Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 147
Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)- ».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «sostanze controllate», le sostanze lesive del-l'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c);
b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalita';
g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;
h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonche' il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Attivita' di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 4.
Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.
2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.
 
Art. 5.
Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attivita' di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Note all'art. 5:
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il
seguente:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze
che riducono lo stato di ozono e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europee n. L 244 del 29 settembre
2000.
- La legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a
tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1993.
- La legge 16 giugno 1997, n. 179, recante modifiche
alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a
tutela dell'ozono stratosferico, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.



 
Art. 6.
Disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
Libretto d'impianto
Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
Nome: ....
Indirizzo: ....
Telefono: ....
Fax: ....
E-mail: ....
Attivita': ....
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
Tipo: ....
Localita': ....
Tipo di refrigerante: ....
Carica di refrigerante (kg): ....
Estremi del manutentore
Nome e qualifica 1: ....
Azienda: ....
Partita I.V.A.: ....
Numero di iscrizione elenco professionale 2: ....
Recupero delle sostanze controllate
Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
Quantita':....
Data del recupero: ....
Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
Quantita' del refrigerante sostituito:....
Data dell'ultimo controllo: ....
Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: ....
Verifica Periodica
Data verifica periodica: ....
Tipo e sensibilita' del cercafughe: ....
Risultato dei controlli
assenza di fughe
una o piu' fughe riparate: quantita' di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:
Riparazione Fuga: ....................
Data della riparazione fuga: ....
Descrizione della riparazione: ....
Data: ....................
Firma del Manutentore: ....
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....
1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o
dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le
Camere di Commercio.
 
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