Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 31 gennaio 2006
Disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1994, n. 367, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» e in particolare l'art. 1, comma 15-quinquies, che prevede l'emanazione di disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di presentazione della rendicontazione
1. La rendicontazione dei fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ed erogati fino alla data del 31 dicembre 1999, inclusi quelli gravanti sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», e' direttamente collegata alle somme utilizzate per la realizzazione di ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, derivante da intese ed accordi internazionali comportanti specifici impegni per il Governo italiano.
2. Ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, anche se articolato in piu' anni e per il quale sia stato presentato rendiconto non ancora vistato dall'Ufficio centrale del bilancio, e' oggetto di un unico rendiconto che reca la giustificazione e la documentazione delle relative spese.
3. La rendicontazione delle spese di funzionamento attinenti alla cooperazione resta ancorata alla cadenza temporale semestrale.
 
Art. 2.
Disponibilita' finanziarie esistenti alla data del 31 dicembre 1994
1. L'utilizzo delle disponibilita' finanziarie, formalmente impegnate ed esistenti alla data del 31 dicembre 1994 per la realizzazione di interventi, progetti o programmi di cooperazione corrispondenti all'impegno assunto, ovvero a progetti o programmi diversi da quelli originariamente previsti, formalmente autorizzati dall'Amministrazione alla medesima data, purche' effettivamente avviati e in corso di realizzazione, e' documentato con apposita attestazione del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale risulti l'effettiva realizzazione di tutto o parte dell'intervento, progetto o programma di cooperazione, in corrispondenza alle somme erogate. Solamente in caso di oggettivo impedimento del predetto funzionario, l'attestazione e' rilasciata dal capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.
 
Art. 3.
Rendicontazione per il periodo 1995-1999
1. Relativamente al periodo 1995-1999, la rendicontazione e' riferita ai fondi accreditati all'estero con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Per la presentazione dei relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
 
Art. 4. Documentazione relativa alla rendicontazione delle spese afferenti la
gestione sino al 31 dicembre 1999
1. La rendicontazione delle spese di funzionamento e di quelle per interventi, progetti o programmi di cooperazione e' accompagnata dalla documentazione giustificativa delle spese stesse.
2. I rendiconti contenenti irregolarita' formali, ovvero caratterizzati da irreperibilita' o da incompletezza della documentazione, sono regolarizzati con dichiarazione adeguatamente motivata del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale risulti che le somme sono state effettivamente utilizzate per le finalita' inizialmente previste. Per le spese di funzionamento la dichiarazione del capo missione deve fare specifico riferimento all'utilizzo delle somme attinenti all'espletamento dei compiti di cooperazione all'estero.
Nel caso di spese afferenti ad interventi, progetti o programmi di cooperazione, la predetta dichiarazione dovra' altresi' attestare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. L'eventuale, mancato conseguimento degli obiettivi prefissati e' oggetto di apposita dichiarazione facente stato delle motivazioni giustificative connesse a causa di forza maggiore o a situazioni ambientali di particolare difficolta', anche collegate a eventi bellici e calamita' naturali.
4. L'eventuale utilizzo di fondi disponibili per finalita' diverse da quelle inizialmente previste e' giustificato nel contesto delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.
5. In caso di oggettivo impedimento del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono rilasciate dal capo missione in carica presso la competente rappresentanza diplomatica o dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.
6. I rendiconti contenenti errori di carattere materiale sono rettificati dal capo dell'ufficio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, competente al loro riscontro.
 
Art. 5.
Controllo della rendicontazione
1. I rendiconti predisposti con le modalita' indicate agli articoli 2 e 3 sono esaminati ed approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo previo accertamento della corrispondenza della rendicontazione resa ai criteri e modalita' indicati nel presente decreto.
2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, a conclusione della relativa fase di controllo, appone successivamente sui rendiconti un visto di presa d'atto e di conformita' alle disposizioni contenute nel presente decreto.
3. La Corte dei conti esercita il controllo di propria competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro degli affari esteri
Fini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 82
 
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