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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Modificazioni  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 (modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 luglio 1975),   sostituito  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 ottobre  1992  e  successive  modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini «Montepulciano   d'Abruzzo»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Abruzzo  intesa  ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione  di  origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento  delle  sottozone  «Casauria  o  Terre  di Casauria» e «Terre dei Vestini»;
 Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in data  10 novembre  2005,  a  cui  hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
 Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Montepulciano  d'Abruzzo»  e  al  riconoscimento  delle sottozone  «Casauria  o  Terre  di  Casauria»  e «Terre dei Vestini», allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte integrante,   ed   all'approvazione   del  relativo  disciplinare  di produzione  in  argomento,  in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine   controllata  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  riconosciuto  con decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2006, i vini a denominazione di origine controllata «"Montepulciano   d'Abruzzo"   Casauria   o   Terre  di  Casauria»  e «"Montepulciano d'Abruzzo" Terre dei Vestini», provenienti da vigneti non  ancora  iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica conforme alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare  ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n. 164 - la denuncia  dei  rispettivi  terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
 2.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  «Montepulciano  d'Abruzzo»  e'  tenuto  a  norma di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  MODIFICA  AL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e'  riservata  ai  vini,  nelle  tipologie  Rosso  e  Cerasuolo,  che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo  quanto  espressamente  previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone  devono  essere  applicate  le  norme previste dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito  aziendale  risultano  composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.
 Possono  concorrere  le  uve  di  altri  vitigni a bacca nera non aromatici,   idonei   alla  coltivazione  nell'ambito  della  regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute unicamente  da  vigneti  situati  su  terreni  vocati  alla qualita', ubicati  in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l.   ed  eccezionalmente  ai  600  metri  per  quelli  esposti  a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
 La  zona  di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i terreni  vocati  alla  qualita'  di  tutto  o parte dei territori dei comuni di: 1) In provincia di Chieti:
 Altino,  Archi,  Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita,  Casacanditella,  Casalanguida,  Casalincontrada,  Carpineto Sinello,  Casalbordino,  Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti,  Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,    Lanciano,   Lentella,   Miglianico,   Monteodorisio, Mozzagrogna,    Orsogna,    Ortona,    Paglieta,   Palmoli,   Perano, Poggiofiorito,  Pollutri,  Ripa  Teatina,  Roccamontepiano, Rocca San Giovanni,  San  Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa  Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino,  Scerni,  Tollo,  Torino  di  Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri. 2) In provincia di L'Aquila:
 Acciano,  Anversa  degli  Abruzzi,  Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano,  Castel  di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano  Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena,  Pacentro,  Poggio  Picenze,  Pratola  Peligna,  Pettorano sul Gizio,  Prezza,  Raiano,  Rocca  Casale,  San  Demetrio  nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito. 3) In provincia di Pescara:
 Alanno,   Bolognano,   Brittoli,   Bussi,   Cappelle   sul  Tavo, Castiglione  a  Casauria,  Catignano,  Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitella  Casanova,  Civitaquana,  Collecorvino,  Corvara,  Cugnoli, Elice,   Farindola,  Lettomanoppello,  Loreto  Aprutino,  Manoppello, Montebello   di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,  Penne, Pianella,  Pietranico,  Picciano,  Pescara,  Pescosansonesco, Popoli, Rosciano,  San  Valentino,  Scafa,  Serramonacesca,  Spoltore,  Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli. 4) In provincia di Teramo:
 Alba  Adriatica,  Ancarano,  Atri,  Basciano,  Bellante, Bisenti, Campli,  Canzano,  Castel  Castagno,  Castellato,  Castiglione Messer Raimondi,  Castilenti,  Cellino  Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto,  Colledara,  Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro,  Montefino,  Montorio  al  Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto,  Notaresco,  Penna  S.  Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio,  Sant'Omero,  Silvi,  Teramo,  Torano  Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
 Detta zona e' cosi' delimitata:
 dalla  foce del fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si  prosegue  verso  ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella,   Controguerra,   Ancarano,  S.  Egidio  alla  Vibrata  e Civitella   del   Tronto  sino  ad  incontrare  il  limite  di  Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella  del  Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara  passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso  sino  al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est   sui   limiti   comunali  di  Castel  Castagna  e  Bisenti  fino all'incrocio  con  il  limite  provinciale  di  Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello  di  Farindola  fino  all'incrocio  con  la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende  la  strada  provinciale  Farindola-Montebello  di  Bertona  e Montebello-Vestea  proseguendo  fino  al limite comunale di Civitella Casanova.  Si  prosegue  ad  ovest  sui  limiti comunali di Civitella Casanova,  Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli  con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si  procede  poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca  le  quote  631,  547,  614,  per  passare  ad  un tratto della carreggiabile  sita  ad  est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia  che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la   delimitazione   si  identifica  con  il  sentiero  che  porta  a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542,  verso  sud  fino  ad  incontrare  nei pressi della quota 581 la mulattiera  che  tocca  la  quota  561  e a quota 572 prosegue con la carrareccia  prima  e  con  la  strada  poi  che  passa  per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e  per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue  lungo  la  mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi  dell'abitato  di  Pescosansonesco  si  immette  sulla  strada Pescosansonesco-Pescosansonesco  Vecchio  per  immettersi  nuovamente poco  dopo  sulla  mulattiera  che passa nei pressi delle case site a quota  574.  La  mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta  per  rimettersi  sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio  che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che  dopo  aver  toccato  quota  410  giunge  al  limite comunale: si prosegue  verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione  a  Casauria,  Bussi,  Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano,  Bussi,  Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli  Abruzzi,  Fontecchio,  Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio  Picenze,  Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio  nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro,  Gagliano  Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara,   Introdacqua,   Pettorano  sul  Gizio,  Sulmona,  Pacentro, Sulmona,  Pratola  Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano,  San  Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza  del  centro  abitato.  Si  prosegue  verso  sud lungo il confine  coincidente  con  il  fiume  Lavinio,  sino ad incontrare un canale  che  si  immette  sul  fiume che verso est porta a Madonna di Conicella.  Da  Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia  che  giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina  a  Fosso  Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in  corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo   detta   strada  in  direzione  Serramonacesca  e  da  qui  la delimitazione  si identifica con il percorso del fiume Alento sino al confine  con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue  detto  limite  verso  sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano  e  da  qui sino a Roccamontepiano per prendere  poi  la  strada  vicinale,  parte  in  carrareccia parte in brecciata  che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro  prima  ed  il  fosso  Vesola-San  Martino  poi, fino al confine comunale  di  San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti  comunali  di  San  Martino  sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare  la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto  con  Casoli,  passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.
 Si  procede  verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi,  Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il  Fosso  di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto  Fosso  e  successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara.
 Si   procede   verso   sud-est   lungo   il  limite  comunale  di Fresagrandinara  fino  all'incrocio  con  il  limite regionale che si segue  lungo  i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla  costa  Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord.
 Inoltre e' compreso l'intero territorio amministrativo del comune di   Celenza  sul  Trigno  in  provincia  di  Chieti  nonche'  l'area delimitata  dai  confini  amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo  Valle  Roveto,  Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.
 Art. 4.
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle normali  della  zona  e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato  le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi   su   terreni  ritenuti  idonei  per  la  produzione  della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente  i  vigneti  ubicati  su  terreni  che  corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
 Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  per i nuovi impianti e i reimpianti  a  filare la densita' non potra' essere inferiore a 2.500 ceppi  per  ettaro  in  coltura  specializzata.  Per  gli  impianti o reimpianti  a  pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella  zona  ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque  forme  atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.
 La  regione  puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura.
 La   potatura   deve  essere  adeguata  ai  suddetti  sistemi  di allevamento. Forzatura, irrigazione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata  e  la gradazione minima naturale per la produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti:
 produzione uva: 14 tonnellate/ettaro;
 titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
 Le   uve   destinate  alla  produzione  del  vino  «Montepulciano d'Abruzzo»  avente  diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
 Al  limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli,  la  resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 La   regione   Abruzzo,   con   proprio   decreto,   sentite   le organizzazioni  di  categoria  interessate  e il consorzio di tutela, ogni  anno  prima  della  vendemmia  puo', in relazione all'andamento climatico  ed  alle  altre  condizioni  di coltivazione, stabilire un limite  massimo  di  produzione  inferiore  a quello fissato, dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.
 Art. 5.
 Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di  vinificazione, conservazione e invecchiamento devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata  nel  precedente  art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto delle situazioni  tradizionali,  e'  consentito  che  tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Arricchimento.
 E'  consentito  l'arricchimento  dei prodotti a monte del vino di cui  all'art.  1  con  mosti  concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti  all'albo  della  stessa denominazione d'origine controllata oppure   con   mosto   concentrato   rettificato   oppure   per  auto concentrazione,  nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Elaborazione.
 Per  l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche  enologiche  conformi  alle  norme  comunitarie  e nazionali vigenti.
 Se  le  uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza  della  buccia  per un limitato periodo di fermentazione, e' concesso  al  vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore  rosso  ciliegia,  l'uso  in  etichetta  della  specificazione «Cerasuolo». Resa uva/vino.
 La  resa  massima  dell'uva  in  vino  a denominazione di origine controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di  cui  sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta  al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione  d'origine.  Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Immissione in consumo.
 Il  vino  «Montepulciano  d'Abruzzo»  nella tipologia «rosso» non puo'   essere  immesso  al  consumo  prima  del  1° marzo  successivo all'annata di produzione delle uve.
 Il  vino  «Montepulciano  d'Abruzzo»  nella tipologia «Cerasuolo» puo'  essere  immesso  al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Invecchiamento.
 Il  vino  della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, puo' fregiarsi della menzione «riserva».
 Il  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  che  si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nell'art. 3. Il periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Scelta vendemmiale.
 Per   il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e' consentita,  ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.
 Art. 6.
 Il   vino  «Montepulciano  d'Abruzzo»  nella  tipologia  «rosso», all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore:  rosso  rubino  intenso  con  lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
 odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
 sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
 Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»   che   si   fregia   della  menzione  «riserva»  all'atto dell'immissione   al  consumo  deve  avere  un  titolo  alcolometrico volumico  totale  minimo  di  12,50%  vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l.
 Il  vino  a  D.o.c.  «Montepulciano  d'Abruzzo»  nella  tipologia «Cerasuolo»,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso ciliegia piu' o meno carico;
 odore:   gradevole,  delicatamente  vinoso,  fruttato,  fine  e intenso;
 sapore:  secco,  morbido,  armonico,  delicato  con  retrogusto gradevolmente mandorlato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore con proprio decreto.
 Il  vino  «Montepulciano  d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al passaggio  o  conservazione  in  recipienti  di  legno, puo' rivelare sentore di legno.
 Art. 7.
 Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Localita'.
 Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Caratteri e posizione in etichetta.
 Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu' restrittive.  Le  menzioni  facoltative  vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
 Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
 La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
 Art. 8.
 Tappatura e recipienti
 E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.
 Per  il  vino  «Montepulciano  d'Abruzzo»  che  si  fregia  della menzione «riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
 I  recipienti  per  il  confezionamento  del  vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro.
 |  |  |  | Allegato 1 SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata  al  vino  rosso  proveniente  dalla  sottozona  omonima  e rispondente  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 La  denominazione  di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria»  o «Terre di Casauria» e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria»  devono  essere  ottenute  unicamente da vigneti situati su terreni  vocati  alla  qualita',  ubicati  in  zone  collinari  o  di altopiano  la  cui  altitudine  non  sia  superiore  ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente  ai  600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da  escludere  i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
 La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni vocati  alla  qualita'  di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno,   Bussi   sul  Tirino,  Bolognano,  Brittoli,  Castiglione  a Casauria,     Corvara,    Cugnoli,    Lettomanoppello,    Manoppello, Pescosansonesco,    Pietranico,   Popoli,   Scafa,   San   Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria,Torre de' Passeri, Turrivalignani.
 Detta zona e' cosi' delimitata: Foglio 360 tavola est.
 Si  parte  dal  confine  comunale di Brittoli con Carpineto della Nora  e  Vicoli  a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada  Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada  nei  pressi  di  Brittoli,  tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue  per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di  S.  Vito,  che  va ad incontrare la carrareccia che passa per Fte Canale  e  porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con  il  sentiero  che  porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine  comunale  a  quota  542.  Si  prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei presi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la  quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e  con  la  strada  poi,  che  passa  Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende  il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la  quota  719  ed  a  Colle  Pizzuto  incontra il limite comunale di Pescosansonesco.
 Si  prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca   le   quote  661,  608,  579  e  nei  pressi  dell'abitato  di Pescosansonesco         si         immette        sulla        strada Pescosansonesco-Pescosansonesco  Vecchio  per immettersi nuovamente - poco  dopo  - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota  574.  La  delimitazione  segue  poi la suddetta mulattiera che prima  di  giungere  a  C.le  Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi  del  km  8,630,  alla  strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio  che  segue  per  circa  250  metri  dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La  delimitazione  della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto   il  confine  comunale  di  Castiglione  a  Casauria  fino  ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e  subito  dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356. Foglio 360 tavola ovest.
 Da  quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709  che  abbandona  per  congiungersi  con il sentiero che passa per quota  605  sino  al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478. Foglio 369 tavola ovest.
 Da   quota   478   si  prosegue  lungo  il  confine  provinciale, coincidente  con  il  limite  comunale  di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in localita' Cornacchia-Ponticello. Foglio 369 tavola est, foglio 360 tavola est.
 Si  prosegue  lungo  il confine provinciale sino ad incrociare la s.s. n.  5  (Tiburtina  Valeria)  al  km  177,8. In direzione nord si prosegue  lungo  la s.s. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal km 187  si  giunge  sino  a  poche  decine di metri prima del km 188, imboccando  il  sentiero  che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla Fte d'Acqua  Sulfurea  la  delimitazione  si  identifica  con il torrente Arolle  Piccolo  fino  al  punto  di incontro con la carreggiabile in localita'  gli Sterpari che toccando quota 386 passa per Fte Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di Fte Cavutolo. Da Fte Cavutolo  si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria,  Torre  de'  Passeri  e Bolognano sino a giungere al limite comunale  di  S. Valentino  in  Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello. Foglio 361 tavola ovest.
 Si  prosegue  verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio,  sino  ad  incontrare un canale che si immette sul fiume che verso  est  porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione  nord,  si  prende  la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.
 Da  qui  si  prosegue  verso  sud  lungo  il  confine comunale di Manoppello  per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca,       in       corrispondenza       della      strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca  e  da  qui  la  delimitazione  si  identifica  con il percorso del fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si   prosegue   lungo  il  confine  provinciale  sino  ad  incrociare l'autostrada  A25.  Da  qui,  in  direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge  sino  al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa  a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno   Scalo   sino   ad   incrociare   il   limite   comunale   di Manoppello-Alanno-Rosciano.  Si  prosegue lungo il limite comunale di Alanno  e  Cugnoli  sino  al  confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli,   fino   ad   incrociare   la   strada   provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.
 Art. 4.
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione del  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»  devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva,  al  mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le  produzioni  della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da  considerare  idonei  unicamente  i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
 Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  per i nuovi impianti e i reimpianti  a  filare  la  densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi  per  ettaro  in  coltura  specializzata.  Per  gli  impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 Le  forme  di  allevamento  consentite  nella  zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.
 I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento. Sistemi di potatura.
 La   potatura   deve  essere  adeguata  ai  suddetti  sistemi  di allevamento. Irrigazione, forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti:
 produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro;
 titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.
 A  detto  limite,  anche in annate particolarmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle uve,  purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione  Abruzzo,  con  proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia  puo',  in  relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore  a  quello  fissato,  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e   la   valorizzazione   delle  denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 Art. 5.
 Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e 1'affinamento,  devono  essere  effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
 Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e' consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  compresi,  anche  se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione.
 Per  l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche  enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino.
 La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
 Qualora  la  resa  uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre  il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento.
 Il  vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»  deve  essere  sottoposto  a  un  periodo di invecchiamento obbligatorio  non  inferiore  a  diciotto  mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
 Il  vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»  con  la  menzione  «riserva»  deve essere sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
 Il  periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia.
 Il  vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di affinamento in bottiglia  non  inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Scelta vendemmiale.
 Per   il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e' consentita,  ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la  denominazione  d'origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
 Art. 6.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  «Casauria»  o  «Terre  di  Casauria»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore:  rosso  rubino  intenso  con  lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
 odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
 sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 Il  vino  che  si  fregia della qualifica «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore con proprio decreto.
 Il  vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»,  in  quanto  sottoposto  al  passaggio  o conservazione in recipienti dileguo, puo' rivelare sentore di legno.
 Art. 7.
 Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta.
 Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu' restrittive.  Le  menzioni  facoltative  vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
 Nell'etichettatura  del  vino  di  cui  all'art.  1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
 La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
 Art. 8.
 Volumi nominali.
 Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00. Tappatura e recipienti.
 E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
 I recipienti devono essere di vetro.
 |  |  |  | Allegato 2 SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI
 
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» e' riservata al vino  rosso  proveniente  dalla  sottozona omonima e rispondente alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 La  denominazione  di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre   dei  Vestini»  e'  riservato  al  vino  ottenuto  dalle  uve provenienti  da  vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
 Possono  concorrere  le  uve  di  altri  vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  «Terre  dei  Vestini» devono  essere  ottenute  unicamente  da  vigneti  situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia  superiore  ai  500  m.s.l.  ed  eccezionalmente ai 600 metri per quelli  esposti  a  mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
 La  sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla qualita'  di  tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo,  Catignano, Cepagatti, Citta' S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di   Bertona,   Montesilvano,   Moscufo,  Nocciano,  Penne,  Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
 Detta zona e' cosi' delimitata: Foglio  351  tavola  ovest, foglio 350 tavola est e foglio 350 tavola ovest.
 Dall'incrocio  del  limite  provinciale  ricadente  nel comune di Citta'  S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km 32).
 Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso  Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea. Foglio 360 tavola est e foglio 361 tavola ovest.
 Da  Vestea  si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone  a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo  di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il  confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in localita'  Brigantello,  poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle  Madonna,  localita'  S.  Giacomo,  per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.
 Da  Civitella  Casanova,  in  direzione sud, si prosegue lungo la strada  provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in  localita'  Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di  Vicoli,  Civitaquana,  Catignano,  Nocciano  e  Rosciano  fino ad incrociare  la  strada  Alanno  Scalo-Rosciano  nelle vicinanze della Stazione  di  Rosciano.  Di  qui,  in direzione Rosciano, si prosegue lungo  il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C.  Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri,  Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la  bretella  di  collegamento  alla  s.s.  n.  81  (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla s.s. n. 602. Foglio 351 tavola ovest e foglio 351 tavola est.
 Si  prosegue  lungo  la s.s. n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse  Attrezzato  all'altezza  della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue  lungo  l'Asse  Attrezzato,  in  direzione  nord,  fino alla galleria  in  Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case  Caprino  a  Case  Di  Pietro,  passando per Fte Vecchia, sino a giungere  sulla  s.s.  Adriatica  n.  16  bis  al km 14,750 circa. In direzione  Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul  confine  comunale  Montesilvano-Cappelle.  Si  prosegue lungo il confine  comunale  di  Cappelle  e  Citta' S. Angelo sino all'altezza della  Masseria  Manfredi  dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra   Masseria   Berarducci  e  Masseria  Imperato  ed  incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Citta' S. Angelo.
 Art. 4.
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  del  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona «Terre dei Vestini»  devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva,  al  mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la  produzione  della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da  considerare  idonei  unicamente  i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
 Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  per i nuovi impianti e i reimpianti  a  filare  la  densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi  per  ettaro  in  coltura  specializzata.  Per  gli  impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque  atte  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.
 La  regione  puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura.
 La   potatura   deve  essere  adeguata  ai  suddetti  sistemi  di allevamento. Forzatura, irrigazione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima naturale  per  la  produzione  del  Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» sono le seguenti:
 produzione uva: 10 tonnellate/ettaro;
 titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
 A  detto  limite,  anche in annate particolarmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 La   regione   Abruzzo,   con   proprio   decreto,   sentite   le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di   produzione   inferiore   a  quello  fissato,  dandone  immediata comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  -  Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 Art. 5.
 Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento  devono  essere  effettuate  all'interno  della zona di produzione delimitata nell'art.3.
 Le  operazioni  di  vinificazione, conservazione e invecchiamento devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata  nel  precedente  art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto delle situazioni  tradizionali,  e'  consentito  che  tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione.
 Per  l'elaborazione  delle  tipologie  previste  dall'art. 1 sono consentite  le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino.
 La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
 Qualora  la  resa  uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre  il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento.
 Il  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona «Terre dei Vestini» deve  essere  sottoposto  a un periodo di invecchiamento obbligatorio non  inferiore  a  diciotto  mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
 Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la  menzione  «riserva»  deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo di invecchiamento  non  inferiore  a  trenta  mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
 Il  periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia.
 Il  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore   a   tre   mesi   successivo   al  prescritto  periodo  di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva»  il  periodo  di  affinamento  in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi. Scelta vendemmiale.
 Per   il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  e' consentita,  ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la  denominazione  d'origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 Il  vino  Montepulciano  d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore:  rosso  rubino  intenso  con  lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
 odore:  profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
 sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 Il  vino  che  si  fregia  della  menzione «riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  non riduttore con proprio decreto.
 Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in quanto  sottoposto  al  passaggio  o  conservazione  in recipienti di legno, puo' rivelare sentore di legno.
 Art. 7.
 Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta.
 Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu' restrittive.  Le  menzioni  facoltative  vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
 Nell'etichettatura  del  vino  di  cui  all'art.  1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
 La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Volumi nominali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.
 Tappatura  e  recipienti,  e' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro.
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