,  la  riutilizzazione  di sostanze lesive recuperate previa  effettuazione  di  un  processo  di pulitura di base quale la filtrazione  e  l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente  la  ricarica  delle apparecchiature spesso effettuata in loco;
 f) «rigenerazione»,  il  ritrattamento  e la valorizzazione delle sostanze   controllate   recuperate   attraverso   operazioni   quali filtrazione,  essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo  di  riportare  la  sostanza  a  determinate caratteristiche di funzionalita';
 g) «distruzione»,  trasformazione  permanente o decomposizione di tutta  o  una  porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie  approvate  dalle  Parti  del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;
 h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido  refrigerante,  incluse  le  operazioni di recupero, riciclo e ricarica,  nonche'  il  controllo  periodico  di  apparecchiature  ed impianti  di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
 i) «gestore»,  qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce  l'impianto  o  l'apparecchiatura  contenente  nel  circuito frigorifero sostanze controllate.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000,
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Attivita' di recupero e di riciclo
 1.   Le   operazioni  di  recupero  e  di  riciclo  delle  sostanze controllate   contenute   nel  circuito  frigorifero  di  impianti  e apparecchiature  di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore  sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
 2.  Il  gestore  deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.
 3.  I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO  11650  entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 4. Controlli di fughe
 1.   Le  apparecchiature  e  gli  impianti  di  refrigerazione,  di condizionamento  d'aria  e  le  pompe  di  calore contenenti sostanze controllate  in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a  controllo  della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con  la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto  di  cui  all'allegato  I. Gli impianti e le apparecchiature suddette  devono  essere  sottoposti  a  controllo  con  le  seguenti cadenze:
 a) annuale:  per  impianti  e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
 b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.
 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga,  si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe  di sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di  alta  pressione  deve  essere eseguita con l'impianto funzionante mentre  quella  sul  lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
 3.  Qualora  si  rilevi  una  perdita  che  richieda  una  ricarica superiore   al  10  per  cento  del  contenuto  totale  del  circuito frigorifero,  l'impianto  o  l'apparecchiatura  deve  essere riparato entro  trenta  giorni  dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
 4.  I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.
 |  |  |  | Art. 5. Requisiti professionali minimi
 1. Il personale che svolge le attivita' di cui agli articoli 1, 3 e 4  deve  essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - L'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il
 seguente:
 «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
 province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
 principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
 obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
 dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
 Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
 l'esercizio   delle   rispettive   competenze   a  svolgere
 attivita' di interesse comune.
 2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
 dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 - Il  regolamento  (CE)  n.  2037/2000,  del Parlamento
 europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze
 che riducono lo stato di ozono e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Comunita' europee n. L 244 del 29 settembre
 2000.
 - La  legge  28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a
 tutela   dell'ozono   stratosferico   e  dell'ambiente,  e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
 1993.
 - La  legge  16  giugno 1997, n. 179, recante modifiche
 alla  legge  28 dicembre  1993,  n.  549,  recante misure a
 tutela   dell'ozono   stratosferico,  e'  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Disposizione finale
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
 Ufficio  controllo  atti  Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'articolo 3, comma 2)
 Libretto d'impianto
 Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
 Nome: ....
 Indirizzo: ....
 Telefono: ....
 Fax: ....
 E-mail: ....
 Attivita': ....
 Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
 Tipo: ....
 Localita': ....
 Tipo di refrigerante: ....
 Carica di refrigerante (kg): ....
 Estremi del manutentore
 Nome e qualifica 1: ....
 Azienda: ....
 Partita I.V.A.: ....
 Numero di iscrizione elenco professionale 2: ....
 Recupero delle sostanze controllate
 Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
 Quantita':....
 Data del recupero: ....
 Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
 Quantita' del refrigerante sostituito:....
 Data dell'ultimo controllo: ....
 Verifica Iniziale
 Data verifica iniziale: ....
 Verifica Periodica
 Data verifica periodica: ....
 Tipo e sensibilita' del cercafughe: ....
 Risultato dei controlli
 assenza di fughe
 una  o  piu' fughe riparate: quantita' di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
 fughe  che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:
 Riparazione Fuga: ....................
 Data della riparazione fuga: ....
 Descrizione della riparazione: ....
 Data: ....................
 Firma del Manutentore: ....
 Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....
 1    Nome    del   manutentore   dell'apparecchiatura   o
 dell'impianto.
 2  Numero  iscrizione  all'albo  professionale  presso le
 Camere di Commercio.
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