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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | DECRETO 31 gennaio 2006 |  | Disposizioni  per  la  definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con
 il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440 e successive modificazioni  ed integrazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
 Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
 Vista  la  legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
 Visto  l'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1994, n. 367, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
 Visto  l'art.  4  della  legge  23 dicembre  1993,  n. 559, recante «Disciplina   della   soppressione   delle  gestioni  fuori  bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato»;
 Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante conversione in legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35 recante «disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,  sociale  e territoriale» e in particolare l'art. 1, comma 15-quinquies,   che  prevede  l'emanazione  di  disposizioni  per  la definizione  dei  procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo  dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modalita' di presentazione della rendicontazione
 1.  La  rendicontazione  dei  fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche   ai  sensi  dell'art.  25,  comma 1,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1988, n. 177 ed erogati fino alla  data  del  31 dicembre  1999,  inclusi  quelli gravanti sull'ex «Fondo  speciale  per la cooperazione allo sviluppo», e' direttamente collegata  alle  somme  utilizzate  per  la  realizzazione di ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, derivante da intese ed  accordi  internazionali  comportanti  specifici  impegni  per  il Governo italiano.
 2.  Ciascun intervento, progetto o programma di cooperazione, anche se  articolato  in  piu'  anni  e  per  il quale sia stato presentato rendiconto  non ancora vistato dall'Ufficio centrale del bilancio, e' oggetto  di  un  unico  rendiconto  che  reca la giustificazione e la documentazione delle relative spese.
 3.  La  rendicontazione delle spese di funzionamento attinenti alla cooperazione resta ancorata alla cadenza temporale semestrale.
 |  |  |  | Art. 2. Disponibilita' finanziarie esistenti alla data del 31 dicembre 1994
 1.   L'utilizzo   delle   disponibilita'  finanziarie,  formalmente impegnate  ed  esistenti  alla  data  del  31 dicembre  1994  per  la realizzazione  di  interventi,  progetti  o programmi di cooperazione corrispondenti  all'impegno  assunto,  ovvero  a progetti o programmi diversi  da  quelli originariamente previsti, formalmente autorizzati dall'Amministrazione   alla  medesima  data,  purche'  effettivamente avviati  e  in  corso  di  realizzazione, e' documentato con apposita attestazione del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale   risulti   l'effettiva   realizzazione   di   tutto   o  parte dell'intervento,   progetto   o   programma   di   cooperazione,   in corrispondenza  alle  somme  erogate.  Solamente in caso di oggettivo impedimento  del  predetto  funzionario, l'attestazione e' rilasciata dal  capo  missione  in  carica  presso  la competente rappresentanza diplomatica  o  dal  direttore  generale  per  la  cooperazione  allo sviluppo.
 |  |  |  | Art. 3. Rendicontazione per il periodo 1995-1999
 1.  Relativamente  al  periodo  1995-1999,  la  rendicontazione  e' riferita   ai   fondi   accreditati  all'estero  con  imputazione  ai pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del Ministero degli affari esteri.
 2.  Per  la  presentazione  dei relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 4. Documentazione relativa alla rendicontazione delle spese afferenti la gestione sino al 31 dicembre 1999
 1.  La rendicontazione delle spese di funzionamento e di quelle per interventi,  progetti  o  programmi  di  cooperazione e' accompagnata dalla documentazione giustificativa delle spese stesse.
 2.   I   rendiconti   contenenti   irregolarita'   formali,  ovvero caratterizzati   da   irreperibilita'   o   da   incompletezza  della documentazione,  sono  regolarizzati  con dichiarazione adeguatamente motivata  del  capo  missione  tenuto al rendiconto dell'epoca, dalla quale  risulti  che le somme sono state effettivamente utilizzate per le  finalita' inizialmente previste. Per le spese di funzionamento la dichiarazione  del  capo  missione  deve  fare  specifico riferimento all'utilizzo  delle  somme  attinenti all'espletamento dei compiti di cooperazione all'estero.
 Nel  caso di spese afferenti ad interventi, progetti o programmi di cooperazione,  la predetta dichiarazione dovra' altresi' attestare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 3. L'eventuale, mancato conseguimento degli obiettivi prefissati e' oggetto  di  apposita  dichiarazione  facente stato delle motivazioni giustificative  connesse  a  causa  di  forza maggiore o a situazioni ambientali  di  particolare  difficolta',  anche  collegate  a eventi bellici e calamita' naturali.
 4.  L'eventuale utilizzo di fondi disponibili per finalita' diverse da  quelle  inizialmente  previste e' giustificato nel contesto delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.
 5.  In  caso  di  oggettivo impedimento del capo missione tenuto al rendiconto dell'epoca, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono rilasciate   dal   capo  missione  in  carica  presso  la  competente rappresentanza   diplomatica   o   dal   direttore  generale  per  la cooperazione allo sviluppo.
 6.  I  rendiconti  contenenti  errori  di  carattere materiale sono rettificati  dal  capo  dell'ufficio  della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, competente al loro riscontro.
 |  |  |  | Art. 5. Controllo della rendicontazione
 1.   I  rendiconti  predisposti  con  le  modalita'  indicate  agli articoli 2  e  3 sono esaminati ed approvati dalla Direzione generale per   la   cooperazione   allo  sviluppo  previo  accertamento  della corrispondenza  della  rendicontazione  resa  ai  criteri e modalita' indicati nel presente decreto.
 2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri,  a  conclusione  della  relativa  fase  di  controllo, appone successivamente  sui  rendiconti  un  visto  di  presa  d'atto  e  di conformita' alle disposizioni contenute nel presente decreto.
 3.  La  Corte dei conti esercita il controllo di propria competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 31 gennaio 2006
 
 Il Ministro degli affari esteri
 Fini Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 82
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