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| Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006 |  | Iscrizione   della  denominazione  «Fico  Bianco  del  Cilento»,  nel registro  delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato che, con regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del  10 marzo  2006,  la  denominazione  «Fico  Bianco  del  Cilento» riferita  alla  categoria  degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale  o  trasformati,  e'  iscritta quale denominazione d'origine protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette (D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento»,  registrata  in  sede  comunitaria  con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Fico   Bianco   del   Cilento»   possono   utilizzare,  in  sede  di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine  protetta»  solo  sulle  produzioni conformi al regolamento (CEE)  n.  2081/92  e  sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «FICO BIANCO DEL CILENTO»
 
 Art. 1.
 Denominazione del prodotto
 La denominazione di origine protetta «Fico Bianco Del Cilento» e' riservata  ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  denominazione  di  origine  protetta  D.O.P. «Fico Bianco Del Cilento»  designa  i  frutti  dei  biotipi  riferibili  alla cultivar Dottato  coltivati  nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.
 Il   prodotto   ammesso   a   tutela   con  la  DOP  puo'  essere commercializzato  solo  allo stato essiccato e si puo' presentare sia con  buccia  che  senza  (fichi  mondi).  All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
 fichi  con  buccia  che  abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
 fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
 polpa:  consistenza  pastosa  con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
 pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
 umidita': massima consentita 26%;
 contenuto in zuccheri - valore minimo/100 g di sostanza secca:
 glucosio 21,8 g;
 fruttosio 23,2 g;
 saccarosio 0,1 g;
 difetti:  il  prodotto  non deve presentare danni da insetti, muffe,  o  da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.
 E'   consentito   l'impiego  di  eventuale  farcitura  con  altri ingredienti,  quali  mandorle,  noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce  di  agrumi sempre che l'insieme non superi il 10% del prodotto finito   e  che  sia  provata  la  provenienza  di  tali  ingredienti esclusivamente  dal  territorio dell'area di produzione delimitata al successivo articolo 3.
 Art. 3.
 Delimitazione area di produzione
 La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero  o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:
 a) comuni   totalmente   compresi:   Agropoli,  Aquara,  Ascea, Bellosguardo,    Camerota,    Casalvelino,    Castel   San   Lorenzo, Castellabate,  Castelnuovo  Cilento,  Celle  di  Bulgheria,  Centola, Cicerale,  Controne,  Felitto,  Giungano,  Ispani,  Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo,    Perito,    Pisciotta,    Pollica,   Prignano   Cilento, Roccadaspide,  Rutino,  Salento,  San  Giovanni  a  Piro,  San  Mauro Cilento,  San  Mauro  la  Bruca,  Santa  Marina,  Serramezzana, Sessa Cilento,   Stella   Cilento,  Torchiara,  Torre  Orsaia,  Trentinara, Vibonati;
 b) comuni  parzialmente  compresi: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina,  Capaccio,  Castelcivita,  Caselle  in  Pittari, Casaletto Spartano,  Ceraso,  Corleto  Manforte,  Cuccaro  Vetere, Futani, Gioi Cilento,   Laureto,  Oria,  Ottati,  Moio  della  Civitella,  Montano Antilia,  Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Rossigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
 Tale zona e' cosi' delimitata:
 partendo  dalla  confluenza  del  confine  nord  del  comune di Agropoli  con  il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco  Cilentano  (25  m  slm),  da  qui  in  direzione nord segue la provinciale  Varco  Cilentano  -  Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la s.s. 166 «degli Alburni».
 Prosegue  per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord  segue  la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6 dove  la  lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte   Calore.   Qui  piega  ad  ovest,  risalendo,  alla  loc.  Fte Pedecchiosa  (30  m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del  Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al km 18,5  (127 ml slm) seguendo la stessa fino al km. 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio.
 Percorre  la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226  m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di    Controne    fino    ad   incrociare   la   strada   provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per  Ottati,  S. Angelo  a  Fasanella,  Corleto  Manforte fino al suo termine all'incrocio cioe' con la s.p. 166 (al km 45).
 Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500)  di  qui  in  direzione  sud  segue  il  confine  comunale di Bellosguardo  fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento.
 Segue  questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito  che  percorre  in  loc.  Area  del  Lupo. All'incrocio con la provinciale  Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8,  fino  ad  immettersi  sulla  s.s. 18, passando per gli abitati di Oria,  Gioi,  Cardile,  Moio  della  Civitella ed Angellara. Segue il tracciato  della  s.s.  18  passando  per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm), che segue fino  al  confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di  Caselle  in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone  Grande  (loc.  Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine  nord  del  comune  di  Morigerati.  Percorre,  verso est, il confine  nord  del  comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale  Caselle  in  Pittari-Casaletto  Spartano  al  km  34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est,  il  confine  comunale  di  Tortorella  fino  all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al  km  7,500,  di  qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre  passando,  a  quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno.
 Da  qui  l'area  risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.
 Art. 4.
 Origine del prodotto
 Le  piante  di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano  ed  in  particolare  del Cilento. La loro introduzione e' da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse citta'.  Autori  dell'epoca  romana  e altri a seguire fino ai giorni nostri  hanno  decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento  tra  i  quali i fichi essiccati. L'attivita' di essiccazione dei fichi nel Cilento si e' avvalsa da secoli della stessa manodopera agricola  impiegata  nelle  operazioni colturali e nella raccolta dei frutti  dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una  consuetudine  che  lega  fortemente  l'uomo  alla  zona  e  alle tradizioni  tipiche  locali. Gia' Catone, e poi Varrone, raccontavano che  i  fichi  essiccati  erano  comunemente utilizzati nel Cilento e nella  Lucania  come  base  alimentare della manodopera impiegata nei lavori  dei campi. E' facile capire come questa convivenza millenaria abbia  condizionato  fortemente  la cultura locale, cosa che traspare dalla  constatazione  del  ruolo  principe  svolto dalla pianta e dai frutti  del  fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto cio' che e' espressione dell'immaginario umano.
 La  DOP  Fico  Bianco del Cilento identifica, quindi, un prodotto complesso,   frutto   dell'interazione   con  l'opera  dell'uomo  che tramandata  nel  corso  dei  millenni,  e'  assurta  alla dignita' di tradizione.  Deve  essere,  pertanto,  garantita  l'origine certa del prodotto  e  la  tracciabilita'  delle  fasi del processo produttivo, mediante  l'iscrizione  in  appositi  elenchi  dei produttori e delle particelle  catastali  sulle  quali  avviene la coltivazione, gestiti dall'organismo  di  controllo  di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo,  autorizzato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, verifichera' che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto
 Le  modalita'  e  tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area  in  questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante  della cultura contadina locale che da sempre conferiscono caratteri  di  originalita'  ai  fichi  secchi  identificati  con  la denominazione di origine Fico Bianco del Cilento.
 La  particolare  resistenza  delle piante alla siccita' e ai vari agenti  patogeni  non  impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche  di  coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere  variabili,  fermo  restando  che  la  densita' d'impianto non potra' superare le 700 piante ad ettaro.
 Nei  nuovi  impianti,  le piante vanno pero' inserite secondo una distribuzione  geometrica  che  preveda  la  costituzione  di  filari paralleli  tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.
 Le  forme  di  allevamento  sono  quelle  a  vaso  libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
 La  produzione  unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore  a  19  t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite,  in  caso di coltura non specializzata, la produzione massima per  ettaro  degli  impianti  promiscui dovra' essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
 La  raccolta  dei  fichi  con buccia va effettuata quando i fichi sono  stramaturi,  mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. E' ammessa la  tecnica  della  puntura  dei  frutti  e  dell'inoliazione  che va effettuata con prodotti naturali.
 Il  processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti  interi,  con  o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta  al  sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la  protezione  dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza  minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
 Il  prodotto,  nelle  varie tipologie commerciali sopradescritte, puo'  essere  posto  in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura  che  ne  imbruniscono  la buccia. Il processo di cottura dei frutti  deve  avvenire  esclusivamente  in  forni  ad  aria calda. La farcitura   va  effettuata  inserendo  nei  fichi  essiccati,  previa apertura  longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 In  molti  documenti  appare  evidente  come  il  fico  secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati  beni  di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati  vere  e  proprie  leccornie,  ricercatissimi da mercanti interessati  a  rifornire i mercati piu' ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento  di  base  per  le  popolazioni  locali in difficili periodi storici,  grazie  all'abbondanza degli stessi ed alla possibilita' di conservarli  per  l'intero periodo dell'anno mediante l'essiccazione. Infatti,  l'azione  mitigatrice  del  mare  e la barriera alle fredde correnti  invernali  provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini,  insieme  alla buona fertilita' del suolo e ad un ottimale regime    pluviometrico    rappresentano    le    ideali   condizioni pedo-climatiche  che  hanno  fatto  si che vi fosse una notevolissima diffusione   della   coltura   nell'area  considerata,  cosa  che  ha caratterizzato  sensibilmente  il  paesaggio  rurale  e  permesso  di definire  il  Cilento  area  vocata  per la coltivazione del fico fin dall'epoca   dell'impero   romano.   «Questi   elementi,  uniti  alla semplicita'  della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire,   ai  fichi  essiccati  cilentani  quelle  caratteristiche organolettiche   (sapore,  dolcezza,  gusto  prelibato  e  profumato) particolarmente  apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo  al  fatto  che,  oltre  alla coltivazione, la semplicita' di coltivazione,    la    resistenza    della   pianta   ad   avversita' fitopatologiche  hanno  permesso  alla coltura di guadagnare le prime posizioni  nell'indice  di  gradimento  del  coltivatore che ha cosi' collocato  questa  pianta  su  tutta  la  propria azienda, in coltura specializzata, o consociata.
 Art. 7.
 Organismo di controllo
 Le  verifiche  di  rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare  verranno  svolte  da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 La   commercializzazione  del  «Fico  Bianco  del  Cilento»  deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.
 I  fichi  essiccati  possono essere confezionati, sia al naturale che  farciti,  in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche,  a  sacchetto)  con  pesi  tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere  confezionati  alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni  da 125 a 1.000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con  spiedini  di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.
 Sulle  confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri  di  stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di  ogni  altra  iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).
 Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:
 nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
 annata di produzione dei fichi contenuti;
 peso netto all'origine;
 il  simbolo  grafico  di  cui  al  successivo art. 10, relativo all'immagine   da  utilizzare  in  abbinamento  inscindibile  con  la denominazione di origine protetta.
 Per  la  denominazione  di origine protetta, di cui all'art. 1 e' vietata  l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo,  gusto,  uso,  selezionato,  scelto  e  similari.  E'  tuttavia consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  e  consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.
 Art. 9.
 Utilizzo della DOP per i prodotti derivati
 I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia prima  il  «Fico Bianco Del Cilento DOP», anche a seguito di processi di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al consumo  in  confezioni  recanti  il  riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  «Fico  Bianco  Del Cilento DOP» certificato come tale, deve costituire  il  componente  esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  «Fico  Bianco  Del  Cilento»  DOP siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della denominazione «Fico Bianco del Cilento» DOPriuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  del consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte dal  MIPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento  (CEE)  2081/92.  L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco del Cilento DOP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la  normativa  vigente,  tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.
 Art. 10.
 Logotipo
 Il  logotipo  raffigura,  in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in  essiccazione,  poggiati  su  di una superficie verde che evoca un prato.  Di  fianco  ai  frutti,  nella  parte  destra del disegno, e' visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.
 Il disegno nel suo insieme e' inscritto in un cerchio dalla banda spessa  in  cui  e'  inserita  la  dicitura  Fico  Bianco del Cilento dislocata  lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio.  La scritta e' impressa all'interno della banda circolare ed e'  suddivisa  in  due  parti: le parole «FICO BIANCO» sono collocate nella  meta' superiore del cerchio, le parole «DEL CILENTO» in quella inferiore.
 Il  logo  e' in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software  Adobe  Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo e' il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore bianco ombreggiato viola.
 Dal  punto  di  vista  colorimetrico, il logotipo e' composto dai seguenti  colori:  verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde  del  fico  centrale:  ciano  41%, giallo 75%; verde del fico a destra:  ciano  75%,  giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del  prato:  ciano  75%,  giallo  75%;  verde dell'ombra: ciano 100%, giallo  100%,  nero  39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra  dell'abaco  ed  echino:  magenta  15%,  giallo 75%; azzurro del cielo:  ciano  43%;  giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.
 Il limite massimo di riduzione del marchio e' di «base cm 2».
 
 ----> Vedere LOGO a pag. 55 della G.U. <----
 
 SCHEDA RIEPILOGATIVA
 Reg. (CEE ) n. 2081/92 del Consiglio
 «Fico Bianco del Cilento» numero nazionale del fascicolo: 2/2003
 (N. CE: )
 DOP (X) - I.G.P. ( )
 
 La  presente  scheda  costituisce  una  sintesi  redatta  a scopo informativo.  Per  un'informazione  completa,  gli  interessati  e in particolare  i produttori dei prodotti coperti dalla DOP in questione sono  invitati  a  consultare  la versione integrale del disciplinare presso  i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.
 1. Servizio competente dello Stato membro:
 nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
 indirizzo:   via  XX Settembre  n.  20  -  00187  Roma  -  tel: 06/4819968 - fax 06/42013126; e-mail: QTC3@politicheagricole.it
 2. Organismo richiedente:
 2.1. Nome: Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Fico Bianco del Cilento.
 2.2.  Indirizzo:  via S. Marco, 118 - 84043 Agropoli (Salerno), tel. 0828722799.
 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
 3.  Tipo  di prodotto: classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato fresco e trasformati - fichi essiccati.
 4.  Descrizione  del  disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).
 4.1. Nome: «Fico Bianco del Cilento».
 4.2.  Descrizione:  la denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico  Bianco  Del  Cilento»  designa i frutti essiccati della specie Ficus  carica  domestica  L.,  dei  biotipi  riferibili alla cultivar Dottato.
 Il  prodotto  si  presenta sia con buccia che senza (fichi mondi) secondo le seguenti caratteristiche:
 fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
 fichi  con  buccia  che  abbiano subito un processo di cottura: giallo imbrunito;
 fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
 polpa:  consistenza  pastosa  con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
 pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
 umidita': massima consentita 26%;
 contenuto in zuccheri - valore minimo/100 g di sostanza secca:
 glucosio 21,8 g;
 fruttosio 23,2 g;
 saccarosio 0,1 g;
 difetti:  il  prodotto  non  deve  presentare danni da insetti, muffe,  o  da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione fino  al  5%  della superficie del frutto. E' consentito l'impiego di eventuale  farcitura  con  altri  ingredienti,  quali mandorle, noci, nocciole,  semi  di  finocchietto,  bucce di agrumi. La farcitura non puo'  superare il 10% del totale del prodotto commercializzato e deve essere  provata  la  provenienza  di  tali ingredienti dal territorio dell'area di produzione delimitato al successivo punto 4.3.
 I  fichi  essiccati  possono  essere  confezionati al naturale in confezioni  di  diverse  forme  (cilindriche,  a  corona, sferiche, a sacchetto)  con  pesi  tra  i  125  ed  i  1.000  g.  Possono  essere confezionati  alla  rinfusa,  in  cesti  realizzati  con materiale di origine  vegetale,  con  pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni  da  125 a 1.000 g; possono presentarsi, inoltre, infilati con  spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui sopra. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.
 4.3.  Zona  geografica:  Il  Cilento e' l'area geografica della Campania  che  si  affaccia sul mare Tirreno tra la foce del Sele nel golfo  di  Salerno e la foce del Bussento nel golfo di Policastro; e' delimitata  a  nord dai massicci dell'Alburno e del Cervati. I comuni interessati   alla  produzione  sono  elencati  nel  disciplinare  di produzione.
 4.4. Prova dell'origine: ogni fase del processo produttivo deve essere  monitorata  documentando  per  ognuna  gli input (prodotti in entrata)  e  gli  output  (prodotti  in  uscita).  In  questo modo, e attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di  controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, e' garantita  la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della  filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.  Qualora  l'organismo  di  controllo  verifichi  delle non conformita',  anche  solo  in  una  fase della filiera produttiva, il prodotto  non  potra'  essere  commercializzato  con la denominazione d'origine protetta «Fico Bianco del Cilento».
 4.5. Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede tra l'altro che  la  densita'  d'impianto  non  potra'  superare le 700 piante ad ettaro.  Il  processo  di  essiccazione  dei frutti deve avvenire con esposizione  diretta  al  sole  e/o  con  l'applicazione  di tecniche coadiuvanti  come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in  plastica  con  altezza  minima  di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
 Le  fasi  di  produzione, trasformazione e confezionamento devono avvenire nell'area di produzione delimitata al punto 4.3.
 4.6.  Legame: i fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare,  la  barriera  alle  fredde  correnti  invernali provenienti da nord-est, posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilita' del suolo  ed  un  ottimale  regime pluviometrico) uniti alla semplicita' della  coltivazione  alla  plurimillenaria  esperienza,  e  al  pieno adattamento  della specie e della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area,  contribuiscono  a conferire, ai fichi essiccati cilentani delle  caratteristiche  organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore.  Questa  pianta  inoltre  caratterizza  sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento.
 La  coltivazione  del  fico  bianco nel Cilento e' molto antica e risale  probabilmente  ad  eta'  pregreche,  quando  fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civilta' del  vicino  oriente.  Gia' Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi  essiccati  erano  comunemente  utilizzati  nel Cilento e nella Lucania  come  base  alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.
 4.7. Struttura di controllo:
 nome: IS.ME.CERT.
 indirizzo:  via G. Porzio, centro direzionale, Isola 1, scala C - 80143 Napoli.
 4.8.  Etichettatura:  sulle  confezioni dovranno essere apposte etichette  riportanti  in  caratteri  di  stampa  di  dimensioni  non inferiori  al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico  Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» o la sigla   «D.O.P.».   Vanno  riportati  inoltre  gli  estremi  atti  ad individuare:
 nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
 annata di produzione dei fichi;
 peso netto all'origine;
 il  simbolo  grafico,  le  cui  specifiche sono contenute nel disciplinare  di  produzione,  relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento  inscindibile  con  la denominazione di origine protetta. Esso  raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere   la   tipica   progressiva  colorazione  del  frutto  in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di  fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, e' visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare  uno  squarcio  di  cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.
 Per  la denominazione di origine protetta, di cui al punto 4.1 e' vietata  l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo,  gusto,  uso, selezionato, scelto e similari. I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima il «Fico Bianco del Cilento»  D.O.P.,  anche  a  seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  «Fico  Bianco  del  Cilento»  D.O.P. certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  «Fico  Bianco del Cilento» D.O.P. siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della denominazione «Fico Bianco del Cilento»  D.O.P.  riuniti  in  consorzio  incaricato  alla tutela dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare  sul  corretto  uso della denominazione protetta. In assenza del  consorzio  di  tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno svolte   dal   MIPAF   in   quanto   autorita'   nazionale   preposta all'attuazione del Regolamento (CEE) 2081/92.
 L'utilizzazione  non  esclusiva  del  «Fico  Bianco  del Cilento» D.O.P.  consente  soltanto  il  suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.
 4.10. Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione
 N. CE:
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