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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Amoruso Raffaella, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di odontoiatra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista l'istanza con la quale la sig.ra Amoruso Raffaella, cittadina italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Doctor of Dental  Medicine»  conseguito  in  Canada,  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli  articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, ed  in  particolare  il  comma  7  dell'art.  50, che disciplinano il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 24 gennaio  2006,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale la sig.ra Amoruso Raffaella e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di Odontoiatra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo di «Doctor of Dental Medicine» rilasciato nel maggio 2002  dalla  «University  of  British Columbia» di Vancouver (Canada) alla   sig.ra   Amoruso  Raffaella,  nata  a  Vancouver  (Canada)  il 27 febbraio   1976,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
 2.  La  dott.ssa  Amoruso Raffaella e' autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il direttore generale: Leonardi
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